Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2008
Differimento dei termini per gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1 997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2008 coincidono con il periodo di sospensione feriale estiva delle attivita' lavorative;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini per consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2008, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2008

Il Presidente: Berlusconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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