Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 16 luglio 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Strekelj Jasmina, del titolo professionale estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti e l'esercizio della professione in Italia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Strekelj Jasmina, cittadina italiana nata a Kranj (Slovenia) il 19 novembre 1978, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo sloveno di «novinarsko delo», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di giornalista; Considerato che l'istante e' in possesso del titolo accademico «univerzitetna diplomarana novinarka» conseguito presso la Unuverze v Ljubljani in data 28 giugno 2006; Preso atto che la professione di giornalista nella Repubblica slovena risulta essere libera come dichiarato dall'Autorita' competente slovena; Considerato che la richiedente e' in possesso di documentazione relativa ad esperienza professionale superiore a due anni; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 marzo 2008; Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Strekelj Jasmina, cittadina italiana nata a Kranj (Slovenia) il 19 novembre 1978, e' riconosciuto il tito professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti e l'esercizio in della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, al superamento di una prova attitudinale indicata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie scritte e orali): 1) elementi di diritto pubblico, 2) norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa, 3) ordinamento giuridico della professione di giornalista, oppure a scelta dell'istante in un tirocinio di diciotto mesi; Roma, 16 luglio 2008
Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana; c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti; d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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