Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CIRCOLARE 24 luglio 2008, n. 2
Decreto 30 agosto 2000 «Modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II sull'etichettatura delle carni bovine. Categoria "Vitellone"».

Alle Associazioni nazionali
allevatori razze bovine

All'Assocarni

Alla Confederazione nazionale
coltivatori diretti

Alla Confederazione generale
dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana
agricoltori

Alla Confederazione produttori
agricoli COPAGRI

Alla Associazione generale
cooperative italiane AGCI

All'Anca-Lega

Alla Federazione nazionale
cooperative agricole

All'Assalzoo

Al Consorzio italiani macellatori

Alla Confesercenti

Alla Confcommercio

All'Agea

Alla Commissione ministeriale
etichettatura carni bovine

Alle regioni e province autonome di
Trento e Bolzano - Assessorati
agricoltura

Al Ministero dello sviluppo
economico

Al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali -
Dipartimento per la sanita'
pubblica veterinaria, la nutrizione
e la sicurezza degli alimenti

All'Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari - ICQ

Alla Direzione generale per
l'attuazione delle politiche
comunitarie e internazionali di
mercato

Come preannunciato nella precedente circolare n. 1 del 15 febbraio 2008(1), le disposizioni relative alle denominazioni di vendita delle carni ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi sono contenute nel regolamento (CE) n. 700/2007(2) e si applicano esclusivamente a partire dal 1° luglio 2008. In Italia per le carni ottenute da animali delle categorie di eta' 0 a 8 mesi la denominazione di vendita sara' «vitello» o «carne di vitello», mentre per quelle da 8 a 12 mesi e' prevista la denominazione «vitellone» o «carne di vitellone». Le denominazioni di vendita sono espressamente riportate nell'allegato XI-bis, parte III, art. 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007(3) (regolamento unico OCM) cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008(4).
Per i bovini adulti l'unica denominazione di vendita obbligatoria e' «bovino adulto».
Per poter fornire, invece, informazioni sulla categoria e' necessario disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000(5). Valgono al riguardo le indicazioni fornite con circolare n. 5 del 15 ottobre 2001(6) e circolare n. 1 del 9 aprile 2003(7). Cio' anche in caso di bovini di eta' compresa fra i 12 e 24 mesi ricadenti nella categoria delle carcasse: «A: animale maschio non castrato di eta' inferiore a due anni» prevista dal predetto regolamento CE n. 1183/2006(8), allorche' si intenda riportare la dizione «vitellone» (bovini di eta' compresa tra 12 e 24 mesi) comunemente accettata dal commercio e conosciuta dal consumatore a livello locale ed ora anche consentita dal citato regolamento (CE) n. 700/2007.
Per i disciplinari che prevedono quest'ultima possibilita', l'informazione «vitellone» deve essere comunque sempre affiancata alla denominazione di vendita «bovino adulto», cio' al fine di evitare confusioni con la denominazione di vendita «vitellone» prevista dal regolamento n. 700/2007 per i bovini di eta' compresa tra 8\div12 mesi.
Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale
dello sviluppo rurale,
delle infrastrutture e dei servizi
Blasi

(1) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53
del 3 marzo 2008.
(2) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 161
del 22 giugno 2007.
(3) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 299
del 16 novembre 2007.
(4) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 121
del 7 maggio 2008.
(5) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 204
dell'11 agosto 2000.
(6) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250
del 26 ottobre 2001.
(7) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93
del 22 aprile 2003.
(8) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 214
del 4 agosto 2006.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone