Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
ORDINANZA 1 agosto 2008 |
Deroga al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, a modifica dell'ordinanza del Ministro della salute 21 dicembre 2007. |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni; Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48; Visto il decreto del Ministro della salute 9 gennaio 2006 di istituzione dell'Unita' centrale di crisi per l'influenza aviaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 23 gennaio 2006; Rilevato che l'ordinanza 19 ottobre 2005 di modifica ed integrazione all'ordinanza 26 agosto 2005, in particolare il comma 5, dell'articolo unico, ha vietato sull'intero territorio nazionale l'utilizzo come richiami vivi dei volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi; Ordina: Articolo unico 1. In deroga a quanto prescritto al comma 5, articolo unico dell'ordinanza 19 ottobre 2005, i cui termini sono stati prorogati con ordinanza 27 dicembre 2007 e' cosi' sostituito: «e' concessa la deroga all'uso di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi come richiami («uccelli da richiamo») nella caccia agli uccelli». 2. L'utilizzo dei volatili di cui al comma 1 deve avvenire alle condizioni fissate dal protocollo allegato al presente provvedimento. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' sino al 31 marzo 2010. Roma, 1° agosto 2008 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 102 |
| Allegato A PROTOCOLLO OPERATIVO DECISIONE 2006/574/CE DEL 18 AGOSTO 2006 Deroga al divieto di utilizzo volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria Premessa. Gli uccelli selvatici, e in particolare gli anatidi, per quanto riguarda il rischio di introduzione e diffusione dell'influenza aviaria, rivestono un ruolo fondamentale, in quanto in grado di mantenere la maggior parte dei virus influenzali aviari nell'ambiente. I virus dall'ambiente possono diffondersi agli allevamenti intensivi di pollame in cui, in particolari condizioni, possono causare enormi danni sia sanitari sia economici. Le modalita' con cui i virus influenzali vengono trasferiti agli allevamenti non sono ancora note, i piccoli allevamenti rurali e alcuni comportamenti dell'uomo sembrano comunque giocare un ruolo rilevante. Per quanto riguarda il ruolo degli uccelli migratori, in relazione al pericolo di introduzione del virus, il principale rischio e' collegato alla diffusione dell'agente patogeno nelle popolazioni di anatidi svernanti. Relativamente alla gestione delle specie selvatiche alcuni comportamenti dei cacciatori possono, in situazioni particolari, rappresentare un possibile ulteriore rischio per la diffusione di tali virus. In particolare dal punto di vista epidemiologico rappresenta un pericolo di introduzione dei virus influenzali dalle popolazioni selvatiche a quelle domestiche, l'utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nella pratica venatoria. Infatti le specie appartenenti a tali ordini risultano ampiamente recettive ai virus influenzali e, nel caso dei richiami, i soggetti utilizzati potrebbero rivestire il ruolo di interfaccia ecologica per i virus influenzali, creando un ponte epidemiologico tra ambiente naturale e antropizzato con maggiori rischi di trasmissione dell'infezione al pollame. La norma comunitaria attualmente in vigore prevede che gli Stati membri possano decidere in merito all'utilizzo dei richiami vivi a seguito della valutazione del rischio e dell'attuazione di una serie di misure di controllo sia degli individui sia del loro stato sanitario. Dal punto di vista operativo tali misure di controllo, risultano attuabili sotto l'aspetto tecnico, anche se richiedono un notevole impegno di risorse e di personale per quanto riguarda l'attivita' di registrazione dei soggetti utilizzati e controlli sanitari di competenza dei servizi veterinari e delle analisi a carico degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. Il divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nella pratica venatoria ha rappresentato uno dei principi di massima cautela nell'ambito delle attivia' del piano di controllo della malattia attuato sul territorio nazionale. La decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 ha introdotto la possibilita' di derogare al divieto di utilizzo di richiami vivi mediante l'adozione di rigide misure di sorveglianza. La situazione epidemiologica nazionale allo stato attuale e' tale da permettere la concessione della deroga in questione nel rigoroso rispetto di quanto contenuto nella decisione citata. Tale deroga dovrebbe essere immediatamente sospesa qualora la situazione epidemiologica, a seguito di diffusione di virus influenzali nel nostro Paese, dovesse modificarsi e quindi raffigurarsi un grave rischio sanitario. Gli Stati membri sono tenuti a individuare le aziende di allevamento di pollame o altri volatili in cattivita' che, secondo dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerate particolarmente esposte al rischio della diffusione del virus dell'influenza aviaria A, sottotipo H5N1, attraverso gli uccelli selvatici e a prevedere un sistema di individuazione precoce della malattia nelle zone particolarmente a rischio. In particolare deve essere tenuta sotto controllo costante: a) l'interazione virus/anatra; b) il numero delle diverse specie di anitre svernanti; c) le zone umide di maggiore importanza; d) le aree geografiche con maggior diffusione dell'allevamento intensivo del pollame domestico. L'applicazione della deroga e' subordinata al rispetto di quanto previsto dalla succitata decisione. In particolare dovra' essere garantito: 1. anagrafica; 2. tracciabilita' e rintracciabilita'; 3. biosicurezza; 4. misure sanitarie di controllo. 1. Anagrafica. Il detentore, qualora non gia' registrato per il possesso di altre specie animali, deve essere identificato con un codice aziendale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, che deve richiedere presso la ASL - Servizi veterinari competente per territorio. In particolare le regioni o le province competenti devono acquisire l'elenco dei cacciatori che richiederanno 1'autorizzazione all'utilizzo dei richiami. Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere correttamente identificati singolarmente con apposito identificativo inamovibile riportante: sigla della provincia di appartenenza del detentore, seguita dal numero progressivo del soggetto singolarmente individuato. I codici numerici univoci verranno generati dalla provincia competente che provvedera' anche alla assegnazione ai richiedenti degli identificativi prodotti; Ogni provincia dovra' predisporre dei files contenenti tutte le informazioni necessarie alla creazione, nella Banca Dati Nazionale (BDN), della schermata «anagrafica allevamento», raccogliendo i seguenti dati: codice allevamento - specie detenuta/allevata - dati anagrafici del detentore (compreso codice fiscale) - residenza o domicilio del detentore - luogo effettivo di detenzione/allevamento dei capi - nr. capi detenuti/allevati (censimento annuale) - codici identificativi individuali assegnati - data di applicazione dell'identificativo e relativo codice - stato sanitario (per azienda o per capo) collegato ai controlli (effettuato e relativa data non effettuato). La provincia trasmette i suddetti files o direttamente alla BDN, oppure alla regione, con modalita' da definire e concordare tra i due enti, che provvede, tramite il sistema web-service, ad aggiornarli ed inviarli periodicamente alla BDN. In questa fase iniziale devono essere segnalati tutti i soggetti detenuti dai cacciatori presso i loro domicili, tramite una certificazione o un'auto dichiarazione di origine e possesso da parte del detentore, tutti i volatili al momento dell'acquisto presso gli allevamenti di produzione, nonche' per gli animali catturati in natura (pavoncelle) direttamente dalla provincia prima della consegna ai richiedenti. 2. Tracciabilita' e rintracciabilita'. Per la prevenzione dell'introduzione e della diffusione della malattia, deve essere garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi. I cacciatori devono essere dotati di un apposito documento che attesti la condizione sanitaria dei soggetti, sul quale vengano registrate tutte le movimentazioni e l'eventuale cessione a terzi e comunicate come previsto alla provincia ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati Nazionale. E' responsabilita' del detentore dei richiami la compilazione e l'aggiornamento di tale documento per quanto attiene alla sezione sanitaria. Le regioni o le province provvedono alla predisposizione del suddetto documento, che potra' essere costituito da alcune pagine appositamente dedicate a questo scopo del tesserino venatorio. Il detentore comunica alla provincia competente la scomparsa o la morte del volatile; la provincia provvede ad aggiornare la BDN di tali informazioni. 3. Biosicurezza. Per prevenire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria, deve essere garantita una netta separazione tra le due tipologie produttive, richiami vivi e pollame domestico allevato. Pertanto i richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia strutturalmente che funzionalmente rispetto al restante pollame domestico allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere garantita la corretta sptrazione da altri volatili. In ogni caso devono essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame sia durante il trasporto sia al loro ritorno presso' il sito di detenzione. Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili da utilizzarsi solo per questo scopo con il fondo a tenuta. Il cacciatore e' tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria ed impedire che vengano a contatto con altro pollame domestico. Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo e' la stessa che si occupa di altro pollame, ad ogni passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc.) sia generali (distinti attrezzi per il governo e la pulizia). 4. Misure sanitarie di controllo. I controlli sanitari sono effettuati ai sensi della decisione CE, sono definiti a livello regionale sulla base della popolazione censita e dei fattori di rischio presenti a livello territoriale, sentito il Centro di referenza nazionale. Devono comunque essere controllati tutti i volatili rinvenuti morti sui quali verra' effettuata un'autopsia e i prelievi per la ricerca di virus influenzali H5-H7. I risultati dei controlli verranno poi inviati dall'IZS al servizio veterinario competente per territorio. In caso di positivita', che verra' immediatamente segnalato al detentore/cacciatore, comportera' l'adozione delle misure sanitarie previste dalla vigente normativa in materia (denuncia di malattia infettiva, denuncia di focolaio, attuazione di zone di restrizione e limitazione delle movimentazioni, oltre al divieto dell'attivita' in oggetto). I proprietari/detentori dei richiami vivi devono formalmente impegnarsi a segnalare qualsiasi possibile anomalia riscontrata. Le spese per l'applicazione delle misure previste per l'adozione della deroga sono a carico delle regioni o province. I servizi veterinari e gli enti competenti dei controlli sull'attivita' venatoria sono tenuti alla vigilanza della corretta attuazione delle norme sanitarie previste dal presente documento. Le regioni e le province devono comunicare mensilmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una relazione in merito alle misure di biosicurezza adottate, per consentire di ottemperare a quanto previsto dall'art. 2-quater della decisione della Commissione 2005/734/CE. |
|
|
|