Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda della regione Piemonte, del 23 marzo 2006, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Alessandria il 3 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 9 luglio 2008, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«DOLCETTO DI OVADA»
Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione:

Art. 2.
Base ampelografica

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Dolcetto al 100%. Tuttavia e' consentito che nell'ambito dei vigneti siano presenti, fino ad un massimo del 3%, i vitigni non aromatici ritenuti idonei alla coltivazione dalla Regione Piemonte.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, compresi quelli di medio impasto;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non superiore a 600 metri s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3300;
forme di allevamento: controspalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino;
e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di Ovada» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
vini: «Dolcetto di Ovada»;
resa uva (t/ha): 8;
tit. alcolomet. vol. min. nat.: 11,00%vol.
4. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, fax o altri mezzi consentiti dalla vigente normativa, agli organi competenti per territorio preposti al controllo indicati dalla regione Piemonte, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
8. E' consentita la scelta vendemmiale ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine: «Monferrato Dolcetto» e «Monferrato Chiaretto», «Monferrato».

Art. 5.
Vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, nonche' quelle di invecchiamento, devono essere effettuate nell'intero territorio delle province di: Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:
vino: «Dolcetto di Ovada»;
resa uva/vino: 70%;
prod. max. vino: 5.600 lt/ha.
3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'. Econsentito L'arricchimento della gradazione zuccherina secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
5. E' consentita, nella misura massima del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vino a Doc «Dolcetto di Ovada» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine, anche di annata diversa.
6. I prodotti vitivinicoli atti a divenire vino a DOC «Dolcetto di Ovada» possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata «Monferrato Dolcetto», «Monferrato Chiaretto», «Monferrato» purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.
Caratteristiche del vino al consumo

1. Il vino «Dolcetto di Ovada» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso dal profumo caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, talvolta fruttato e/o mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita''totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
3. E' vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico «Ovada».

Art. 8.
Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Dolcetto di Ovada» per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale e di capacita' consentita' dalla legge,ma comunque non inferiori a 0,187 lt.
2. Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente ivi compresi quelli il cui utilizzo sara' demandato dalla medesima normativa al presente disciplinare.
3. Le bottiglie utilizzate per il confezionamento del vino a DOC «Dolcetto di Ovada» devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente.
4. In tutti i casi, e' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
5. I sistemi di chiusura per il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» devono essere quelli previsti dalla normativa vigente.
 
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