Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI SIENA
DECRETO RETTORALE 21 luglio 2008
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 6;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 5, 7, 8, 13, 26, 40 e 67;
Considerata l'attivita' di revisione statutaria in corso, avviata in adeguamento a nuove disposizioni normative oltre che al mutato contesto universitario;
Preso atto di quanto emerso in occasione dell'incontro dei membri del senato accademico svoltosi il 16 gennaio 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori di revisione dello Statuto e, in particolare sulla necessita', evidenziata dal rettore, di procedere - nelle more della definizione e approvazione dell'intera revisione statutaria - alle modifiche degli articoli 26 e 40 dello Statuto;
Vista altresi' la richiesta di modifica dell'art. 26 dello Statuto avanzata espressamente dal Consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali nella seduta del 7 maggio 2008;
Vista la delibera n. 2 del 9 giugno 2008 con la quale il senato accademico approvava a maggioranza assoluta le proposte di modifiche degli articoli 26 e 40 dello Statuto;
Vista la nota del 10 giugno 2008, prot. n. 31222 I/3, con la quale si invitavano i consigli di facolta', i consigli di dipartimento e il consiglio studentesco ad esprimere i rispettivi pareri sulle succitate modifiche statutarie ai sensi dell'art. 67, comma 2, dello Statuto;
Vista la delibera n. 4 del 7 luglio 2008 con la quale il senato accademico, acquisiti i pareri sulle modifiche degli articoli 26 e 40 dello Statuto espressi dai consigli di facolta', dai consigli di dipartimento e dal consiglio studentesco, adottava, a maggioranza dei due terzi, la delibera definitiva di approvazione delle modifiche degli articoli 26 e 40 citate;
Vista la nota dell'8 luglio 2008, prot. n. 35293 I/2, con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, venivano trasmesse al MIUR le suddette proposte di modifiche statutarie approvate dal senato accademico;
Vista la nota ministeriale del 17 luglio 2008, prot. n. 2606, con la quale il M.I.U.R. comunicava di non avere osservazioni da fare in merito alle proposte di modifica degli articoli 26 e 40 dello Statuto avanzate da questo Ateneo;
Ravvisata l'opportunita' e l'urgenza di procedere, nelle more della revisione dell'intero articolato statutario, alle modifiche degli articoli 26 e 40 dello Statuto;

Decreta:

Art. 1.
1. A decorrere dalla data del presente provvedimento, lo Statuto dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' ulteriormente modificato secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
 
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'art. 26, alla lettera b), prima di «dei Ricercatori» viene eliminata la parte: «da una rappresentanza, pari al 50%,»; ancora, prima di «Ricercatori», al posto di «dei», leggasi: «dai»; ancora, dopo «Ricercatori universitari», e prima di «e», viene aggiunto: «di ruolo»; infine, dopo «e» e prima di «Assistenti», al posto di «degli» leggasi: «dagli».
2. Al comma 2, dopo «didattica», e' soppresso il periodo: «nonche' i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti alla facolta', che non siano gia' componenti del collegio ad altro titolo.».
 
Art. 3.
1. Al comma 2 dell'art. 40, dopo «eletto», al posto di «dai docenti e dagli studenti presenti nei Consigli di Facolta'.», leggasi: «dai professori di I e II fascia, di ruolo e fuori ruolo.». Ancora, dopo «Partecipano» e prima di «all'elezione», leggasi: «altresi»; infine, dopo «Rettore», la parte relativa a: «i dipendenti dei ruoli amministrativo e tecnico in servizio presso l'Universita' di Siena alla data di indizione delle elezioni. Limitatamente al personale da ultimo considerato le elezioni avverranno con voto limitato: i voti conseguiti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni dieci preferenze, con arrotondamento semplice.», e' riformulata e sostituita da «- i Ricercatori di ruolo e gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni due preferenzeespresse, con arrotondamento semplice; - i dipendenti dei ruoli amministrativo e tecnico, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni dieci preferenze espresse, con arrotondamento semplice; - gli studenti presenti nei Consigli di facolta'. L'elettorato attivo e' definito con riferimento alla data di indizione delle elezioni.».
 
Art. 4.
1. In applicazione di quanto disposto agli articoli precedenti, i testi dei commi modificati degli articoli 26 e 40 dello Statuto dell'Universita' degli studi di Siena, risultano essere i seguenti:
«Art. 26. - 1. Il Consiglio di facolta' e' composto:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
b) dai ricercatori universitari di ruolo e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento appartenenti alla facolta';
c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facolta' nella misura di cinque per le facolta' con meno di tremila iscritti, di sette per le facolta' con piu' di tremila iscritti. Il Regolamento elettorale determinera' le modalita' di elezione delle rappresentanze suddette.
2. Possono partecipare alle sedute del consiglio di facolta', con voto consultivo, i titolari di insegnamento ufficiale nei corsi di studio per questioni inerenti alla didattica.».
«Art. 40. - 2. Il rettore e' eletto dai professori di I e II fascia, di ruolo e fuori ruolo. Partecipano altresi' all'elezione del rettore: - i ricercatori di ruolo e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni due preferenze espresse, con arrotondamento semplice; - i dipendenti dei ruoli amministrativo e tecnico, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni dieci preferenze espresse, con arrotondamento semplice; - gli studenti presenti nei consigli di facolta'. L'elettorato attivo e' definito con riferimento alla data di indizione delle elezioni».
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale di Ateneo.
Siena, 21 luglio 2008

Il rettore: Focardi
 
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