Gazzetta n. 179 del 1 agosto 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 luglio 2008 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum». |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista la domanda presentata dalla Regione Abruzzo intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum»; Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi ad Tollo (Chieti) in data 10 gennaio 2008, a cui hanno partecipato rappresentanti di Enti, Organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2008 e il relativo comunicato di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati; Ritenuto pertanto di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» e del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» ed e' approvato il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum», sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. |
| Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore, in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a D.O.C. |
| Art. 4.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del Decreto direttoriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum». |
| Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2008 Il direttore generale: Deserti |
| Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «TERRE TOLLESI» O «TULLUM»
----> Vedere da pag. 10 a pag. 19 <---- |
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