Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2008
Inserimento dell'Agenzia Industrie Difesa nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;
Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;
Considerato che gli enti pubblici, di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire non possono detenere disponibilita' depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 3 per cento delle entrate correnti di competenza;
Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 720 del 1984, le disposizioni dell'art. 40 della predetta legge n. 119 del 1981 si applicano agli enti ed organismi pubblici inseriti nella tabella B allegata alla citata legge n. 720 del 1984;
Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha istituito l'Agenzia industrie difesa, ente di diritto pubblico che, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, si avvale dei contributi finanziari da parte dello Stato;
Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art. 1.
1. L'Agenzia Industrie Difesa e' inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2008

Il Presidente: Prodi
 
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