Gazzetta n. 179 del 1 agosto 2008 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007
Progetto preliminare nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato «Tempa Rossa». (Deliberazione n. 139/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d. legge obiettivo", che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, relativo alla «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 4, relativo alle infrastrutture strategiche nel settore del gas, e piu' specificatamente alla tabella 4 include il «Progetto per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi Tempa rossa» per un investimento, definito minimo" e riferito a valori 1999, di 230,340 milioni di euro, il cui finanziamento e' previsto a carico dei soggetti privati che realizzano l'opera;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture) e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006), che effettua una rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, confermando all'allegato 2, nella sezione relativa ai giacimenti idrocarburi", l'insediamento produttivo «Tempa rossa»;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale -- in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) -- e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'Intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finche' l'Intesa non si perfezioni;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la nota 6 dicembre 2007, n. 531, come integrata con nota 18 stesso mese, n. 551, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha, tra l'altro, trasmesso la relazione istruttoria del progetto preliminare sull'intervento «Attivazione di giacimenti di idrocarburi "Tempa rossa"»;
Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Rilevato che nell'odierna seduta, in cui e' rappresentato anche il Ministero per lo sviluppo economico, il citato progetto viene approvato all'unanimita';

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale
che l'intervento concerne la realizzazione del Piano di sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato Tempa Rossa, localizzato nella Regione Basilicata a cavallo tra le Province di Potenza e di Matera, nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata «Gorgoglione"» (che e' il risultato dell'unificazione di tre concessioni assegnate a diverse societa' petrolifere avvenuta nel 1999), affidata attualmente ad una Joint Venture costituita dalle societa' petrolifere Total Italia, Exxon Mobil e Shell Italia e di cui e' rappresentante unico ed operatore della concessione la Total Italia;
che il programma dei lavori permettera' di valorizzare le risorse minerarie del sottosuolo italiano, incrementando la produzione nazionale di greggio con significative ricadute economiche, e che l'infrastruttura e' quindi da considerare strategica per il Paese, in quanto idonea ad accrescere la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti posto che lo sviluppo del giacimento in questione, unitamente allo sviluppo del giacimento denominato «Val d'Agri"» e del pari posto in Basilicata, consente di disporre di 931 milioni di barili, in grado di coprire l'8% del fabbisogno energetico nazionale per una durata di circa 20 anni e di fornire cosi' un notevole contributo alla riduzione della dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento energetico;
che lo sviluppo del suddetto giacimento varra' altresi' ad accelerare il processo di industrializzazione della Basilicata tramite l'avvio di una serie di processi collaterali suscettibili di un impatto favorevole sull'ambiente (produzione in loco di energia elettrica ed immissione al consumo, nell'ambito regionale, del GPL localmente prodotto);
che il piano di sviluppo « Tempa Rossa»" prevede l'attivazione completa ed integrata di 5 pozzi gia' perforati e sottoposti a test di lunga durata e la perforazione di un altro pozzo (da completare in caso di esito positivo del sondaggio), nonche' la realizzazione del Centro di trattamento oli", di due serbatoi di stoccaggio del greggio e di un deposito, da ubicare nell'area industriale del Comune di Guardia, per lo stoccaggio del GPL e delle relative strade di accesso e di servizio;
che l'iter autorizzativo e' stato avviato nel 2003 dal soggetto aggiudicatore, che, con nota n. 135/03 del 10 marzo, ha inviato il progetto preliminare al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dello sviluppo economico e che, con nota n. 148/2003 in pari data, ha proceduto a inviare il progetto stesso al Ministero dell'ambiente, che si e' pronunziato sulla competenza della Regione per quanto riguarda gli aspetti ambientali;
che l'allora Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, che gia' aveva approvato il programma dei lavori di sviluppo contestualmente al rilascio della citata concessione di coltivazione idrocarburi "«Gorgoglione"», con nota 9 giugno 2003, n. 255901, ha espresso parere favorevole, per gli aspetti di competenza, sul progetto preliminare in questione;
che la Regione Basilicata, con delibera di Giunta 3 maggio 2006, n. 622, anche alla luce della documentazione integrativa trasmessa dal soggetto aggiudicatore con note acquisite agli atti della Regione stessa - rispettivamente - il 26 aprile 2004 e il 7 dicembre 2005, ha, con prescrizioni, espresso giudizio positivo di compatiblita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, e parere favorevole sulla valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, rilasciando altresi' l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed escludendo peraltro dal programma dei lavori il pozzo «Tempa d'Emma Nord 1"» e le relative opere, inizialmente inserite in progetto;
che, a richiesta dell'allora Ministero delle attivita' produttive, la predetta Regione -- con delibera di Giunta 5 marzo 2007, n. 316 -- ha espresso l'intesa, ai sensi dell'accordo procedimentale sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 24 aprile 2001 e relativo alle funzioni amministrative in tema di ricerca e coltivazione di idrocarburi, ai fini dell'adeguamento del programma dei lavori di ricerca e di sviluppo nell'ambito della richiamata concessione «Gorgoglione"», adeguamento proposto dal soggetto aggiudicatore in relazione alle limitazioni poste dalla Regione stessa con la precedente delibera n. 622/2006 e alla necessita' di prolungare i tempi di realizzazione delle perforazioni esplorative e del completamento dei lavori di sviluppo, e che il predetto Ministero, nel frattempo riorganizzato con la diversa denominazione di Ministero per lo sviluppo economico, ha quindi approvato tale adeguamento con decreto 31 luglio 2007;
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali, acquisito il parere delle competenti Soprintendenze, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, con nota 20 novembre 2007, n. DG/BAP/02/34.19.04/20687;
che il Presidente della suddetta Regione, con nota 5 dicembre 2007, n. 12/RIS, ha espresso parere favorevole in relazione alla localizzazione delle opere nei limiti di cui alle citate delibere di Giunta;
che il Ministero delle infrastrutture propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare;
sotto l'aspetto attuativo
che il soggetto aggiudicatore e' stato individuato nella Total Italia S.p.A.;
che per i lavori di realizzazione dell'opera sono previsti circa 50 mesi a cui vanno aggiunti i tempi necessari all'espletamento dell'iter autorizzativo del progetto definitivo, alla redazione del progetto esecutivo ed all'espletamento della gara si' che l'entrata in esercizio e' programmata per il 2011;
che per la realizzazione dei lavori e' previsto il ricorso all'istituto dell'appalto;
sotto l'aspetto finanziario
che il costo di realizzazione delle opere e' stato stimato in 877 milioni di euro, di cui 119 per perforazione pozzi, 53 milioni per lavori civili, 48 per flowline ed oleodotti e 657 per la realizzazione del centro oli e del deposito GPL;
che il costo sara' coperto interamente dal soggetto aggiudicatore con mezzi autonomamente reperiti (proventi dalla vendita del greggio), trattandosi di una infrastruttura privata, anche se strategica per l'approvvigionamento energetico nazionale;

Delibera:
1. Approvazione progetto preliminare.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 179 del decreto legislativo n. 163/2006 e' approvato -- con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e in particolare con esclusione della realizzazione del pozzo di esplorazione «Tempa d'Emma Nord 1"», come precisato nelle prescrizioni stesse -- anche ai fini del riconoscimento della compatibilita' ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate il progetto preliminare «Opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato Tempa Rossa».

1.2 L'importo di 877.000.000,00 euro, fissato in relazione all'ammontare del costo dell'intervento come sintetizzato nella precedente presa d'atto", costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4 L'efficacia dell'approvazione del progetto di cui al precedente punto 1.1 e' altresi' condizionata alla stipula di un atto integrativo all'Intesa Generale Quadro stipulata tra il Governo e la Regione Basilicata il 20 dicembre 2002, atto che ricomprenda esplicitamente l'opera in questione nel novero delle infrastrutture oggetto dell'intesa medesima, come previsto nella citata sentenza n. 303/2003 della Corte Costituzionale: copia di detto atto dovra' essere trasmesso alla Segreteria di questo Comitato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Con la stipula dell'atto aggiuntivo, che rende efficace l'approvazione del progetto in discorso, resta perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.
2. Clausole finali.
2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto preliminare dell'intervento approvato con la presente delibera.
2.2 Ferme restando le indicazioni riportate nel citato allegato sulle verifiche a carico delle varie Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera, il Ministero delle infrastrutture -- in sede di sottoposizione del progetto definitivo a questo Comitato -- provvedera' a fornire assicurazioni circa l'avvenuto rispetto delle prescrizioni, specificate nell'allegato, che debbono essere recepite in tale fase.
2.3 Lo stesso Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla richiamata delibera n. 63/2003.
2.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione a quanto richiesto con la citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza citata in premessa, a dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori stessi.
2.5 Il soggetto aggiudicatore, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, e' tenuto a richiedere il CUP per l'intervento all'esame, che, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Presidente: Prodi Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 266
 
Allegato Prescrizioni
A. Prescrizioni ambientali
1) Con riferimento agli aspetti archeologici:
a) per quanto attiene la realizzazione del Centro Oli vengano apportate, con immediatezza, tutte le modifiche progettuali necessarie ad escludere interventi nell'area perimetrata in rosso nella cartografia allegata alla comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 2 (vincolo archeologico diretto) del decreto legislativo n. 490/1999, trasmessa al Comune di Corleto Perticara in data 27 maggio 2002 prot. n. 12663 per l'affissione all'Albo Pretorio. Si richiamano, in proposito, i disposti di cui al comma 3 dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 490/1999 per quanto attiene gli effetti della predetta comunicazione sotto il profilo cautelare;
b) vengano effettuati, lungo le restanti aree interessate dal progetto, sopralluoghi congiunti finalizzati ad una preliminare verifica di eventuali presenze archeologiche;
c) il Soggetto Aggiudicatore assuma, a se', tutti gli oneri derivanti dalla sorveglianza archeologica su tutta l'area interessata da splateamenti (piste di servizio, piazzali di lavoro) e/o sbancamenti, cosi' come gli oneri derivanti da scavi archeologici che dovessero rendersi necessari;
d) Il Soggetto Aggiudicatore individui, prima dell'inizio dell'intervento, una ditta specializzata in possesso di iscrizione SOA per la categoria OS25, il cui curriculum dovra' essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per il nulla-osta;
e) per il medesimo scopo, la ditta, di cui al punto d), fornisca anche operai specializzati;
f) nel corso dei lavori di movimento terra, per ogni escavatore, sia garantita la presenza contestuale di un archeologo e di un operaio specializzato, di cui ai punti d) ed e);
g) la Soprintendenza assuma la direzione scientifica degli interventi e disponga le modalita' di esecuzione di scavi archeologici, che dovessero rendersi necessari;
h) il Soggetto Aggiudicatore, per l'attivita' di cui al punto e), assuma a se', nelle forme di legge, gli oneri di missione per il personale della Soprintendenza Archeologica;
i) a conclusione degli interventi di verifica archeologica, il Soggetto Aggiudicatore apporti tutte le eventuali modifiche al progetto, che dovessero rendersi necessarie per assicurare adeguatamente la tutela archeologica dell'area;
j) si dovra' procedere, nel corso della realizzazione del Centro Oli, alla sorveglianza dei lavori eseguiti di movimento terra a tutte le aree esterne a quelle soggette al regime di tutela imposto con il decreto rettorale 8 settembre 2004 e non indagate dalla Soprintendenza competente e di tutte le opere comunque non ricadenti all'interno delle aree gia' indagate;
k) si dovra' procedere, sempre nell'area del previsto Centro Oli, mediante saggi di scavo, a riscontro dell'anomalia evidenziata dalle prospezioni geofisiche effettuate dall'istituto di Metodologie di Analisi Ambientali del CNR di Potenza per conto di Total Italia;
l) si dovra' effettuare la rimozione delle strutture antiche rinvenute nel settore orientale dell'area gia' soggetta a vincolo archeologico sotto vigilanza della Soprintendenza competente;
m) la Soprintendenza competente dovra' continuare le indagini archeologiche nell'area di vincolo diretto al fine di completare lo scavo archeologico e valorizzare lo stesso;
n) si dovra' procedere alla predisposizione di un piano di lavori finalizzato al restauro del materiale archeologico proveniente dai siti investigati e allo studio ed edizione scientifica dello stesso nell'ambito di un cronoprogramma generale di studio, edizione e valorizzazione dei beni archeologici della Valle del Sauro, nel cui bacino ricade il sito di Tempa Rossa.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali.
2) Con riferimento agli aspetti paesaggistici:
a) venga evitata dove e' piu' possibile, in particolare all'interno delle zone interessate dalle opere, la realizzazione di nuove piste di servizio, utilizzando la rete viaria esistente e riducendo in ogni caso i movimenti di terra per i necessari adeguamenti;
b) in merito alla fattibilita' del previsto pozzo di esplorazione, denominato «Tempa d'Emma Nord», si ritiene di escludere qualsiasi tipo di intervento anche limitato alla sola ricerca, in quanto le aree interessate ricadono all'interno del Parco Nazionale Val D'Agri Lagonegrese e la condotta di collegamento dallo stesso pozzo al Centro Olio ricade parzialmente all'interno del Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Dolomiti Lucane;
c) venga predisposta una adeguata documentazione progettuale che tenga conto dell'inserimento dell'opera in oggetto nel paesaggio.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali.
3) Il Soggetto Aggiudicatore dovra':
limitare l'abbattimento degli alberi presenti solamente all'area interessata dai lavori;
ridurre al minimo i movimenti terra;
predisporre i dovuti presidi tecnici per garantire la stabilita' delle scarpate stradali;
predisporre i dovuti presidi tecnici finalizzati alla raccolta delle acque meteoriche superficiali;
inviare all'Ufficio Foresta e Tutela del Territorio, prima dell'inizio dei lavori, lo studio di compensazione ambientale;
realizzare, a lavori ultimati, le opere di ripristino dei luoghi con la messa a dimora di essenze vegetali autoctone di ecotipi locali;
comunicare all'Ufficio Foreste la data di inizio ed ultimazione lavori.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
4) Relativamente alla strada di accesso al Centro Oli di Tempa Rossa, il Soggetto Aggiudicatore dovra' provvedere:
al rinverdimento delle scarpate per altezze superiori al metro;
alla realizzazione di una fascia significativa di essenze arboree, lato valle, dalla sezione n. 135 alla sezione n. 190;
ad acquisire il parere della Soprintendenza Archeologica per la relativa verifica della compatibilita';
a sottoporre eventuali varianti preventivamente ad autorizzazione paesaggistica.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
5) Gli elaborati grafici e le relazioni del progetto definitivo dovranno essere mirati alle esigenze secondo art. 10 delle norme tecniche del PAI.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
6) Nell'ambito del territorio ricadente nella Concessione «Gorgoglione» dovra' essere realizzata una rete di rilevamento della qualita' dell'aria, da definirsi con la Regione e l'A.R.P.A.B., che prenda in considerazione oltre agli inquinanti tradizionali (CO, SO2, NOx, 03, Polveri (PM10 e PM2,5) anche H2S, benzene, IPA COV, metalli pesanti, campionatori passivi, piu' un sistema FT-IR Remote Sensing. Dovra' essere sviluppato un modello di diffusione degli inquinanti nell'atmosfera.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
7) Dovra' essere predisposto per l'area circostante l'insediamento del Centro Olio, quella dei pozzi e quella delle condotte un progetto di biomonitoraggio (bioindicatori e biosensori) per la verifica del livello di criticita' ecologica derivante dall'eventuale contributo degli impianti dell'insediamento. Su tale progetto il proponente dovra' acquisire il parere di un Istituto Scientifico o Ente qualificato nel settore.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
8) Per quanto riguarda le opere di ripristino vegetazionale e quelle di contenimento e stabilizzazione di tagli e scarpate, si dovranno utilizzare esclusivamente specie vegetali comprese negli habitat di riferimento e tecniche di ingegneria naturalistica.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
9) Utilizzando le stesse tecniche di cui alla prescrizione precedente dovranno essere ripresi, integrati e/o migliorati gli interventi di contenimento e stabilizzazione di tagli e scarpate e quelli vegetazionali inerenti al recupero parziale delle aree delle postazioni dei pozzi gia perforati e di quello da perforare.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
10) Dovranno comunque adottarsi le seguenti procedure:
scotico, accumulo e rimessa in posto del terreno vegetale: poiche' spesso il rimescolamento della parte humica con gli strati minerali sottostanti, spesso argillosi, genera il depauperamento delle caratteristiche fisico-idrologiche e organiche del suolo (causa prima del mancato o ritardato attecchimento e sviluppo della vegetazione), in previsione dovranno essere stanziate e inserite in elenco prezzi e nei computi di capitolato idonee risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi di ammendamento dei suoli a posteriori quali: fresatura, spargimento di fertilizzanti organici, spargimento di fibre organiche, inglobamento nello strato superficiale di ammendanti fisici (flocculanti, ritentori idrici, ecc.);
produzione vivaistica: nell'impiego di specie legnose dovranno essere privilegiate quelle arbustive con impiego esclusivo di specie autoctone riferite alle serie dinamiche della vegetazione naturale potenziale. Le piante dovranno essere prodotte in loco con utilizzo di materiale da propagazione (semi, talee, ecc.) raccolto in zona. Saranno adottate le tecniche di propagazione e le infrastrutture ed attrezzature dei vivai di ingegneria naturalistica, quali ad esempio celle climatizzabili a 2°- 4° e 90% di umidita' per il prolungamento stagionale d'uso di piantine e talee, impiego di contenitori allungati tipo fitocella o root-trainers (rispetto ai normali vasetti), riproduzione in contenitore per seme, cespo, propagulo di specie erbacee guida nella ricostruzione di habitat, riproduzione a pieno campo di arbusti autoctoni, ecc.;
trapianto di arbusti: negli interventi su pascoli arbustati dovra' essere eseguito, ove compatibile con la stagione, respianto degli arbusti presenti, che vanno conservati in zolla in cantiere e rimessi a dimora a fine lavori;
trapianto di alberi d'alto fusto: per singole alberature d'alto fusto di pregio dovra' essere previsto il trapianto istantaneo mediante impiego di idonea tecnica che conservi un sufficiente pane di terra e quantita' di radici da garantire l'attecchimento;
interventi stabilizzanti e consolidanti con tecniche di ingegneria naturalistica: per la stabilizzazione ed il consolidamento di aree in erosione dovranno essere adottate esclusivamente le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
piano di interventi di manutenzione delle opere a verde: dovra' essere prodotto, in concertazione con la Regione Basilicata, un piano degli interventi di manutenzione delle opere a verde e degli interventi di ingegneria naturalistica con riguardo a tipologie, tempistiche e periodicita' degli interventi.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
11) Dovra' essere prodotto, in concertazione con la Regione Basilicata, un programma di monitoraggio di seguito specificato. Questa attivita' di monitoraggio, che sara' condotta in accordo con l'Ente regionale preposto (A.R.P.A.B.) durante tutto il periodo di attivita' di perforazione e sfruttamento dei giacimenti, produrra' rapporti annuali.
Monitoraggio ambientale
In particolare il programma di monitoraggio ambientale dovra' essere relativo:
alle opere di rinaturazione ed ingegneria naturalistica;
allo stato degli ecosistemi ante e post operam (basato almeno sui seguenti indicatori: microclima, suolo, ambiente idrico, morfologie naturaliformi, vegetazione con studio fitosociologico, flora lichenica, macrofauna, microteriofauna, carabidiofauna);
agli interventi di prevenzione dei rischi da inquinamento (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suoli);
al rischio di diffusione degli aereosol e relativo modello previsionale;
a parametri geochimici del suolo e sottosuolo per l'area circostante l'insediamento del Centro Olio, quella dei pozzi e quella delle condotte.
Monitoraggio sismico
Il programma di monitoraggio dovra' assicurare la raccolta dati da un numero di stazioni idoneo ad effettuare il monitoraggio della sismicita' naturale e/o indotta dell'area del giacimento.
Monitoraggio suolo e sottosuolo
Per monitorare gli eventuali effetti sulla dinamica del contesto geologico dovranno essere realizzati dei capisaldi di livellazione di precisione, opportunamente ubicati nell'ambito delle postazioni in numero sufficiente a fornire un quadro rappresentativo dell'area del giacimento. Dovra' essere predisposto - per l'area circostante l'insediamento del Centro Olio, quella dei pozzi e quella delle condotte - lo studio geochimico del suolo e sottosuolo al momento «zero» (ante operam) ed il monitoraggio dei parametri geochimici del suolo e sottosuolo in fase di esercizio dell'attivita' estrattiva.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
12) Il Soggetto Aggiudicatore dovra' presentare, in fase di progettazione esecutiva, i particolari esecutivi delle opere di attraversamento, con i piani quotati e relative opere accessorie, specificando le modalita' di ripristino degli scavi, in funzione delle diverse tipologie di terreni attraversati, fornendo, in particolare, le colonne stratigrafiche in corrispondenza degli attraversamenti subalvei al fine di giustificare la scelta di profondita' di immersione delle condotte.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
13) Il Soggetto Aggiudicatore dovra' provvedere, nella fase di realizzazione delle opere, a:
effettuare i movimenti terra, per l'adeguamento della strada esistente, solo nei tratti indicati negli elaborati progettuali;
realizzare l'intervento cosi' come ipotizzato negli elaborati di progetto;
attenersi alle eventuali direttive che l'Ufficio Foreste dovesse imporre in corso di esecuzione di lavori;
custodire sul luogo di lavoro l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Foreste ed esibirla agli organi di vigilanza.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
14) Sempre nella fase di realizzazione delle opere dovranno essere misurati e registrati in continuo al camino del termodistruttore:
la temperatura dei fumi che non dovra' essere inferiore a 950°C;
le concentrazioni del monossido di carbonio, dell'ossigeno, degli ossidi di azoto (come NO2), degli ossidi di zolfo e delle sostanze organiche. Per l'emissione proveniente dal termocombustore in cui confluisce il gas di coda del recupero zolfo, il valore limite di concentrazione dell'inquinante SO2 deve essere di 150 mg/Nmc.Trimestralmente dovranno essere misurate anche le polveri e gli IPA.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
15) Nella fase di realizzazione delle opere dovra', altresi', essere effettuata, ad intervalli regolari di tempo, di concerto con l'A.R.P.A.B., la verifica e la calibrazione dei sistemi di misura installati ai camini.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
B. Prescrizioni tecniche
16) Fatto salvo quanto prescritto in materia di sicurezza nei provvedimenti di competenza dell'Autorita' di Vigilanza (U.N.M.I.G. F7) ex decreto legislativo n. 624/1996, dovra' essere definito con Regione e Prefettura un protocollo per la gestione delle situazioni di emergenza, inclusi eventi incidentali.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura della Regione.
17) Il Soggetto Aggiudicatore dovra' provvedere a:
proteggere adeguatamente dal fuoco elementi critici necessari ai fini del controllo degli impianti in caso di emergenza secondo standard API 2218 o altro equivalente riconosciuto;
prevedere impianti antincendio fissi a diluvio alimentati da due sezioni distinte della rete idrica antincendio;
prevedere che la protezione antincendio dei compressori di gas combustibili avvenga con sistemi fissi a diluvio laddove non sia possibile l'intervento su di essi con almeno due monitori fissi;
progettare il dimensionamento del sistema antincendio, in termini di ratei di applicazione e superficie da proteggere, sulla base degli effetti degli scenari incidentali evidenziati nel RDS;
relativamente al rischio sismico in fase esecutiva relazionare in maniera dettagliata su tutti gli accorgimenti adottati per mitigare gli eventuali danni a persone, cose e ambiente;
evidenziare e descrivere in maniera puntuale e dettagliata la risposta delle componenti impiantistiche - strutturali - umane in caso di sisma, in ottemperanza all'art. 2 comma 3 dell'OPCM n. 3274 del 20.3.2003 e s.m.i.;
predisporre le misure ed i dispositivi atti a monitorare costantemente l'area dell'impianto ed a prevenire intrusioni ed altre azioni criminose che possano mettere in pericolo, con quella dello stabilimento, la sicurezza pubblica;
predisporre la custodia degli impianti a mezzo di guardie particolari giurate;
predisporre un adeguato sistema di illuminazione;
collegare gli stabilimenti con le centrali operative di Uffici di P.S. o Comandi Carabinieri;
predisporre una adeguata recinzione secondo circolare del 15 gennaio 1976;
predisporre un sistema di video sorveglianza.
La verifica di ottemperanza e' svolta a cura del Ministero degli interni.
 
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