Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 giugno 2008
Modifiche al decreto del 2 marzo 2006 concernente «Disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori», di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi dell'articolo 2 del decreto 23 novembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
per la concorrenza e i consumatori

Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 238, secondo cui le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono rassegnate ad un apposito fondo e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004, concernente ripartizione del predetto Fondo per l'anno 2004 e, in particolare, l'assegnazione all'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) di parte delle predette somme per la promozione dell'attivita' di composizione extragiudiziale delle controversie (ADR) in materia di consumi;
Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, con cui sono state individuate le modalita' di effettuazione e finanziamento delle predette attivita';
Visto, in particolare, l'art. 10 del testo vigente del predetto decreto 2 marzo 2006, concernente assistenza nelle ADR;
Viste le relazioni, curate da Unioncamere ai sensi del precitato decreto 2 marzo 2006, sul dettaglio delle procedure ADR inviate alla stessa dal 25 marzo 2006 al 25 marzo 2008, dalle quali si evince che le procedure espletate positivamente a quella data non impiegano completamente le risorse assegnate all'iniziativa, benche' i limiti previsti dal comma 4-bis del citato art. 10 risultano, per alcune tipologie di accordi relativi a procedure ADR, gia' esauriti o in via di esaurimento;
Tenuto conto che tali limiti erano finalizzati a favorire una piu' equa ripartizione dell'effetto promozionale dell'iniziativa fra i vari settori interessati, nell'ipotesi di eccesso di domanda rispetto alle risorse disponibili, e non invece a determinare economie di fondi e conseguente minore effetto dell'iniziativa promozionale nel suo complesso;
Tenuto conto del differimento al 31 dicembre 2008, disposto con il decreto del direttore generale per la concorrenza e i consumatori del 23 gennaio 2008, del termine per l'avvio delle procedure di conciliazione ammissibili a contributo in conformita' alle citate disposizioni del decreto 2 marzo 2006;
Ritenuta la conseguente necessita' di modificare il predetto art. 10, precisando ulteriormente i termini di avvio, conclusione e presentazione delle iniziative ammissibili a contributo e prevedendo la possibilita' di integrale utilizzo delle somme eventualmente residue alla predetta data del 31 dicembre 2008 per destinarle a contributi alle procedure di conciliazione comunque espletate nel periodo di svolgimento dell'iniziativa;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 10

1. All'art. 10 del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006, come modificato dall'art. 1 del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 13 ottobre 2006 e dall'art. 1 del decreto del direttore generale per la concorrenza e i consumatori del 23 gennaio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, le parole «fino al termine del 31 dicembre 2008», sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine del 31 dicembre 2008, purche' l'avvio della procedura sia comunicato ad Unioncamere entro i quindici giorni successivi al medesimo termine e la conclusione positiva della stessa sia intervenuta e sia adeguatamente comunicata entro il 30 aprile 2009»;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Le risorse destinate alle procedure curate o condotte dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, che, tenuto conto di tutte le procedure di conciliazione avviate, comunicate e concluse entro i termini a tal fine stabiliti, non sono utilizzate ne' utilizzabili, anche per l'effetto dei limiti di cui al comma 3 o al comma 4-bis, sono destinate, in deroga a tali limiti, alle eventuali ulteriori conciliazioni effettuate nel rispetto dei termini e dei requisiti previsti e non ammesse a rimborso in prima applicazione. Nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi da corrispondere ai sensi del comma 4 per tali procedure riammesse in deroga sia superiore alle effettive disponibilita' residue, i relativi contributi sono percentualmente ridotti in modo lineare per contenerne l'onere conseguente entro tali disponibilita'.»;
c) il comma 11 e' abrogato.
Roma, 23 giugno 2008
Il direttore generale: Vecchio
 
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