Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2008 (vai al sommario)
LEGGE 24 luglio 2008, n. 126
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Republica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1185):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e finanze
(Tremonti) il 28 maggio 2008.
Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI
(Finanze), in sede referente, il 28 maggio 2008 con pareri
del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II,
III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente,
il 10, 12, 17, 18, 19 giugno 2008.
Esaminato in Aula il 23, 24, 25, 26 giugno 2008 ed
approvato il 1° luglio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 866):

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª
(Finanze), in sede referente, il 2 luglio 2008 con pareri
delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
12ª, 13ª, 14ª e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 2 e 8 luglio 2008.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente
il 2, 3, 9, 10, 15, 16 luglio 2008.
Esaminato in aula l'8, 16 luglio 2008 ed approvato il
17 luglio 2008.

Avvertenza:

Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
124 del 28 maggio 2008.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 14.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2008, N. 93

All'articolo 1:
al comma 2, dopo la parola: "regolamento" sono inserite le seguenti: "o delibera comunale";
al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilita' interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni";
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.
4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato";
il comma 5 e' soppresso;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilita' interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alla sezione delle autonomie";
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi".

All'articolo 3:
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione e' espressamente prevista la possibilita' che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l'opzione di portabilita' del mutuo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni";
al comma 3, la parola: "maggiorato" e' sostituita dalle seguenti: "maggiorabile fino ad un massimo" ed e' aggiunta, in fine, la seguente parola: "annuo";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalita' convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalita', anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente disposizione si applica altresi' nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalita', anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione";
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al mutuatario".

L'articolo 4 e' soppresso.

All'articolo 5:
al comma 2, le parole da: "1.010,5 milioni di euro" fino a: "a decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "869 milioni di euro per l'anno 2008, 725,8 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011" e le parole da: "pari a 656,1 milioni di euro" fino a: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 746,1 milioni di euro per l'anno 2008, 819,1 milioni di euro per l'anno 2009, 260,1 milioni di euro per l'anno 2010, 109,5 milioni di euro per l'anno 2011, 116,5 milioni di euro per l'anno 2012, 64,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 60,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014";
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel fondo di cui al comma 2 confluiscono, altresi', le risorse di cui al comma 11-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi piu' tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione di ciascuno stato di previsione per missioni e per programmi, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalita' previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri per il miglioramento dell'economicita' ed efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato, relativamente alla gestione di ciascun programma, nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine previsto dal citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008";
al comma 4, primo periodo, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010";
al comma 7:
l'alinea e' sostituito dal seguente: "Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonche' dal comma 4 del presente articolo, pari a 2.464 milioni di euro, che aumentano a 2.679,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, per l'anno 2008, pari a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2009, pari a 1.755,5 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:";
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) quanto a 2.482,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.757 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.079,1 milioni di euro per l'anno 2010, a 296 milioni di euro per l'anno 2011, a 303 milioni di euro per l'anno 2012, a 251 milioni di euro per l'anno 2013 e a 247 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 2-bis, 6 e 8";
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) quanto a 995,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244";
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244";
la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) quanto a 234,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 44,5 milioni di euro per l'anno 2009 e a 452,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

=====================================================================
| 2008 | 2009 | 2010 ===================================================================== Ministero dell'economia e delle| | | finanze | 5.658.000 | - | 17.418.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero del lavoro e della | | | previdenza sociale | - | - | 29.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della giustizia | 20.490.000 | 5.500.000 | 36.146.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della pubblica | | | istruzione . | 34.750.000 | - | - --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'interno | 43.000.000 |10.000.000 | 64.093.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero delle politiche | | | agricole alimentari e forestali| 171.000 | - | - --------------------------------------------------------------------- Ministero per i beni e le | | | attivita' culturali | 4.989.000 | - | 11.809.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della salute | 30.670.000 |10.000.000 |151.682.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero dei trasporti | 800.000 | - | 3.120.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'universita' e | | | della ricerca | 4.372.000 | - | 2.958.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della solidarieta' | | | sociale. | 89.600.000 |19.000.000 |165.145.000 ---------------------------------------------------------------------
TOTALE |234.500.000 |44.500.000 |452.400.000

al comma 9: alla lettera b):
il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) al comma 57, le parole da: "che per l'anno 2008" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "che per l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 e' integrato di 15 milioni di euro"";
dopo il numero 5) sono inseriti i seguenti: "5-bis) il comma 255 e' sostituito dal seguente:
"255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle citta' di Bologna e di Torino, e' autorizzato per ciascuna delle predette tratte un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2010";
5-ter) al comma 278, le parole: "la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010"";
il numero 12) e' sostituito dal seguente:
"12) il comma 519 e' sostituito dal seguente:
"519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale e in coerenza con le esigenze dell' ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attivita' dell'istituto medesimo e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del predetto ente e' in ogni caso garantita la continuita' del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010"";
il numero 14) e' sostituito dal seguente:
"14) al comma 538, il capoverso 1152-bis e' sostituito dal seguente:
"1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009"";
il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 983, le parole: "A decorrere dall'anno 2007 e' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "E istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011";
b) al comma 1267, le parole: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008"";
dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Gli importi riferiti all'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono ridotti, anche ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 12 milioni di euro per l'anno 2010, in relazione allo stato di attuazione degli interventi previsti a carico del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della medesima legge. La Cassa depositi e prestiti Spa procede ad una ricognizione degli interventi che possono essere finanziati a carico dello stesso Fondo compatibilmente con le risorse di cui al citato comma 361, come rideterminate in attuazione del presente comma".

----> Vedere allegato da pag. 10 a pag. 11 <----
 
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