IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di L'Aquila del 14 luglio 2008 prot. n. 16563/2008, con la quale viene data comunicazione di provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria, restrittivi della liberta' personale nei confronti - fra gli altri - del consigliere regionale e assessore regionale della regione Abruzzo, con deleghe alle attivita' produttive, politiche integrate per il sostegno delle p.m.i., coordinamento delle agenzie ed enti regionali per l'innovazione e la competitivita', sistema informativo regionale, innovazione e tecnologie informatiche e telematiche e-government regionale, sig. Antonio Boschetti e la nota del 15 luglio 2008 prot. n. 16673/2008, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP della procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, relativi ai procedimenti n. 3052/06 RGNR e n. 3472/07 RGGIP, a carico di Antonio Boschetti ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/90; Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 416, co. I e III c.p.; 81 cpv., 110, 640 cpv., 61 n. 7 e 9, 112, co. I n. 1) c.p.; 110, 81 cpv, 317, 61 n. 7 c.p., emessa in data 12 luglio 2008, dal G.I.P. presso la procura di Pescara nei confronti del sig. Antonio Boschetti, consigliere regionale e assessore regionale della regione Abruzzo; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» consegue, altresi', quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 c.p.p. Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti non soltanto dei consiglieri regionali, ma altresi' di tutti gli «amministratori regionali» come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003, anche in considerazione di quanto previsto dalla lettera rr) del comma 1 del predetto art. 274; Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter della legge citata, occorre procedere all'adozione del provvedimento che accerta la sospensione nei confronti del sig. Antonio Boschetti dalla carica di consigliere regionale e assessore regionale della regione Abruzzo; Rilevato, pertanto, che dalla data del 12 luglio 2008 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
A decorrere dalla data del 12 luglio 2008 e' accertata la sospensione del sig. Antonio Boschetti dalla carica di consigliere regionale e assessore regionale, con deleghe alle attivita' produttive, politiche integrate per il sostegno delle p.m.i., coordinamento delle agenzie ed enti regionali per l'innovazione e la competitivita', sistema informativo regionale, innovazione e tecnologie informatiche e telematiche, e-government regionale, della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, a seguito dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ex art. 285 c.p.p., emessa dal GIP della procura di Pescara. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca. Roma, 18 luglio 2008 Il Presidente: Berlusconi |