Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 2 maggio 2008 |
Applicazione delle disposizioni del decreto 24 gennaio 2008, ai contratti di programma nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi quelli della pesca e dell'acquacoltura. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 2, comma 203, lettera e) e comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 8-bis del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, relativo alle disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese che prevede, tra l'altro, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita', anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008, adottato ai sensi del citato art. 8-bis del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con il quale si e' provveduto a disciplinare la concessione di incentivi alle imprese mediante la sottoscrizione di contratti di programma; Visto il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2004 L 63; Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 ottobre 2005 L 277; Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 dicembre 2006 L 358; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 dicembre 2006 C 319; Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 agosto 2006 L 223; Visto l'art. 3, comma 3, lettera a), del citato decreto interministeriale 24 gennaio 2008, che esclude dalle attivita' ammissibili alle agevolazioni quelle relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; Ritenuto opportuno includere tra le attivita' ammissibili alle agevolazioni anche quelle relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi quelli della pesca e dell'acquacoltura; Considerato che il regime di aiuti N 729/A/2000-Italia, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, approvato con decisione della Commissione europea n. SG(2001) D/ 286847 del 13 marzo 2001, deve essere modificato tranne che per gli aiuti a favore di investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, che devono essere soppressi entro il 31 dicembre 2008, in base a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013; Considerato che i citati orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 stabiliscono che la data di ammissibilita' delle spese coincida con quella di approvazione dell'aiuto da parte dell'autorita' competente, con l'indicazione precisa dell'importo da concedere oppure delle modalita' di calcolo di tale importo e previo accertamento della disponibilita' delle risorse finanziarie; Considerata l'urgenza di emanare la disciplina per l'ammissibilita' alle agevolazioni anche delle attivita' di cui sopra, a seguito dell'approvazione dei Piani di sviluppo rurale regionali; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Decreta:
Art. 1. 1. Le disposizioni del decreto interministeriale 24 gennaio 2008, citato in premessa, si applicano anche alle attivita' economiche relative alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi quelli della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della normativa comunitaria citata nelle premesse. 2. Per gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono applicabili fino al 31 dicembre 2008 tutte le condizioni previste dal regime di aiuti n. N729/A/2000 citato nelle premesse. 3 . La proposta di contratto di programma puo' essere presentata, oltre che da una impresa di qualsiasi dimensione, anche da un consorzio di imprese. 4. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti previsti dal progetto industriale, di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto interministeriale 24 gennaio 2008, non puo' essere inferiore a 10 milioni di euro. Il programma di investimenti produttivi proposto da un'impresa, quale soggetto proponente, di cui all'art. 3, comma 2, dello stesso decreto, non puo' essere inferiore a 5 milioni di euro. L'importo degli investimenti ammissibili di ciascun programma di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, non puo' essere inferiore a 1 milione di euro. |
| Art. 2. 1. Le agevolazioni si intendono autorizzate con l'approvazione della proposta di contratto di programma da parte del CIPE. L'ammissibilita' delle spese decorre dalla stessa data. |
| Art. 3. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle istanze di accesso presentate successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In analogia con quanto sopra, le disposizioni del citato decreto interministeriale 24 gennaio 2008 si applicano alle istanze di accesso nel settore industria presentate successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 marzo 2008. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 maggio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 217 |
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