Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 luglio 2008 |
Riconoscimento, al sig. Lizama Codocedo Eugenio Andres, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Lizama Codocedo Eugenio Andres, nato l'11 gennaio 1979 a Santiago de Chile (Cile), cittadino cileno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Cile in data 25 novembre 2004 presso la «Universidad de La Serena», ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Psicologia» presso la stessa Universita' in pari data; Considerato altresi' che ha conseguito presso la Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano un Master universitario di secondo livello in «Sport e Management psicosociale», rilasciato nel febbraio 2008; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 9 ottobre 2007 con validita' fino al 30 novembre 2008 per motivi di studio;
Decreta:
Art. 1. Al sig. Lizama Codocedo Eugenio Andres, nato l'11 gennaio 1979 a Santiago de Chile (Cile), cittadino cileno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di psicologo. |
| Art. 2. L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni. Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubbica n. 394/1999 e successive modificazioni - l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate. Roma, 8 luglio 2008 Il direttore generale: Frunzio |
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