IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia dell'Ateneo emanato con decreto rettorale repertorio n. 539 del 12 dicembre 2001 e modificato con decreto rettorale repertorio n. 67 del 24 febbraio 2003 e con decreto rettorale n. 83 del 19 febbraio 2008; Considerato che l'attuale formulazione dell'art. 11, comma 2, terzo periodo, dello Statuto di ateneo, che recita «non sono rieleggibili per l'intera durata del mandato coloro i quali abbiano gia' ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi», ha creato delle difficolta' di funzionalita' dei Consigli di corso di laurea; Vista la delibera n. 4/2008/3, del 20 giugno 2008, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica in oggetto; Visti i pareri pervenuti dalle facolta' e dai dipartimenti; Vista la delibera n. 5/2008/4 del 7 luglio 2008, con la quale il senato accademico ha approvato a maggioranza la modifica dell'art. 11, comma 2, dello statuto di ateneo, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello statuto di ateneo; Vista la nota prot. n. 17956 del 18 luglio 2008, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine alla modifica dell'art. 11 dello statuto di autonomia dell'Ateneo;
Decreta:
1. L'art. 11 dello Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale repertorio n. 539 del 12 dicembre 2001 e modificato con decreto rettorale repertorio n. 67 del 24 febbraio 2003 e con decreto rettorale n. 83 del 19 febbraio 2008 e successive modifiche, e' cosi' modificato:
.art. 11
Norme generali riguardanti l'eleggibilita' negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca
«1. Per la nomina alle cariche elettive dei professori ordinari, associati e ricercatori e' richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve specifiche riserve di legge. 2. Il rettore dura in carica quattro anni accademici. Ogni altra carica elettiva ha la durata di tre anni accademici. Non sono rieleggibili per l'intera durata del mandato coloro i quali abbiano gia' ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi, a eccezione dei presidenti dei consigli di corso di studi, salvo per questi ultimi, diverse disposizioni contenute nei regolamenti di facolta'. 3. Le rappresentanze delle categorie nei vari organi e strutture previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato: ogni elettore puo' votare un solo candidato. 4. Sono incompatibili tra di loro le cariche di preside di facolta', consigliere di amministrazione, direttore di dipartimento. Sono altresi' incompatibili tra di loro le cariche di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 5. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti possono far parte di un solo organo o struttura. 6. Le elezioni del rettore, del preside, del direttore di dipartimento e del presidente del consiglio di corso di studio sono indette dal professore di I fascia decano del corpo elettorale. Le elezioni delle rappresentanze sono indette da chi presiede l'organo o la struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. 7. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. 8. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora piu' candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' viene ripetuto il ballottaggio. 9. Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti in misura non inferiore al 10% dei voti riportati dal primo eletto; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito ad esaurimento della lista si procede ad una ulteriore votazione. 10. Un membro elettivo che si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registri piu' del 50% di assenze decade dalla carica.» 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168. 3. Il nuovo testo dello Statuto di ateneo entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale. Vercelli, 22 luglio 2008
Il rettore: Garbarino |