Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
CIRCOLARE 24 luglio 2008, n. 2 |
Decreto 30 agosto 2000 «Modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II sull'etichettatura delle carni bovine. Categoria "Vitellone"». |
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Alle Associazioni nazionali allevatori razze bovine
All'Assocarni
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione produttori agricoli COPAGRI
Alla Associazione generale cooperative italiane AGCI
All'Anca-Lega
Alla Federazione nazionale cooperative agricole
All'Assalzoo
Al Consorzio italiani macellatori
Alla Confesercenti
Alla Confcommercio
All'Agea
Alla Commissione ministeriale etichettatura carni bovine
Alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura
Al Ministero dello sviluppo economico
Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
All'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - ICQ
Alla Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato
Come preannunciato nella precedente circolare n. 1 del 15 febbraio 2008(1), le disposizioni relative alle denominazioni di vendita delle carni ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi sono contenute nel regolamento (CE) n. 700/2007(2) e si applicano esclusivamente a partire dal 1° luglio 2008. In Italia per le carni ottenute da animali delle categorie di eta' 0 a 8 mesi la denominazione di vendita sara' «vitello» o «carne di vitello», mentre per quelle da 8 a 12 mesi e' prevista la denominazione «vitellone» o «carne di vitellone». Le denominazioni di vendita sono espressamente riportate nell'allegato XI-bis, parte III, art. 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007(3) (regolamento unico OCM) cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008(4). Per i bovini adulti l'unica denominazione di vendita obbligatoria e' «bovino adulto». Per poter fornire, invece, informazioni sulla categoria e' necessario disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000(5). Valgono al riguardo le indicazioni fornite con circolare n. 5 del 15 ottobre 2001(6) e circolare n. 1 del 9 aprile 2003(7). Cio' anche in caso di bovini di eta' compresa fra i 12 e 24 mesi ricadenti nella categoria delle carcasse: «A: animale maschio non castrato di eta' inferiore a due anni» prevista dal predetto regolamento CE n. 1183/2006(8), allorche' si intenda riportare la dizione «vitellone» (bovini di eta' compresa tra 12 e 24 mesi) comunemente accettata dal commercio e conosciuta dal consumatore a livello locale ed ora anche consentita dal citato regolamento (CE) n. 700/2007. Per i disciplinari che prevedono quest'ultima possibilita', l'informazione «vitellone» deve essere comunque sempre affiancata alla denominazione di vendita «bovino adulto», cio' al fine di evitare confusioni con la denominazione di vendita «vitellone» prevista dal regolamento n. 700/2007 per i bovini di eta' compresa tra 8\div12 mesi. Roma, 24 luglio 2008
Il direttore generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi Blasi
(1) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 3 marzo 2008. (2) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 161 del 22 giugno 2007. (3) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 299 del 16 novembre 2007. (4) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 121 del 7 maggio 2008. (5) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 204 dell'11 agosto 2000. (6) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 2001. (7) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2003. (8) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 214 del 4 agosto 2006. |
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