Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 22 luglio 2008 |
Linee-guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; modello di domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo comprensivo del piano finanziario preventivo; schema descrittivo delle strutture di accoglienza; modalita' da seguire per il dettaglio del co-finanziamento obbligatorio offerto dall'ente locale presentatore della domanda di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo in modifica del decreto 27 giugno 2007. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato «Fondo»; Considerato che, ai sensi del citato art. 1-sexies comma 2, con decreto ministeriale 28 novembre 2005, come modificato con successivo decreto ministeriale 27 giugno 2007, il Ministro dell'interno ha provveduto a: stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalita' per la sua eventuale revoca; assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto. Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo; Visto che in fase applicativa del citato decreto ministeriale 27 giugno 2007 e' emersa la necessita' di procedere a modifiche inerenti, in particolare, la durata degli interventi l'assegnazione dei punteggi, la formulazione dei criteri di ripartizione delle risorse nonche' l'utilizzo delle economie maturate nella fase di attuazione dei servizi da parte degli enti locali ammessi al contributo; Rilevato altresi' che, aderendo a criteri di logica sistemica, si e' proceduto alla revisione ed all'aggiornamento dei quattro allegati: «A» concernente le «Linee guida»; «B» concernente il «Modello di domanda» comprensivo del Piano finanziario preventivo; «B1» recante lo schema descrittivo delle strutture di accoglienza; nonche' «C» relativo alle «Modalita' di dettaglio del cofinanziamento», che costituiscono tutti parte integrante del presente decreto; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si adottano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche». Si adottano altresi' le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, di seguito nominato «decreto procedure». Rimane invariato il riferimento al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Pertanto, ai fini del presente decreto s'intende per: a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria; b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; c) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 251/2008; d) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato; e) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; f) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria; g) «domanda di protezione internazionale»: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 25/2008, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si devono intendere per categorie vulnerabili, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140: «i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone per le quali e' stato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale». Ai fini del presente decreto, debbono ritenersi compresi nella categoria vulnerabile i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata e coloro che presentano una disabilita' anche temporanea. Infine, con riferimento alle donne in stato di gravidanza, debbono ritenersi comprese nelle categorie vulnerabili soltanto le donne singole. |
| Art. 2.
Durata degli interventi
1. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, sulla base della dotazione finanziaria a disposizione, stabilisce entro il 30 aprile dell'anno di presentazione delle domande, la durata annuale o pluriennale degli interventi per i quali gli Enti locali richiedono il contributo che, nel caso di pluriannualita' e secondo i principi della contabilita' generale dello Stato, verra' assegnato distintamente per ciascun anno della pluriannualita' stessa. 2. Contestualmente, con lo stesso provvedimento viene fissata la capacita' ricettiva massima del Sistema in relazione alla durata annuale o pluriannuale degli interventi da finanziare. In presenza di risorse disponibili sul Fondo rispettato nella ripartizione il limite massimo dell'ottanta per cento del contributo del costo complessivo dei servizi di cui all'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, la capacita' ricettiva massima fissata puo' essere superata fino ad esaurimento delle risorse. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, con il presente decreto si invitano gli Enti locali a presentare la domanda di contributo per il biennio 2009/2010; per tale pluriannualita', capacita' ricettiva massima del Sistema e' quella gia' stabilita con provvedimento del capo Dipartimento del 30 maggio 2008. |
| Art. 3.
Presentazione della domanda
1. Accedono alla ripartizione delle disponibilita' del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 32, del decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n. 25, degli stranieri beneficiari di protezione umanitaria. Per gli enti locali nel cui territorio opera un centro di accoglienza (CDA), ovvero un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), la domanda di contributo puo' anche riguardare un progetto concernente l'attivazione dei servizi di insegnamento della lingua italiana, attivita' di animazione, di informazione e orientamento legale, di sostegno socio psicologico nonche' di informazione su programmi di rimpatrio volontario, da erogarsi previa autorizzazione del Prefetto, nell'ambito degli stessi Centri. Per i progetti che prevedono i predetti servizi, il costo complessivo da prendere a base per la determinazione del costo pro-die e pro-capite deve essere al netto dell'importo previsto per i servizi suddetti. Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli enti locali presentano, in carta libera, domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o dell'ente locale, utilizzando l'apposito modello riportato negli allegati «B» e «B1» del presente decreto, corredati dalla documentazione negli stessi specificata, che e' comunque indicata nelle linee guida contenute nell'allegato A e nell'allegato C del presente decreto. 2. E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata, come unione, consorzio. La presentazione di una seconda domanda di contributo da parte dello stesso ente e' ammissibile, nel rispetto del limite complessivo dei posti di cui all'art. 5, comma 2, esclusivamente se relativa ai servizi finalizzati ex art. 8, comma 1, alle categorie vulnerabili. Fatto salvo quanto sopra, nel caso di presentazione di piu' domande da parte del medesimo ente locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalita' stabilite dal comma 3. 3. Le domande degli Enti Locali debbono essere presentate a decorrere dal 1° giugno ed entro e non oltre la data del 1° luglio dell'anno precedente all'annualita' o alla pluriannualita' per cui si richiede il contributo. Per il biennio 2009/2010 le domande di contributo dovranno essere presentate entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il giorno della pubblicazione non e' computato nel termine mentre, per il giorno di scadenza, in caso di spedizione, fa fede la data del timbro postale. Le domande, in duplice copia, sono consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'interno, Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, di seguito denominato «Dipartimento». Una ulteriore copia della domanda va inoltre inviata per conoscenza alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. |
| Art. 4.
Domande inammissibili
1. Sono inammissibili: a) le domande spedite dopo la decorrenza del termine di cui al precedente art. 3, comma 3; b) le domande di contributo non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema unito al modello di domanda di cui all'allegato B; c) le domande di partecipazione alla ripartizione del fondo riferite a servizi non compresi nelle categorie definite dalle linee guida previste nell'allegato A; d) le domande di partecipazione alla ripartizione del Fondo riferiti a servizi non operativi dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda. (In proposito si precisa che l'operativita' dei servizi presuppone l'affidamento degli stessi alle strutture amministrative dell'ente locale ovvero ad un ente attuatore); e) le domande che non prevedono servizi integrati delle misure di accoglienza, integrazione e tutela. La mancata previsione dei servizi di integrazione e tutela non determina l'inammissibilita' della domanda se espressamente motivata in base a fattori oggettivi inerenti la realta' locale, da specificare nell'allegato B; f) le domande che non prevedano l'erogazione dei servizi di accoglienza; g) le domande relative a progetti che non destinano alla rete nazionale una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza; h) le domande relative a progetti che prevedono un costo massimo giornaliero e a persona superiore a quello stabilito con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. Il costo giornaliero a persona e' individuato dal rapporto fra il costo totale del servizio, come descritto nella domanda di contributo e il numero dei posti in accoglienza rapportato a 365 giorni; i) le domande relative all'ipotesi di cui al successivo art. 9, lett. n). |
| Art. 5.
Ricettivita' dei servizi di accoglienza
1. Gli Enti locali che presentano domanda di contributo debbono destinare al «Sistema di protezione» una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza. All'assegnazione di tali posti provvede direttamente il Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge, di seguito denominato «Servizio centrale», che puo' disporre, sulla base delle esigenze, di destinare tali posti a beneficiari con caratteristiche diverse (uomini/donne; ordinari/ vulnerabili etc.) rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo originaria. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, da indicare al momento della presentazione della domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze della rete nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 140/2005. 2. La ricettivita' dei servizi di accoglienza destinati alle categorie ordinarie e vulnerabili, ad esclusione di quelli specificamente destinati ai soli minori non accompagnati, non deve essere inferiore a quindici posti ne' superiore a: a) quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti; b) venticinque posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 40.000 abitanti; c) cinquanta posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 250.000 abitanti; d) cinquanta posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, nel cui territorio e' presente un centro di cui all'art. 20 del decreto procedure e all'art. 12 della legge 6 marzo 1998 n. 40. e) cento posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 250.001 e 1.000.000 abitanti; f) centocinquanta posti nel caso di Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti; g) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti. Per quanto concerne i servizi di accoglienza specificamente predisposti per i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale in ogni caso il limite minimo del numero dei posti e' dieci. Nel caso in cui la domanda di contributo e' presentata da un consorzio, da un'unione di comuni, da un'associazione di comuni, ovvero da una provincia, il numero degli abitanti va calcolato in base al numero di abitanti dei soli comuni dove sorgono le strutture di accoglienza. 3. Deroghe al limite numerico stabilito dal comma 2 possono essere concesse dalla commissione di valutazione di cui al successivo art. 7 sulla base di giustificati motivi e comprovate esigenze da specificare nell'allegato B, dopo aver acquisito il parere del Servizio centrale, ed accertato la presenza di risorse disponibili sul Fondo. |
| Art. 6.
Costi ammissibili e inammissibili nel piano finanziario
1. Non sono ammissibili alla ripartizione del Fondo i costi per l'acquisto di immobili da utilizzare per il servizio come descritto nella domanda. 2. Non sono altresi' ammissibili i costi di adeguamento e/o ristrutturazione delle strutture da adibire all'accoglienza dei beneficiari per gli enti locali che sono stati gia' finanziati in precedenza, salvo deroghe per particolari situazioni che saranno vagliate, in sede istruttoria, dalla Commissione di cui al successivo art. 7. I predetti costi sono ammissibili per gli Enti locali che presentano per la prima volta la richiesta di contributo, oppure per quelli che, pur avendola presentata negli anni precedenti, non siano stati mai ammessi all'erogazione del contributo. In tali ipotesi i costi sono ammissibili per una quota non superiore al 20% del costo complessivo del servizio progettato ed ammesso al contributo. I lavori di adeguamento e/o ristrutturazione devono essere ultimati entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo. 3. I costi di manutenzione ordinaria sono ammissibili alla ripartizione del Fondo per un ammontare non superiore al 3% del costo totale del servizio oggetto della domanda e ammesso al finanziamento. |
| Art. 7.
Commissione di valutazione delle domande di contributo
1. Ai fini della selezione delle domande di cui all'art. 3, con provvedimento del capo del Dipartimento e' istituita una Commissione di valutazione composta dal direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento o da un suo delegato che la presiede, da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso il medesimo Dipartimento, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Su richiesta del delegato in Italia dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) partecipa alla Commissione, come componente effettivo, un funzionario dell'ufficio in Italia dell'ACNUR. La segreteria della commissione e' curata da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento. Per le attivita' connesse alla valutazione dei progetti la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio centrale. Alle riunioni della Commissione di valutazione viene chiamato a partecipare un rappresentante delle Regioni. La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi. 2. La Commissione di valutazione: e' validamente costituita con la maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente; ha il compito di valutare l'ammissibilita' delle domande e la conformita' dei progetti, per i quali viene chiesto il contributo, alle linee guida contenute nell'allegato A del presente decreto. A tal fine, nel corso della valutazione, ove lo ritenga necessario, puo' chiedere all'Ente locale la modifica anche parziale dei servizi previsti ovvero il completamento della documentazione trasmessa, assegnando allo stesso un termine entro il quale far pervenire l'adeguamento del progetto o il completamento documentale richiesto. L'inosservanza di tale termine comporta l'inammissibilita' della domanda; 3. Alla Commissione e' altresi' attribuito il compito di valutare, in seduta straordinaria, i casi di revoca di cui all'art. 15 del presente decreto, predisponendo il relativo parere ai fini della decisione del Capo-Dipartimento. 4. La commissione, ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili sul Fondo, puo' chiedere all'Ente locale di ridurre i posti in accoglienza rispetto a quelli richiesti dall'ente stesso con la domanda di partecipazione al bando. 5. Nel caso in cui la commissione ritenga di dover procedere ad una riduzione dei posti, l'ente locale dovra' rimodulare, in maniera conseguente, il progetto ed il relativo piano finanziario. 6. All'esito dell'esame delle domande la commissione forma la graduatoria degli enti locali ammessi al contributo assegnando ai singoli progetti i punteggi secondo le modalita' stabilite dall'art. 9. 7. La Commissione approva la graduatoria definitiva entro il 15 novembre dell'anno in cui gli Enti Locali presentano la domanda al fine di consentire loro la regolare attivazione dei servizi dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo. |
| Art. 8.
Ripartizione del Fondo
1. Alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, sono prioritariamente ammessi, attraverso una distinta graduatoria, i servizi che riservano tutti i posti disponibili nelle strutture di accoglienza alle categorie vulnerabili di cui all'art. 1, comma 2, per una capacita' ricettiva complessiva fissata secondo le modalita' indicate dal successivo comma 3. 2. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla commissione di cui all'art. 7, che assegna al singolo Ente locale, sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'ottanta per cento del costo totale del singolo progetto territoriale. In presenza di risorse disponibili sul Fondo, in applicazione dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 140/2005, il limite dell'ottanta per cento puo' essere superato per la sola accoglienza dei richiedenti. 3. Per l'assegnazione di cui al comma 2, la commissione determina la percentuale del sostegno finanziario da attribuire agli enti locali, tenuto conto dell'entita' del cofinanziamento dell'Ente locale, della disponibilita' delle risorse sul Fondo, del numero dei posti di ricettivita' complessiva stabilito con il provvedimento del capo del Dipartimento di cui al precedente art. 2 comma 1. L'assegnazione dei contributi avviene fino a copertura dei posti di ricettivita' disponibili. |
| Art. 9.
Punteggi per la formazione della graduatoria
1. La commissione di cui all'art. 7 elabora la graduatoria distinguendo fra le domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente destinati alle categorie vulnerabili di cui all'art. 1, comma 2, e le domande con servizi destinati alle restanti categorie di beneficiari. 2. Al fine della formazione della graduatoria la Commissione di valutazione assegna ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile: a) punti 0,50 per ogni anno di attivita' dell'Ente locale finanziata dal Fondo nazionale, fino ad un massimo di 3 punti; b) punti 0,10 per ogni euro o frazione superiore a cinquanta centesimi, di riduzione del costo giornaliero ed a persona operata rispetto al costo massimo individuato con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo. c) un punteggio pari al quoziente fra costo totale e costo di tutto il personale dell'Ente locale e/o dell'Ente gestore stabilmente impiegato (dipendenti e collaboratori); d) fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, punti 0,50 per la previsione, all'interno del progetto ordinario, di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie vulnerabili di cui all'art. 1, comma 2 con esclusione, comunque, di quei beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica e/o prolungata. Tale attribuzione di punteggio non e' applicabile agli Enti locali che presentano progetti per entrambe le categorie ordinarie e vulnerabili; e) fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, punti 1 per la previsione, all'interno del progetto ordinario, di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie di beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica e/o prolungata in particolare per i diversamente abili e per i portatori di disagio mentale. Tale attribuzione di punteggio non e' applicabile agli Enti locali che presentano progetti per entrambe le categorie ordinarie e vulnerabili; f) punti 2 per i progetti destinati alle categorie vulnerabili con esclusiva previsione di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie di beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica e/o prolungata in particolare per i diversamente abili e per i portatori di disagio mentale; g) punti 2 per i progetti degli Enti locali di aree metropolitane nel cui territorio e' presente un valico di frontiera terrestre, portuale o aeroportuale; h) punti 1.50 per i progetti degli Enti locali nel cui territorio e' presente un valico di frontiera terrestre, portuale o aeroportuale (ad esclusione delle aree metropolitane); i) punti 1,50 per i progetti degli Enti locali nel cui territorio e' presente un centro di cui all'art. 20 del decreto procedure e all'art. 12 della legge 6 marzo 1998 n. 40. l) punti 0,20 per ogni 5 per cento in piu' di co-finanziamento proposto dall'Ente locale rispetto al 20 per cento previsto dall'art. 1-sexies, comma 2 introdotto dall'art. 32 della legge n. 189/2002 e dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato C al presente decreto; m) punti da 0 a 8 per la qualita' della proposta progettuale presentata e per il livello di aderenza ai parametri previsti dalle linee guida allegate al presente decreto. n) punti 3 di penalita' per il ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio centrale nel Manuale di rendicontazione, (pubblicato nel sito del Servizio centrale, www.serviziocentrale.it) per la presentazione dei rendiconti finanziari relativi all'annualita' precedente. Un ritardo di oltre centocinquanta giorni rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio centrale per la presentazione dei rendiconti finanziari relativi all'anno precedente comporta l'inammissibilita' della domanda presentata dall'Ente locale, sia in qualita' di capo fila che in forma consociata con altri enti. Qualora, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, sia stabilita una durata pluriannuale degli interventi e non fosse possibile applicare tale penalita' nella pluriennalita' in corso, entrambe le sanzioni precedentemente indicate potranno essere applicate, in occasione dell'approvazione, da parte della Commissione di valutazione. In particolare la penalizzazione relativa al punteggio potra' essere anche cumulativa qualora riguardasse piu' anni; o) punti 0,50 di penalita' per un ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal Servizio centrale per la presentazione delle relazioni descrittive intermedie, relative a ciascun anno di attivita'. Resta ferma nel caso di pluriannualita' degli interventi, l'applicazione della predetta sanzione - anche cumulativa se riferita a piu' anni - da parte della Commissione di valutazione. p) punti 0,50 di penalita' per un ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato annualmente dal Servizio centrale per la presentazione delle relazioni descrittive finali relative a ciascun anno di attivita'. Resta ferma nel caso di pluriannualita' degli interventi, l'applicazione della predetta sanzione - anche cumulativa se riferita a piu' anni - da parte della Commissione di valutazione. q) punti 1,50 di penalita' per quegli Enti locali che, relativamente all'annualita' o alla pluriannualita' precedente a quella di presentazione della domanda, abbiano stipulato la convenzione con l'eventuale Ente gestore oltre il termine di 60 giorni dalla data di invio, da parte del Ministero dell'interno, della comunicazione di ammissione al contributo. 3. In caso di parita' di punteggio, il titolo di preferenza e' costituito dal maggiore numero di posti riservati dall'Ente locale in favore del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. |
| Art. 10.
Decreto di ripartizione
1. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 7 del presente decreto e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo. 2. Della graduatoria degli Enti ammessi a contributo e' data diffusione anche mediante inserimento sul sito internet del Ministero dell'interno e del Servizio centrale/Anci. Dell'assegnazione del contributo e' data, altresi', formale comunicazione all'Ente locale beneficiario, nonche' alla Prefettura-Utg territorialmente competente. |
| Art. 11.
Ripartizione di ulteriori risorse finanziarie
1. Quando, successivamente all'emanazione del decreto di ripartizione di cui all'art. 10, risultano disponibili sul Fondo ulteriori risorse finanziarie, la Commissione di valutazione procede alla formulazione del piano di ripartizione delle ulteriori disponibilita' secondo i criteri di precedenza di seguito elencati: a) ammissione ad un secondo riparto, fino ad esaurimento delle ulteriori risorse disponibili, delle domande inerenti i progetti risultati idonei ma non ammessi al finanziamento per iniziale mancanza di fondi. Tali progetti sono finanziati per lo stesso ammontare percentuale assegnato agli altri con il primo decreto di riparto; b) aumento, in presenza di ulteriori risorse residuate a seguito del riparto operato come dal precedente punto a), della recettivita' partendo dai progetti che hanno subito, ex art. 7, comma 4, una riduzione del numero dei posti da parte della Commissione di valutazione. c) in presenza di ulteriori risorse residuate in base ai precedenti punti a) e b) la Commissione, fermo restando il rispetto della graduatoria, acquisita la disponibilita' degli Enti locali gia' beneficiari del contributo, provvede ad una nuova ripartizione del Fondo finalizzata all'aumento complessivo dei posti in accoglienza del Sistema. d) In presenza di ulteriori risorse residuate dal riparto operato ai sensi dei precedenti punti a), b) e c), in applicazione dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 140/2005, il limite dell'ottanta per cento puo' essere superato per la sola accoglienza dei richiedenti. |
| Art. 12.
Variazioni del servizio finanziato
1. I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non possono subire variazioni nella fase attuativa dei progetti stessi. Parimenti il rapporto tra l'Ente locale e l'Ente attuatore, predeterminato per l'attivazione del progetto fin dal mese di gennaio ai fini dell'ammissibilita' della domanda, non puo' essere sottoposto a novazione soggettiva. Invero, tanto la tipologia del servizio, quanto l'idoneita' dell'Ente attuatore del servizio stesso, costituiscono elementi essenziali per la valutazione del progetto ed il suo conseguente inserimento in graduatoria. In ogni caso, su espressa richiesta dell'Ente locale, la proposta di variazione dei predetti elementi costitutivi del progetto potra' essere sottoposta alla Commissione che, in seduta straordinaria, valutera' la sussistenza dei gravi e comprovati motivi che la giustificano. Conseguentemente, acquisito il parere del Servizio centrale, il Dipartimento - Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo comunichera' all'Ente locale l'approvazione o il diniego della variazione richiesta. L'attuazione della variazione in assenza della predetta autorizzazione comporta la revoca del contributo ai sensi dell'art. 15, lettera h). |
| Art. 13.
Presentazione del rendiconto e controlli
1. Il rendiconto delle spese sostenute per il servizio finanziato con il contributo e' presentato annualmente, anche in caso di pluriannualita' degli interventi ex art. 2, comma 1, ed in conformita' al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda o rimodulato successivamente, nei modi e nei tempi stabiliti dal Dipartimento tramite il Servizio centrale e indicati nel citato «Manuale di rendicontazione». L'Ente locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto. 2. Su richiesta del Dipartimento, tramite il Servizio centrale, l'Ente locale presenta una relazione intermedia e finale sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del servizio finanziato. 3. Il Dipartimento dispone verifiche ed ispezioni dei servizi assegnatari del contributo sia coordinando le attivita' delle Prefetture in sede locale, sia avvalendosi del supporto del Servizio centrale. |
| Art. 14.
Economie
1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'Ente locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione del Dipartimento, fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalita' indicate nella domanda di finanziamento. 2. Il Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale, comunica annualmente alla Commissione di valutazione ex art. 7, in tempo utile per l'adozione della procedura di cui al successivo comma 4, l'importo delle eventuali economie accertate, nei confronti degli Enti locali, relative all'esercizio finanziario dell'anno immediatamente precedente a quello ancora in corso, indipendentemente dalla pluriannualita' degli interventi stabilita ai sensi dell'art. 2, comma 1. 3. La Commissione di valutazione, ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili sul Fondo, puo' decidere di disporre, rispetto all'importo annuale del contributo assegnato all'Ente locale la cui domanda e' stata ammessa al riparto del Fondo stesso, l'effettiva erogazione di un importo minore rapportato ad un numero di posti in accoglienza inferiore a quello approvato dalla Commissione stessa mediante l'ammissione al riparto del progetto. In tal caso, i restanti posti in accoglienza, rispetto al numero approvato dalla Commissione, vengono finanziati mediante le economie accertate negli esercizi precedenti, gia' in dotazione all'Ente locale stesso e nel rispetto del costo indicato nella domanda di contributo presentata ed approvata. 4. Gli Enti locali che non sono stati ammessi alla graduatoria, al fine di dare continuita' agli interventi di accoglienza nelle more della definizione dei percorsi di uscita dei beneficiari dai progetti possono utilizzare, previa autorizzazione del Dipartimento, acquisito il parere del Servizio centrale, eventuali economie accertate o autocertificate, comunque relative al precedente periodo finanziato. Nel caso di diniego della predetta autorizzazione ovvero di autorizzazione relativa al parziale utilizzo delle economie, l'Ente locale provvede al versamento dell'importo costituente l'economia sull'apposito capitolo conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno, secondo le indicazioni che verranno impartite dal Dipartimento. |
| Art. 15.
Revoca del contributo
1. Il contributo di cui al presente decreto, oltre che nei casi di cui all'art. 7, comma 3 e' revocato, anche parzialmente, in esito ai controlli esperiti ai sensi dell'art. 13 con decreto del capo Dipartimento nei seguenti casi: a) rifiuto non validamente motivato all'accoglienza dei beneficiari dei servizi assegnati al progetto territoriale su richiesta del Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale; b) interruzione delle attivita' del servizio, salvo i casi di autorizzazione previsti all'art. 12, per un periodo consecutivo superiore a trenta giorni, ovvero, erogazione del servizio ad un numero di beneficiari inferiore del 30 per cento alla capienza ricettiva complessiva indicata nella domanda, al netto della quota riservata alla rete nazionale, per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi; c) grave inadempienza nell'aggiornamento della banca dati gestita dal Servizio centrale e/o eventuale non veridicita' delle informazioni inserite; d) mancata corrispondenza fra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli erogati anche in termini di standard qualitativi e quantitativi; e) erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli previsti tra i beneficiari del servizio finanziato; f) inosservanza agli obblighi di comunicazione alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di cui all'art. 12 del decreto legislativo; g) gravi irregolarita' contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emersi a seguito di controlli ispettivi disposti dal Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio centrale, ovvero della Prefettura. h) variazione dei servizi finanziati senza la necessaria autorizzazione di cui all'art. 12 del presente decreto; i) ritardo nell'ultimazione dei lavori di adeguamento e/o ristrutturazione di cui all'art. 6 comma 2 del presente decreto. 2. Il capo del Dipartimento, sulla base dei risultati dei controlli espletati ai sensi dell'art. 13, contesta all'ente locale beneficiario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti accertati chiedendo eventuali chiarimenti. Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, l'Ente locale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvede a fornire le proprie contro deduzioni e ogni documentazione ritenuta utile. 3. Il capo del Dipartimento, sentito il Servizio centrale ed acquisito il parere della Commissione di valutazione di cui all'art. 7, adotta il decreto di revoca del contributo determinando l'importo che deve essere restituito, ovvero dispone l'archiviazione della pratica. 4. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire e' versato dall'Ente locale secondo le modalita' indicate dal Dipartimento. |
| Art. 16.
Registrazione e pubblicazione
Il presente decreto, di cui costituiscono parte integrante gli allegati A, B, B1, C, e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2008
Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2008 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 387 |
| Allegato A
LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO.
1) I servizi finanziati.
I beneficiari dei servizi finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo sono i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale e, in via subordinata, i titolari di protezione umanitaria. Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati propone un'accoglienza integrata. Questa comporta che gli interventi materiali di base, quale la predisposizione di vitto e alloggio, siano contestuali a servizi volti a favorire l'acquisizione di strumenti per l'autonomia. Pertanto i servizi ammessi al contributo afferiscono alle seguenti aree: a) Accoglienza; b) Integrazione; c) Tutela. Per quanto riguarda le modalita' di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria si rinvia al «Manuale operativo» curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: http://www.serviziocentrale.it). Nella categoria dei servizi sono compresi anche quelli da attivarsi da parte dell'ente locale, previa comunicazione al Prefetto, nei «CARA» presenti ed operativi sul territorio di competenza. I servizi previsti sono in parte indicati nell'art. 11, comma 2, del regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2004 e devono rappresentare interventi coordinati nell'ambito di un progetto di accoglienza attivato nel medesimo territorio. Pertanto l'Ente locale che ha attivato i servizi all'interno del Centro dovra' prevedere di proseguirne l'offerta presso gli eventuali sportelli che si trovano sul territorio di propria competenza. Modalita' di raccolta, archiviazione e gestione dati. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, in relazione a tutti servizi erogati; aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformita' alla normativa vigente per la privacy, la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico; designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilita' dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento.
2) Gli standard.
Equipe multidiscliplinare. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalita' di organizzazione cosi' come previsti dal Manuale operativo. Laddove il progetto non disponga direttamente di figure professionali specifiche, si puo' far riferimento ai servizi pubblici erogati sul territorio utilizzando le figure professionali da questi messi a disposizione; garantire la presenza di personale specializzato e/o con esperienza pluriennale adeguato al ruolo ricoperto e in grado di interagire tenendo conto dell'identita' culturale e linguistica, nonche' della categoria dei beneficiari; garantire adeguate modalita' organizzative nel lavoro, prevedendo idonei strumenti per la gestione dell'equipe (attivita' di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, aggiornamento e formazione, supervisione, etc).
a) Servizi di accoglienza.
Strutture di accoglienza. Gli enti locali hanno l'obbligo di: ubicare le strutture adibite all'accoglienza sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale ad esso associato o consorziato nell'ambito della stessa provincia; rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza; osservare - per i progetti rivolti specificamente ai minori, ai disabili ed agli anziani - i requisiti minimi stabiliti per strutture di accoglienza, cosi' come previsto dalla normativa nazionale laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto ministeriale 308/2001 in merito ai requisiti di autorizzazione e accreditamento; predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili che si intendono accogliere; ubicare le strutture di accoglienza nei centri abitati oppure, se in prossimita' degli stessi, i luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato; predisporre un «regolamento» interno al centro e un «contratto di accoglienza» individuale, cosi' come previsti dal Manuale. Condizioni materiali di accoglienza. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire il vitto e, ove possibile, di soddisfare la richiesta e la necessita' di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente e rispettando le esigenze individuali; erogare pocket money secondo le modalita' stabilite dal Manuale di Rendicontazione e dal Manuale operativo. Servizi minimi garantiti. Gli enti locali hanno l'obbligo di: facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilita' dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo; garantire l'assistenza sanitaria con l'obbligo di screening medico di ingresso finalizzato a facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute; garantire l'inserimento scolastico dei minori; garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti (lingua italiana, etc.) e monitorarne la successiva frequentazione (l'apprendimento della lingua italiana e' la chiave principale di accesso all'integrazione); orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.). Mediazione linguistico interculturale. Gli enti locali hanno obbligo di: garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale.
b) Servizi di integrazione.
Strumenti per la formazione e l'inserimento lavorativo. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilita' e la frequenza dei corsi di approfondimento della lingua italiana; ovvero, in assenza di servizi adeguati provvedere al loro orientamento agli elementi linguistici di base; predisporre strumenti volti alla rivalutazione del proprio background e all'identificazione delle proprie aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc); orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze; facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria e garantirne l'accesso; facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze; garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.). Strumenti per la ricerca di soluzioni abitative. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia; favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonche' al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto e eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari. Strumenti per l'inclusione sociale. Gli enti locali hanno l'obbligo di: promuovere e facilitare la realizzazione di attivita' di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari; promuovere e facilitare la realizzazione di attivita' di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.); garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura; costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati. Mediazione linguistico interculturale. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale.
c) Servizi di tutela.
Tutela legale. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo; nonche' delle regole che sorreggono la comunita' ospitante; garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative. Tutela psico-socio-sanitaria. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; nel caso di progetti per categorie vulnerabili, garantire l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati. Mediazione linguistico interculturale. Gli enti locali hanno obbligo di: garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio. Servizi informativi sui programmi di rimpatrio. Nell'ambito di questa categoria sono compresi anche servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.
3) Tempi dell'accoglienza.
Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica dell'esito della commissione territoriale ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 140/2005. In caso di riconoscimento di protezione internazionale o di concessione di protezione umanitaria, il progetto deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a complessivi sei mesi. In caso invece, di esito negativo, la presentazione del ricorso, ai sensi dell'art. 35 comma 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato; durante tale periodo il richiedente, ha diritto di rimanere in accoglienza finche' non gli sia consentito il lavoro ai sensi dell'art. 11 comma 1, del decreto legislativo n. 140/2005, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro (come previsto dall'art. 5, comma 7 del citato decreto). I tempi di accoglienza possono essere prorogati, per circostanze eccezionali e debitamente motivate, previa autorizzazione del Ministero dell'interno tramite il Servizio centrale, fino a un massimo di ulteriori 6 mesi. In deroga a quanto sopra previsto, per i nuclei familiari che versano in condizioni di oggettiva difficolta', il tempo di accoglienza puo' essere protratto fino a un massimo di ulteriori 9 mesi. Per le categorie vulnerabili, titolari di protezione internazionale e umanitaria, i tempi di accoglienza possono essere prorogati, sulla base di comprovate esigenze, previa autorizzazione del Ministero dell'interno tramite il Servizio centrale. Per quanto riguarda il minore straniero non accompagnato richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria, e' previsto il protrarsi dell'accoglienza fino a 6 mesi dal compimento della maggiore eta'.
4) Revoca dell'accoglienza.
L'accoglienza puo' essere revocata nei casi previsti dal contratto di accoglienza. Nel caso di richiedente protezione internazionale, l'accoglienza ha comunque termine nelle ipotesi e nelle modalita' previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 140/2005.
5) Rapporti, relazioni e presentazione dei rendiconti finanziari.
Gli enti locali hanno l'obbligo di garantire la presentazione dei rendiconti finanziari, attenendosi ai termini e alla modalita' prevista nel Manuale di rendicontazione scaricabile dal sito del Servizio centrale (www.serviziocentrale.it). Gli enti locali hanno l'obbligo di garantire la presentazione delle relazioni annuali, intermedie e finali, sulle attivita' svolte dal progetto adeguandosi ai modelli e ai termini stabiliti dal Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale. |
| Allegato B
----> Vedere Allegato da pag. 13 a pag. 31 <---- |
| Allegato B1 ----> Vedere Allegato da pag. 32 a pag. 33 <---- |
| Allegato C
MODALITA' DA SEGUIRE PER IL DETTAGLIO DEL COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO OFFERTO DALL'ENTE LOCALE PRESENTATORE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO.
Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di contributo presentata dall'Ente locale puo' essere apportato sia dallo stesso Ente locale oppure dall'eventuale Ente gestore o anche da Enti partners indicati nel progetto e dei quali sia allegata la formale lettera di parternariato. Il cofinanziamento, sia che consista nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto o che si sostanzi invece in denaro o in entrambe le formulazioni deve essere comunque dettagliato analiticamente, mettendo in evidenza tutte le voci del Piano finanziario preventivo a cui viene destinato e soprattutto evidenziando per ciascuna voce, secondo quanto di seguito indicato, i criteri ed i metodi di valorizzazione che hanno contribuito alla sua determinazione. Macrovoce P - Nel caso di cofinanziamento mediante personale dell'Ente locale o dell'eventuale Ente gestore o partner stabilmente impiegato nel progetto, dovra' essere indicato, per ciascuna unita', la mansione, il numero di ore giornaliere, settimanali o mensili lavorate, il costo orario (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi), e di conseguenza il costo totale previsto per ciascuna unita' di personale. Da tale tipo di cofinanziamento sono esclusi i volontari, che in quanto tali non rappresentano un costo ne' per l'Ente locale ne' per l'eventuale Ente gestore e pertanto non possono essere valorizzati Microvoci L1, L2 - Nel caso di cofinanziamento mediante opere di ristrutturazione (vedi articolo del decreto ministeriale di cui il presente allegato e' parte integrante) e manutenzione ordinaria degli immobili dovra' essere prodotto il relativo preventivo di spesa o, se effettuate da personale interno al progetto, il costo dei materiali da acquistare allegando preventivo. Microvoce L3 - Nel caso che sia prevista la stipula di un contratto di locazione degli immobili si dovra' inviare il contratto stesso, se gia' stipulato, oppure documentazione idonea a comprovare il costo d'affitto annuo oggetto del cofinanziamento (dichiarazione preventiva del locatore). Qualora la valorizzazione della voce «affitto locali» avvenisse attraverso la messa a disposizione gratuita di immobili di proprieta' dell'Ente locale o dell'Ente gestore o partner o anche di altri soggetti pubblici o privati, il documento da produrre sara' la perizia di stima del virtuale canone annuo d'affitto calcolato al valore di mercato, effettuata dall'Ufficio tecnico dell'E.l. nel caso d'immobili di proprieta' dello stesso o da eventuale soggetto professionalmente abilitato nel caso d'immobili di proprieta' di privati o di altri enti, sia essi pubblici che privati. Microvoce L4 - Nel caso di cofinanziamento della voce «pulizia locali e relativi materiali» deve essere indicata la modalita' di svolgimento del servizio valorizzato e, se il servizio stesso fosse gia' contrattualizzato con ditte specializzate, deve essere specificato il costo complessivo del contratto e l'eventuale parziale applicazione dello stesso alle strutture previste dal progetto, con l'indicazione dell'importo parziale complessivo da imputare al progetto stesso. Se invece il servizio venisse contrattualizzato «ad hoc» e riguardasse unicamente il progetto, va indicato il costo complessivo concordato per il servizio, allegando il preventivo di spesa della ditta che si intende incaricare. In questa microvoce puo' essere altresi' imputato il cofinanziamento relativo all'acquisto dei materiali qualora il servizio venga effettuato con personale stabilmente impiegato di cui alla microvoce P4: in questo specifico caso valgono i criteri dettati per il costo dei materiali nelle precedenti microvoci L1 e L2. Microvoce L5 - Nel caso di cofinanziamento della voce «utenze delle strutture d'accoglienza» dovra' essere allegato un dettaglio delle spese mensili comprensive di tutte le utenze previste per ciascuna struttura asservita, obbligatoriamente firmato dal responsabile di progetto per l'Ente locale e per la valorizzazione dovra' essere utilizzato il criterio storico per quei progetti che sono stati finanziati anche negli anni precedenti, mentre per i progetti di prima presentazione e comunque anche per quelli che hanno gia' presentato domande negli anni precedenti senza essere stati mai ammessi al finanziamento il criterio di stima si atterra' a riscontri oggettivi in base alla conformazione, grandezza e posizione delle strutture da asservire. Microvoci B1, B2 - Qualora vengano cofinanziate le voci contrassegnate con i codici B1 e B2 e' necessario allegare l'elenco dei beni di cui verra' imputato il noleggio o il leasing con il preventivo del rispettivo costo se non esiste gia' il contratto. Se invece il contratto e' gia' in essere e' necessario allegare la copia dello stesso con l'indicazione della quota di cofinanziamento, qualora non venga imputato totalmente al progetto. Nel caso invece che si voglia procedere all'acquisto «ex novo», e' necessario allegare preventivo dei cespiti da acquistare, il cui costo, se inferiore a 516 euro verra' considerato interamente imputabile (non ammortizzabile), mentre se superiore dovra' essere valorizzato soltanto per la quota di ammortamento triennale. Non e' possibile cofinanziare queste voci con beni acquistati negli anni precedenti con il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche dell'asilo. A tal fine, in caso di cofinanziamento mediante beni precedentemente acquisiti dall'Ente locale, dall'Ente gestore o partner, bisognera' allegare la relativa fattura d'acquisto ed inoltre sara' necessario allegare la dichiarazione dell'Ente cui la fattura stessa e' intestata che tali beni non hanno goduto nei cinque anni precedenti di finanziamenti nazionali o comunitari. Microvoci G1, G2, G3 - Il cofinanziamento di tali voci comporta necessariamente una valutazione preventiva dei bisogni dei beneficiari sulla base del prezzi di mercato e della quantita' (per il vitto e gli effetti letterecci) mentre per le spese per la salute ci si dovra' limitare ad un'indicazione di massima dell'importo in denaro da impegnare. Pertanto nel caso di vitto oltre alla previsione di un importo da spendere in denaro si potranno valorizzare anche eventuali risorse alternative (banco alimentare etc.), mentre per gli effetti letterecci e' necessario allegare un preventivo d'acquisto che specifichi le quantita' ed il prezzo unitario di ciascun pezzo. Microvoce G4 - Nel caso di spese di trasporto o di altri servizi messi a disposizione dall'Ente locale, Ente gestore o partner, sara' necessario indicare il criterio di calcolo dell'importo valorizzato come cofinanziamento (costo del singolo biglietto o dell'abbonamento fornito, misura del cofinanziamento che potrebbe essere anche parziale). Microvoce G5 - Anche nel caso di spese di scolarizzazione, per esempio, si dovra' indicare il criterio di calcolo utilizzato indicando il costo mensile ad personam del servizio di mensa, dell'autobus per il trasporto degli alunni, dell'asilo nido, dell'attivita' di doposcuola, etc. per il numero dei beneficiari dei servizi e per i mesi in cui tali servizi sono erogati. Per l'acquisto di libri invece e' necessario allegare preventivo base per la scuola elementare o per la scuola media. Microvoce G6 - In questo caso sara' necessario soltanto indicare il contributo unitario giornaliero previsto per i beneficiari e l'indicazione della misura del cofinanziamento, che potrebbe essere anche parziale ma che chiaramente potra' essere solo in denaro. Microvoci G7, I1 - Nel caso di cofinanziamento della voce «alfabetizzazione» o della voce «corsi di formazione professionali» vanno indicate le modalita' del servizio, specificando se esso viene messo in atto autonomamente oppure usufruendo di strutture esterne specializzate, anche pubbliche. In entrambi i casi vanno obbligatoriamente dettagliati i costi, tenendo conto delle peculiarita' che sono insite nelle due differenti modalita' di esecuzione del servizio. Macrovoci S, T - Nel caso di consulenze di qualsiasi natura si dovra' comunque indicare il costo presuntivamente previsto per il singolo intervento, moltiplicandolo per il numero d'interventi previsti nell'anno. Microvoce I2 - Qualora s'intendesse cofinanziare in denaro la microvoce in questione e' necessario prevedere l'ammontare del rimborso che s'intende erogare al singolo tirocinante oltre all'importo dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, qualora quest'ultima non fosse pagata dall'azienda presso la quale si svolge il tirocinio. Microvoci I3, I4 e I5 - Trattandosi di spese che si collegano direttamente al processo di uscita dei beneficiari dal progetto per agevolarne la sistemazione alloggiativa (I3 ed I4) o comunque per assicurare loro piccole risorse finanziarie (I5) nel caso d'uscita senza individuazione di un progetto specifico, la modalita' di cofinanziamento si sostanzia nella previsione di importi in denaro da impegnare per il pagamento di canoni di locazione anticipati oppure per l'acquisto di mobili ed arredi ed infine per la costituzione di liquidita' da spendere nei primi giorni d'uscita dal progetto. Il tutto secondo quanto previsto dal Manuale di rendicontazione. Microvoce I6 - Nel caso di cofinanziamento di questa microvoce e' necessario specificare anche genericamente la natura degli interventi previsti e il relativo preventivo di spesa da impegnare, anche sulla base di precedenti esperienze, in particolare per i progetti che da anni accedono al contributo. Microvoci C1 - C2 e C3 (solo per gli EE.LL. che insistono sul territorio dove sono ubicati i Centri) - In questo caso, per la parte relativa ai costi di personale, siano essi relativi a lavoro subordinato o parasubordinato oppure riferibili a consulenze esterne, si rimanda a quanto detto per le rispettive macrovoci P, S e T. Per le spese di attrezzature, mobili, arredi vale quanto specificato nelle macrovoci B1 e B2. Per spese di trasporto e trasferimento dei beneficiari inseriti nel Centri governativi vale quanto specificato nella macrovoce G4. Per altre spese a favore di suddetti beneficiari, in particolare quelle relative ai servizi di tipo ricreativo e di animazione oltre all'organizzazione di eventi per favorire l'impiego del tempo libero riferirsi a quanto previsto alla macrovoce I6. Ad ogni buon conto per le diverse tipologie di spesa e' necessario rifarsi al manuale di rendicontazione appositamente predisposto per tali categorie d'interventi e pubblicato sul sito del Servizio centrale. Microvoci A1 e A2 - Il cofinanziamento di tali microvoci e' strettamente legato alle occasioni di partecipazione agli eventi previsti i cui costi per i progetti che da anni accedono al contributo, e' agevole prevedere in linea di massima. Per i trasporti pubblici la previsione e' proporzionale al numero di risorse stabilmente impiegate ed al costo unitario di abbonamenti, biglietti etc., che chiaramente deve essere alla base del conteggio preventivo. Microvoce A3 - Vale anche per questa microvoce il criterio proporzionale enunciato in quella precedente, anche se in questo caso e' il numero dei beneficiari ad essere assunto come parametro. Peraltro per i progetti gia' finanziati in precedenza e' agevole riferirsi allo storico delle spese in questione (comprese quelle assicurative). Nel caso di cofinanziamento da parte dei progetti che non sono stati mai ammessi al contributo o da quelli che presentano domanda per la prima volta, dovranno essere allegati, per le spese assicurative, i preventivi di spesa delle assicurazioni per infortuni e responsabilita' civile dei beneficiari mentre per le tessere telefoniche internazionali, le fototessere e il costo del rilascio o del rinnovo dei permessi di soggiorno i preventivi sono strettamente riferibili al numero dei beneficiari ed al costo unitario della fototessera e, anche approssimativamente, della documentazione burocratica (marche etc.,). Microvoce A4 - Questa specifica voce, proprio perche' non preventivamente definibile, poco si presta ad essere cofinanziata. Tuttavia, per fare un esempio, il costo della fidejussione che l'Ente Locale potrebbe richiedere all'eventuale Ente Gestore e' facilmente prevedibile e quindi di conseguenza agevolmente cofinanziabile. L'imprevedibilita' delle spese potrebbe essere cofinanziata altresi' con un «fondo spese impreviste» che, eventualmente, sulla base delle risultanze annuali, potrebbe essere aumentato, diminuito o eventualmente azzerato in occasione della rimodulazione di novembre del PFP. Microvoci Ci1 e Ci2 - Il costo delle spese telefoniche e di carburante imputate come cofinanziamento dovra' essere parametrato rispettivamente al numero di telefoni ed automezzi messi a disposizione del progetto durante l'anno. In particolare per i progetti gia' finanziati negli anni precedenti sara' necessario riferirsi allo storico di questa tipologia di spesa. Microvoce Ci3 - Nel caso di cofinanziamento di questa microvoce e' necessario indicare il fabbisogno annuale presunto, che per i progetti che hanno gia' avuto accesso al contributo, e' facile desumere dallo storico mentre per quelli di nuova presentazione o mai ammessi, puo' riferirsi ad un preventivo di minima rilasciato da un fornitore, il cui importo, se se ne ravvisera' la necessita', potra' essere adeguato in occasione della rimodulazione di novembre del PFP. Microvoce Ci4 - Qualora si volesse cofinanziare le spese di essenziale allestimento e gestione di uffici di supporto alle attivita' del progetto, bisognera' allegare i preventivi per l'acquisto, il noleggio od il leasing di mobili e arredi e la previsione di spesa relativa all'affitto ed alle utenze, anche in quota parte, come indicato alla microvoce L5. |
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