Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 agosto 2008
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda della regione Lazio (Arsial), del 4 ottobre 2007, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio»;
Visto il parere favorevole della stessa regione;
Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frosinone il 29 aprile 2008, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 del-l'11 giugno 2008;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio», gia' riconosciuta denominazione di origine controllata con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973.
2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio».
3. La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
4. La denominazione di origine controllata «Cesanese del Piglio» o «Piglio», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 
Art. 2.
1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Cesanese del Piglio» o «Piglio» aventi base ampelografia rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio».
 
Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Cesanese del Piglio» o «Piglio», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la d.o.c., a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualita' dei Prodotti Agroalimentari ed alla competente Camera di Commercio, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5.
1. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008

Il Capo dipartimento: Ambrosio
 
Disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:
«Cesanese del Piglio» o «Piglio»;
«Cesanese del Piglio» o «Piglio» "Superiore"».
Art. 2.
Il vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cesanese di Affile e/o Cesanese comune 90% minimo, vitigni complementari, «idonei alla coltivazione» per la regione Lazio a bacca rossa per non piu' del 10%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» ricade nella provincia di Frosinone e comprende tutto il territorio comunale di Piglio e Serrone e parte del territorio di Acuto, Anagni e Paliano.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'incrocio del confine comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone, in localita' la Morra Rossa, il limite segue in direzione sud-ovest il confine provinciale fino a incontrare, in localita' Fontanarena, la strada per la Polledrara (quota 259) che segue in direzione sud fino al ponte Valleranno, di qui lungo il fosso Mazza sbirri fino all'altezza della quota 239 e poi segue la strada che in direzione nord-est va a incrociare quella di Paliano in prossimita' del km 7; in direzione sud segue tale strada fino a incrociare il confine provinciale tra Roma e Frosinone, che segue in direzione sud fino a incrociare l'elettrodotto dopo circa 500 metri, prosegue, quindi, verso sud, per la strada che per un primo tratto costeggia il confine provinciale e poi passa per le quote 225 e 249. Da tale quota segue verso nord-est una linea retta che raggiunge il fontanile la Botte, segue quindi l'elettrodotto in direzione est fino a raggiungere il confine comunale tra Paliano e Anagni, lungo il medesimo discende verso sud, supera la via Casilina (strada statale n. 6) in prossimita' dal km 57,700 sino a incontrare il confine tra le province di Roma e Frosinone, segue quindi questo confine sino al ponte della Mola e prosegue poi per la strada che costeggiando l'acquedotto, in direzione nord-est incrocia l'autostrada A2, segue quindi la medesima sino al Rio S. Maria che risale verso nord-est sino a Mola del Lago. Da La Mola del Lago risale il fosso di Tufano per circa 250 metri sino al ponte posto a circa 250 metri, segue quindi, in direzione sud, la strada per la Selciatella per circa 100 metri piegando poi in direzione est per quella che va a incrociare la strada per Anagni all'altezza del km 26,600 circa; prosegue lungo quest'ultima verso nord sino all'oratorio (quota 234) e da qui segue verso nord-est la strada che incrocia la Casilina (strada statale n. 6) in prossimita' dell'osteria di Mezzo da dove prosegue, verso nord, per la strada prima e il sentiero poi che attraverso la localita' Cudi incrocia la strada per Anagni in prossimita' della quota 325, prosegue su quest'ultima, supera il centro abitato di Anagni, costeggiandolo a sud per proseguire verso est sulla strada per le Case Belvedere fino al km 3 e 900 circa (quota 365), prosegue sulla strada per la cava di pietra fino al quadrivio da dove piega verso nord-est per quella che costeggia la localita' Vignola e passa per la quota 396 fino a congiungersi al km 6 della strada gia' seguita all'uscita di Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in direzione verso nord-est per quella che costeggia la localita' Vignola e passa per la quota 396 fino a congiungersi al km 6 della strada gia' seguita all'uscita di Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in direzione ovest per il fontanile (quota 378), prosegue poi in direzione nord per la strada che, costeggiando M. Pelato, Canelara, le Creste, Colle Vecchiarino e M. di Scutta, passa per le quote 341, 371, 390 e 359 e raggiunge il confine comunale di Acuto al ponte sul Rio Campo, prosegue quindi sulla stessa strada in direzione di Acuto fino a inserirsi sulla strada statale di Fiuggi (n. 155) in prossimita' del km 39,400, percorre questa strada verso nord sino a incontrare il confine comunale tra il Piglio e Acuto in prossimita' del km 36,500.
Segue in direzione nord-est il confine comunale del Piglio sino a incrociare quello tra la provincia di Roma e Frosinone sull'Altopiano di Arcinazzo e quindi in direzione ovest segue il confine provinciale raggiungendo la localita' la Morra Rossa chiudendo cosi' la delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Cesanese del Piglio» o «Piglio» devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. E' vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli idonei per la tipologia di vitigno e per la zona.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione uva | volumico naturale
Tipologia | tonn/ettaro | minimo ===================================================================== Cesanese del Piglio o | |
{Piglio} | 11,00 | 12,00 %vol --------------------------------------------------------------------- Cesanese del Piglio o | |
{Piglio} Superiore | 9,00 | 12,50 %vol

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella sola area dei comuni ricadenti in provincia di Frosinone: Serrone, Piglio, Paliano, Acuto ed Anagni.
L'imbottigliamento dei vini Cesanese del Piglio deve avvenire all'interno della zona di vinificazione.
E' comunque consentito che le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento, limitatamente al vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio», con esclusione delle tipologie «Superiore» e menzione «Riserva», siano effettuate fuori dall'attuale zona di produzione delle uve e limitatamente ai comuni di Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, solamente da vinificatori che producevano vino DOC «Cesanese del Piglio» con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 negli ultimi tre anni consecutivi prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata e garantita, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine non soggetti a invecchiamento obbligatorio.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

=====================================================================
| |Produzione massima di vino
Tipologia |Resa uva/vino| hl/ha =====================================================================
Cesanese del Piglio | 65% | 71,50 ---------------------------------------------------------------------
Cesanese del Piglio | |
Superiore | 65% | 58,50

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita per tutta la partita.
Per il vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» l'immissione al consumo e' consentita non prima del primo febbraio dell'anno successivo alla vendemmia; per il vino «Cesanese del Piglio» l'immissione al consumo e' consentita non prima del primo luglio del secondo anno successivo alla vendemmia.
I vini Cesanese del Piglio o «Piglio» possono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio»
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: caratteristico del vitigno di base;
sapore: morbido, leggermente amarognolo, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;.
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio» "Superiore";
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, ampio, con note floreali e fruttate;
sapore: secco, armonico, di buona struttura, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol;.
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
La tipologia Cesanese del Piglio o «Piglio» "Superiore" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 20 mesi, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia e con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 14,00% Vol., puo' fregiarsi della menzione aggiuntiva «Riserva».
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita' dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' alle normative vigenti.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve figurare l'annata di produzione obbligatoria delle uve.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 0,75 litri.
E' consentito l'imbottigliamento in recipienti da 1,5 l - 3 l - 5 l per le magnum in bottiglie classiche con tappo di sughero a raso.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» tipologia "Superiore" e per quello atto a fregiarsi della menzione "Riserva" e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.
 
Allegato A

----> Vedere Allegato a pag. 37 <----
 
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