Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 29 luglio 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Sigon Ursula, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professionale di giornalista. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
c Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/ CEE; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Sigon Ursula nata a Milano il 22 giugno 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Giornalista» di cui e' in possesso, conseguito in Francia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «giornalista»; Considerato che l'istante ha conseguito il titolo di studio di maturita' classica presso il «Liceo classico Giuseppe Parini» nel giugno 1991; Preso atto che l'istante e' in possesso dell'«attestation» rilasciata dalla «Commission de la carte d'identite' des Journalistes professionnels», in considerazione del fatto che in Francia la professione di giornalista non e' regolamentata, come affermato dall'Autorita' competente e che comunque il professionista deve possedere il tesserino da giornalista, che si ottiene dopo tre mesi consecutivi di attivita'; Considerato che l'istante ha dimostrato di essere in possesso di esperienza professionale in atti documentata; Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 aprile 2008; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista» e quella di cui e' in possesso l'istante;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Sigon Ursula nata a Milano il 22 giugno 1972, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, al superamento di una prova attitudinale indicata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione; 2) norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico, norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa, ordinamento giuridico della professione di giornalista oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio della durata di 18 (diciotto) mesi. Roma, 29 luglio 2008 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana; c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti. d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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