Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 3 luglio 2008
Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 luglio 2007, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 170 del 24 luglio 2007, recante l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografia mediterranea in Italia stabilito, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, dalla decisione della Commissione 2006/613/CE del 14 luglio 2006;
Considerato che la Commissione ha ritenuto necessario l'aggiornamento dell'elenco iniziale di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea sia per includervi i siti proposti dagli Stati membri a partire dal marzo 2006 come siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE sia per tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti trasmesse dagli Stati membri a seguito dell'adozione dell'elenco comunitario; in tal senso il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea costituisce una versione consolidata dell'elenco iniziale dei siti per la regione biogeografica mediterranea;
Considerato infatti che, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna e Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione gli elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea tra gennaio 2003 e settembre 2006,
Considerato che gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000;
Considerato che sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un primo elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
Considerato pero' che alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente ad alcuni tipi di habitat e ad alcune specie per cui non si puo' considerare la rete completa riguardo a tali specie e tipi di habitat;
Considerato tuttavia che la Commissione europea, tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con gli Stati membri, ha ritenuto opportuno adottare un primo elenco aggiornato di siti, che dovra' essere riveduto conformemente all'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
Considerato che la Commissione europea, tenuto conto del fatto che le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE che si trovano nelle acque marine territoriali e nelle acque marine sotto la giurisdizione nazionale al di la' delle acque territoriali continuano a essere incomplete cosicche' non si puo' stabilire se la rete sia completa o incompleta, ritiene che l'elenco di cui al precedente capoverso dovra' essere riveduto, se necessario, in conformita' delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
Vista la decisione della Commissione europea n C(2008) 1148 def. del 28 marzo 2008 che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea e abroga la decisione 2006/613/CE;

Decreta:

Art. 1.
1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il decreto 5 luglio 2007 citato nelle premesse e' abrogato.
 
Art. 2.
1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei siti di importanza comunitaria sono disponibili presso la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per la parte di competenza, presso le regioni.
 
Art. 3.
1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato nell'allegato A al presente decreto, verranno pubblicate con successivi decreti ministeriali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2008

Il Ministro: Prestigiacomo
 
----> Vedere Allegato da pag. 12 a pag. 60 <----
 
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