Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 luglio 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Escher Medea Pythia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000 n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig.ra Escher Medea Pythia, nata a Menziken (Svizzera) il 7 dicembre 1973, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo professionale conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licentiata Philosophiae» presso 1'Universita' di Berna nel novembre 2002; Considerato che la sig.ra Escher risulta essere membro ordinario alla Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP) dall'11 maggio 2004; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 14 marzo e del 23 maggio 2008; Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate; Considerato che non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademico-professionale completa rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicologo» sezione A dell'albo, si ritiene necessaria l'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio; Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Escher Medea Pythia, nata a Menziken (Svizzera) il 7 dicembre 1973, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3.
La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e psicologia scolastica; 2) Psicologia clinica e della salute; 3) Legislazione e deontologia professionale. Roma, 8 luglio 2008 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) Prova attitudinale : la candidata dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. b) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3, detto tirocinio sara' articolate nel modo seguente: 6 mesi presso un Consultorio familiare o un Servizio di Psicologia dell'eta' evolutiva, 6 mesi presso un Centro di salute mentale o un Servizio tossicodipendenze-alcologia. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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