Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 17 luglio 2008 |
Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. |
|
|
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio; Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni; Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115; Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2004-30 giugno 2007, e' pari a + 5,3; Visto il decreto interdirigenziale del 15 settembre 2006, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;
Decreta:
Art. 1.
1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura: a) fino a 6 chilometri Euro 1,46; b) fino a 12 chilometri Euro 2,70; c) fino a 1 8 chilometri Euro 3,66; d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di Euro 0,78. 2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta: a) fino a 10 chilometri Euro 0,40; b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri Euro 0,99; c) oltre i 20 chilometri Euro 1,46. |
| Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 2008
Il Capo Dipartimento Castelli
Il ragioniere generale dello Stato Canzio |
|
|
|