Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 8 agosto 2008, n. 8216
Istruzioni applicative degli articoli 4 (Modalita' di devoluzione al fondo) e 7 (Disciplina transitoria) del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.

Agli intermediari di cui all'art.
1, lettera, a) del decreto del
Presidente della Repubblica 22
giugno 2007, n. 116

Premessa.

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito «Regolamento») ha dettato la prima disciplina di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito un Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.
L'art. 4 del Regolamento detta le norme per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «MEF») dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre il successivo art. 7 contiene la disciplina transitoria.
Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sull'operativita' degli intermediari e degli altri soggetti destinatari della predetta normativa, si ritiene necessario fornire le seguenti istruzioni applicative. Istruzioni applicative.

La comunicazione al MEF dei rapporti rispetto ai quali si siano verificate le condizioni per la dormienza - valida anche per la pubblicazione sul sito web del MEF ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento - dovra' essere effettuata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per il versamento di cui all'art. 7 del Regolamento, esclusivamente in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it. Per la comunicazione dovra' utilizzarsi esclusivamente il modello scaricabile da www.tesoro.it sul quale va apposta la firma digitale.
Tenuto conto della particolare concentrazione delle segnalazioni nella fase di prima applicazione del Regolamento, gli intermediari possono adempiere ai propri obblighi comunicativi pubblicando su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso - di dimensioni e veste grafica adeguate a darne immediata evidenza - della avvenuta pubblicazione dell'elenco dei rapporti dormienti sul sito web del MEF. A tale adempimento puo' provvedere la societa' capo gruppo per tutti gli intermediari ricompresi nel gruppo.
Roma, 8 agosto 2008

Il direttore generale del Tesoro: Grilli
 
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