IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'ex art. 284 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319 e 321 del codice penale, emessa in data 21 dicembre 2006, dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti del sig. Dionisio Gallo, consigliere regionale della regione Calabria nonche' vice presidente della commissione regionale antimafia; Viste le comunicazioni prot. n. 67741/2006/Gab. del 29 dicembre 2006, prot. n. 18297/2007/Gab. del 19 marzo 2007 e prot. 18999/2007/Gab del 22 marzo 2007 dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro relative all'ordinanza di cui sopra; Viste le note prot. n. 12661/2007/Gab. del 23 febbraio 2007 e prot. n. 18999/2007/Gab del 22 marzo 2007 dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro con le quali si e' comunicato che il GIP presso il Tribunale del Riesame di Catanzaro con provvedimento dell'11 gennaio 2007 ha revocato la misura degli arresti domiciliari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 13 aprile 2007, che ha accertato la sospensione nei confronti del sig. Dionisio Gallo dalla carica di consigliere regionale della regione Calabria dal 21 dicembre 2006 all'11 gennaio 2007; Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro del 16 giugno 2008 prot. n. 35409, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale Ordinario di Catanzaro - Sezione del Giudice per le indagini preliminari, ivi indicati, relativi al fascicolo processuale n. 2714/04RGNR.D.D.A. e n. 81/2008 a carico di Dionisio Gallo ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/90; Vista la sentenza pronunciata mediante lettura del dispositivo del giudice del Tribunale Ordinario di Catanzaro - Sezione del Giudice per le indagini preliminari del 9 giugno 2008 che ha dichiarato Dionisio Gallo colpevole del reato di cui agli articoli 81, 110, 319 e 321 del codice penale, ascritti ai Capi L e relative specificazioni come allo stesso contestate, 11, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 29, 31 e 41 della rubrica; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto, fra l'altro, dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti, fra cui quello relativo alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 del c.p.; Visto 1'art. 545 c.p.p. a norma del quale la sentenza e' pubblicata in udienza mediante la lettura del dispositivo, nella fattispecie intervenuta in data 9 giugno 2008; Rilevato, pertanto, che da quella data decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
A decorrere dal 9 giugno 2008 e' accertata la sospensione del sig. Dionisio Gallo dalla carica di consigliere regionale della regione Calabria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. Roma, 25 luglio 2008 Il Presidente: Berlusconi |