Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 29 aprile 2008 |
Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della revoca di interventi non aggiudicati entro i termini previsti, in applicazione dell'articolo 1, commi 310 e 311 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 23 miliardi di euro; Vista la lettera circolare del Ministro della sanita' prot. 100/SCPS/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalita' di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti; Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica; Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 27 luglio 1998 «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»; Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2005 - Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 4, lettera b), del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; Visto l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita', sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002; Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e la nota circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano»; Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni; Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 154 del 5 luglio 2006), con il quale si e' proceduto a una prima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della citata legge n. 266/2005; Considerato che con decreto interministeriale 12 ottobre 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2007) e' stato autorizzato, sulla base delle richieste presentate dalla regione Piemonte entro i termini previsti dall'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'utilizzo delle risorse corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo a carico dello Stato pari a Euro 46.095.769,35 anziche' risorse pari a Euro 46.950.175,26 previste dal citato decreto interministeriale 12 maggio 2006 con una differenza di Euro 854.405,91; Considerato che con decreto interministeriale 17 ottobre 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007) e' stato autorizzato, sulla base delle richieste presentate dalla regione Veneto entro i termini previsti dall'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'utilizzo delle risorse corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo a carico dello Stato pari a Euro 28.298.870,36 anziche' risorse pari a Euro 28.315.228,53 previste dal citato decreto interministeriale 12 maggio 2006 con una differenza di Euro 16.358,18; Considerato che con decreto interministeriale 12 ottobre 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007) e' stato autorizzato, sulla base delle richieste presentate dalla regione Liguria entro i termini previsti dall'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'utilizzo delle risorse corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo complessivo a carico dello Stato pari a Euro 171.731,92 e che la Regione non ha richiesto l'ammissione a finanziamento, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale 12 ottobre 2006 dell'intervento corrispondente, come specificato nell'allegato B pag. 4 che fa parte integrante del presente decreto; Considerato che con decreto interministeriale 10 aprile 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2007) e' stato autorizzato, sulla base delle richieste presentate dalla regione Campania entro i termini previsti dall'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'utilizzo delle risorse corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un complessivo importo a carico dello Stato pari a Euro 247.030.399,73 e che la Regione non ha richiesto l'ammissione a finanziamento entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale 10 aprile 2007 di un intervento, come specificato nell'allegato B pag. 6 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo pari a Euro 1.962.536,22; Considerato che con decreto interministeriale 10 aprile 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2007) e' stato autorizzato, sulla base delle richieste presentate dalla regione Sicilia entro i termini previsti dall'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'utilizzo delle risorse corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un complessivo importo a carico dello Stato pari a Euro 14.627.788,22 e che la Regione non ha richiesto l'ammissione a finanziamento entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale 10 aprile 2007 di un intervento come specificato nell'allegato B pag. 7 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo pari a Euro 855.000,00; Considerato che la regione Sardegna non ha richiesto, nei termini previsti dall'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'importo previsto dal decreto interministeriale del 16 maggio 2006, quale 35% delle risorse revocate pari a Euro 543.314,08; Considerato che l'art. 1, commi 310 e 311, della citata legge n. 266 del 2005 prevede periodiche ricognizioni delle risorse che si rendono disponibili relativamente agli interventi ammessi a finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla Regione o Provincia Autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto alla aggiudicazione dei lavori; Considerato che secondo quanto previsto dalle norme succitate si e' proceduto ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2006 e non aggiudicati, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato: regione Piemonte, Accordo sottoscritto in data 6 settembre 2000, per un importo a carico dello Stato di Euro 598.555.986,51, di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B pag. 1 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di Euro 16.196.827,03; Valle D'Aosta, Accordo sottoscritto in data 18 aprile 2001, per un importo a carico dello Stato di Euro 27.328.591,57 di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B pag. 2 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di Euro 4.132.172,00; regione Liguria, Accordo sottoscritto in data 27 luglio 2000 e 23 maggio 2002, per un importo complessivo a carico dello Stato di Euro 208.450.784,39, di cui risultano non aggiudicati n. 2 interventi, come specificato nell'allegato B pag. 3 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo a carico dello Stato di Euro 35.570.968,94; regione Toscana, Accordo sottoscritto in data 3 marzo 1999, per un importo complessivo a carico dello Stato di Euro 348.352.244,26 di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B pag. 5 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di Euro 1.564.864,40; regione Sardegna, Accordo sottoscritto in data 29 marzo 2001, per un importo complessivo a carico dello Stato di Euro 334.943.687,09 di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B pag. 8 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di Euro 1.226.585,14; Considerato che secondo quanto previsto dalla norma succitata si e' proceduto, inoltre, ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi le cui richieste di ammissione a finanziamento risultino presentate, ma valutate non ammissibili al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato: regione Sardegna, Accordo sottoscritto in data 29 marzo 2001, per un importo complessivo a carico dello Stato di Euro 334.943.687,09 di cui risultano non ammessi a finanziamento n. 3 interventi, come specificato nell'allegato B pag. 9 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo a carico dello Stato di Euro 6.378.242,71; Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti Accordi di programma le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di euro 69.473.006,53 come specificato nella tabella di cui all'allegato A (colonna 4) che fa parte integrante del presente decreto;
Decreta:
Art. 1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005 le risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli Accordi di programma indicati in premessa, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di Euro 69.473.006,53 come specificato nella tabella di cui all'allegato A (colonna 4) che fa parte integrante del presente decreto, ed in particolare: Euro 17.051.232,94 a seguito della revoca degli accordi di programma gia' sottoscritti con la regione Piemonte; Euro 4.132.172,00 a seguito della revoca degli accordi di programma gia' sottoscritti con la regione Valle D'Aosta; Euro 16.358,18 a seguito della revoca degli accordi di programma gia' sottoscritti con la regione Veneto; Euro 35.742.700,86 a seguito della revoca degli accordi di programma gia' sottoscritti con la regione Liguria; Euro 1.564.864,40 a seguito della revoca degli accordi di programma gia' sottoscritti con la regione Toscana; Euro 1.962.536,22 a seguito della revoca degli accordi di programma gia' sottoscritti con la regione Campania; Euro 855.000,00 a seguito della revoca degli accordi di programma gia' sottoscritti con la regione Sicilia; Euro 8.148.141,93 a seguito della revoca degli accordi di programma gia' sottoscritti con la regione Sardegna. |
| Art. 2. Gli interventi revocati sono riportati per ogni singola Regione e Provincia Autonoma nell'allegato B che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2008
Il Ministro della salute Turco Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 292 |
| Allegati
----> Vedere Allegato da pag. 38 a pag. 40 <---- |
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