Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 luglio 2008
Diniego dell'abilitazione all'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva», ad istituire e ad attivare nella sede di Forli' un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita'

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionalemediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visti il decreto in data 26 luglio 2004 con il quale l'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva» e' stato autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;
Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Forli' - piazzale della Vittoria, 6 - per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso, per ciascun anno, pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi fonnulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 27 giugno 2008, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il corpo docente proposto per la sede periferica include docenti di recentissima formazione, tali da non fornire adeguate garanzie per quanto attiene agli aspetti formativi clinici che esigono lunga e approvata esperienza; inoltre nelle convenzioni comuni con la sede di Bologna non e' sempre chiara la riserva di posti per la sede di Forli' in aggiunta a quelli riservati alla sede centrale;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati 1'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.
L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Forli' - piazzale della Vittoria, 6 proposta dall'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva» con sede in Bologna, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2008
Il direttore generale: Masia
 
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