Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 24 giugno 2008 |
Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi
Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi della Comunita' economica europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 e le successive modificazioni ed integrazioni intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 19 novembre 1974, concernente le norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 6 settembre 1991, relativo a «Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite»; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 9 aprile 2005, recante «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2006, recante «Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» e sue successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1998, recante «Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varieta' di vite al Catalogo nazionale delle varieta' di vite»; Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2001, recante «Approvazione del protocollo di selezione» clonale», successivamente modificato dal decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 201 del 28 agosto 2002; Ritenuto necessario stabilire il protocollo fitosanitario per completare ed aggiornare quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 22 dicembre 1997 e per adeguare i processi di selezione clonale alle norme ed ai requisiti stabiliti dal citato decreto ministeriale 7 luglio 2006; Considerato che il Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di vite, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001, ha espresso il proprio avviso favorevole all'adozione di detto provvedimento nella seduta del 15 aprile 2008;
Decreta: Articolo unico
1. La selezione clonale delle varieta' di vite ai fini dell'iscrizione dei relativi doni nel registro nazionale delle varieta' di vite avviene secondo le disposizioni contenute nei protocolli tecnici allegati al presente decreto. 2. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. 3. In via transitoria, sono escluse dagli obblighi previsti dal presente decreto le selezioni clonali per le quali l'impianto dei campi di confronto, previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2008. 4. Le disposizioni transitorie di cui al comma precedente si applicano fino al 31 dicembre 2018. 5. Sono escluse da detta selezione le varieta' di vite ed i relativi doni geneticamente modificati. Il presente decreto, registrato presso gli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 2008 Il dirigente generale: Blasi |
| Allegato 1
PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE DI VARIETA' AD UVE DA VINO
1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale. 2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti doni in base alle suddette caratteristiche. 3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal seguente protocollo fitosanitario: a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV); b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento fogliare; c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet franc o altra Vitis vinifera sensibile); d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e «corky bark»;, e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB. L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere a) b), e d), deve essere verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR). La verifica e la veridicita' dello stato sanitario dichiarato e' responsabilita' del costitutore e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del costitutore o degli aventi causa, l'indicazione sul Registro nazionale delle varieta' di vite. 4. Costituzione di almeno un vigneto di confronto, con un minimo di 24 ceppi per ogni presunto clone innestati su un portinnesto di larga diffusione. I ceppi di ciascun presunto clone dovranno essere replicati almeno su due parcelle (di 12 ceppi ciascuna) non contigue. Al fine di una corretta individuazione delle caratteristiche dei presunti cloni in studio, nel medesimo vigneto dovranno essere presenti almeno 24 ceppi di un clone omologato del vitigno in selezione. In assenza di cloni gia' iscritti al Registro nazionale dovranno essere presenti almeno 24 ceppi della popolazione del medesimo vitigno. Il campo dovra' essere localizzato in un sito vocato alla viticoltura nella zona di diffusione del vitigno in selezione. 5. Esecuzione di analisi biomolecolari (microsatelliti), al fine di una corretta classificazione, nel caso che il presunto clone appartenga a un vitigno con elevata variabilita' genetica e/o a «gruppi varietali» di caratterizzazione incerta. 6. Descrizione dei principali caratteri morfologici del presunto clone (apice al germogliamento, foglia adulta e grappolo a maturita) e corredo fotografico minimo di foglia adulta e grappolo a maturita'. 7. Determinazione delle principali date fenologiche: germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione. 8. A partire da almeno il 3° anno di eta' del vigneto di cui al punto 4) e per almeno tre annate, effettuazione di rilievi atti a verificare la persistenza, dopo la propagazione del/i carattere/i per il/i quale/i si e' effettuata la selezione e in riferimento al testimone, le attitudini agronomiche e produttive del presunto clone. In particolare il peso del legno di potatura invernale, la fertilita' reale, la produttivita' (per ceppo e/o per ettaro) e le dimensioni medie del grappolo. 9. A partire da almeno il 3° anno di eta' del vigneto di cui al punto 4) e per almeno tre annate, effettuazione delle principali analisi del mosto (zuccheri, acidita' titolabile e pH) atte a verificare, in riferimento al testimone, le attitudini qualitative del presunto clone 10. A partire da almeno il 4° anno di eta' del vigneto di cui al punto 4) e per almeno 2 annate, effettuazione dell'analisi del contenuto in antociani e in polifenoli totali della bacca (solo uve rosse). 11. A partire da almeno il 4° anno di eta' del vigneto di cui al punto 4) e per almeno due annate, andranno effettuate al fine di verificare, in riferimento al testimone, le potenzialita' enologiche del presunto clone: a) la microvinificazione delle uve applicando un protocollo unico per tutti i campioni ed utilizzando un quantitativo di uva non inferiore a 50 kg; b) l'analisi chimica dei principali componenti del vino dopo stabilizzazione e imbottigliamento; tale analisi per i vitigni a bacca rossa deve prevedere oltre ai parametri principali anche il contenuto in antociani totali, in polifenoli totali e gli indici di intensita' e tonalita' colorante; c) l'analisi sensoriale sui vini; tale analisi deve essere condotta da un panel addestrato; d) l'analisi dei principali aromi liberi e legati nel frutto a maturazione o nel vino (solo per varieta' aromatiche). |
| Allegato 2
PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE PER VARIETA' PORTINNESTO DI VITE
1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale. 2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni in base alle suddette caratteristiche. 3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal seguente protocollo fitosanitario: a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV); b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento fogliare; c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet frane o altra Vitis vinifera sensibile); d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e «corky bark»; e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB, f) assenza del virus agente della maculatura infettiva o fleck (GFkV). L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere a) b), d) ed f), deve essere verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR). La verifica e la veridicita' dello stato sanitario dichiarato e' responsabilita' del costitutore e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del costitutore o degli aventi causa, l'indicazione sul Registro nazionale delle varieta' di vite. |
| Allegato 3
PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE PER VARIETA' DI UVE DA MENSA
1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale. 2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti doni in base alle suddette caratteristiche. 3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal seguente protocollo fitosanitario: a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV); b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento fogliare; c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet frane o altra Vitis vinifera sensibile); d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e «corky bark»; e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB. L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere a) b), e d) deve essere verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR). La verifica e la veridicita' dello stato sanitario dichiarato e' responsabilita' del costitutore e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del costitutore o degli aventi causa, l'indicazione sul Registro nazionale delle varieta' di vite. |
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