Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 26 giugno 2008 |
Delega di funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, al Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare il comma 404 dell'art. 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 134, con il quale il prof. Giulio Tremonti e' stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 186, con il quale l'on. Luigi Casero e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuta la necessita' di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero e' delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonche' ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro. 2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe. 3. Inoltre e' delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva: della Commissione bilancio del Senato, e, in seno alla stessa Commissione, i lavori della sottocommissione pareri; della Commissione bilancio della Camera, e, in seno alla stessa Commissione, i lavori del comitato pareri. In caso di impedimento, l'on. Luigi Casero potra' essere sostituito dall'on. Alberto Giorgetti, previo accordo con lo stesso. |
| Art. 2.
1. Il Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero, nell'ambito del generale potere di direttiva del Ministro, e' delegato a promuovere ed a partecipare a studi ed iniziative, anche in campo internazionale, in materia di formulazione di previsioni di bilancio idonee a misurare gli effetti sull'ambiente degli interventi autorizzati e, piu' in generale, a trattare i profili ambientalistici delle scelte di bilancio. 2. Il Sottosegretario di Stato e' inoltre delegato a trattare le materie sottoindicate: a) questioni rientranti nelle competenze dell'Agenzia del demanio; b) questioni rientranti nelle competenze dell'Agenzia del territorio e, nel relativo ambito, quelle attinenti al catasto, ai servizi geotopocartografici ed alle conservatorie dei registri immobiliari, nonche' ai relativi rapporti con gli enti locali e con le associazioni degli stessi; c) gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; d) questioni concernenti la partecipazione dell'amministrazione ai tavoli di concertazione con le parti sociali; e) contenzioso valutario e l'attivita' svolta per contrastare il riciclaggio. |
| Art. 3.
1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 e' destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovra' essere assicurata da altro Sottosegretario. 2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvedera' a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate. |
| Art. 4.
1. Il Sottosegretario di Stato e' delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza. |
| Art. 5.
1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati: a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonche' degli enti o societa' sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali; b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o societa' sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, societa', collegi, commissioni e comitati, cosi' come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14; c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza; e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica; f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita' tra dipartimenti del Ministero; g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonche' le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali; h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro; j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
| Art. 6.
1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati. |
| Art. 7.
1. La delega al Sottosegretario di Stato e' estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilita' e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro. 2. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonche' la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione. Roma, 26 giugno 2008 Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 283 |
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