Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008
Sospensione del sig. Ottaviano Del Turco dalla carica di consigliere regionale e presidente della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di l'Aquila del 14 luglio 2008, prot. n. 16563/2008, con la quale viene data comunicazione di provvedimenti adottati dall'Autorita' giudiziaria, restrittivi della liberta' personale nei confronti - fra gli altri - del consigliere regionale e presidente della Giunta regionale della regione Abruzzo, sig. Ottaviano Del Turco e la nota del 15 luglio 2008, prot. 16673, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP della procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, relativi ai procedimenti n. 3052/06 RGNR e n. 3472/07 RGGIP, a carico di Ottaviano Del Turco ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/90;
Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 416, commi 1 e 3 c.p.; 110 e 479 c.p.; 476 c.p.; 110 e 319 c.p.; 110, 81 cpv., 317, 56-317 e 61 n. 7 c.p., emessa in data 12 luglio 2008, dal G.I.P. presso la procura di Pescara nei confronti del sig. Ottaviano Del Turco, consigliere regionale e presidente della regione Abruzzo;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone che la sospensione di diritto, dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» consegue, altresi', quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale;
Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della legge citata, occorre procedere all'adozione del provvedimento che accerta la sospensione nei confronti del sig. Ottaviano Del Turco, dalla carica di consigliere regionale e presidente della regione Abruzzo;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 12 luglio 2008 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90;
Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno;
Previa informativa al Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 luglio 2008;

Decreta:

A decorrere dal 12 luglio 2008 e' accertata la sospensione del sig. Ottaviano Del Turco dalla carica di consigliere regionale e di presidente della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, a seguito dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ex art. 285 c.p.p., emessa dal GIP della procura di Pescara.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario su citato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca.
Roma, 18 luglio 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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