Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 giugno 2008
Nuova determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;
Vista la direttiva 2006/67/CE del Consiglio del 24 luglio 2006 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2008, n. 1069, con il quale sono state determinate le scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008;
Considerato che l'Agenzia internazionale per l'energia ha modificato il quantitativo di scorta che l'Italia deve mantenere, ai sensi della legge 7 novembre 1977, n. 883, sulla base delle proprie importazioni nette;
Ritenuto necessario procedere ad un nuovo calcolo delle scorte obbligatorie per la sola quota di prodotto destinata a raggiungere i livelli stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi incrementali delle scorte
obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008

1. La quota aggiuntiva di scorte di riserva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell'energia per l'anno in corso ammonta a 1.748.746 tonnellate complessive, cosi' ripartite:
categoria I: 392.492 tonnellate
categoria II: 1.167.363 tonnellate
categoria III: 188.891 tonnellate
 
Art. 2.

Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3 del
decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22

1. La ripartizione dei quantitativi di cui al precedente art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo e' effettuata sulla base dei seguenti coefficienti determinati sulla base del rapporto tra il 100% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2007:
categoria I: 14,56 %
categoria II: 14,56 %
categoria III: 14,56 %.
2. L'obbligo di scorta con i nuovi quantitativi decorrera' dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2008. Con lettera del Ministero dello sviluppo economico la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 sara' comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.
 
Art. 3.

Ulteriori disposizioni

1. Rimangono valide tutte le clausole e condizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 aprile 2008, n. 1069.
2. Contro il presente decreto e' possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.
3. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 24 giugno 2008
Il Ministro: Scajola
 
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