Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 24 giugno 2008 |
Nuova determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008. |
|
|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia; Vista la direttiva 2006/67/CE del Consiglio del 24 luglio 2006 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2008, n. 1069, con il quale sono state determinate le scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008; Considerato che l'Agenzia internazionale per l'energia ha modificato il quantitativo di scorta che l'Italia deve mantenere, ai sensi della legge 7 novembre 1977, n. 883, sulla base delle proprie importazioni nette; Ritenuto necessario procedere ad un nuovo calcolo delle scorte obbligatorie per la sola quota di prodotto destinata a raggiungere i livelli stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia;
Decreta:
Art. 1.
Determinazione dei quantitativi incrementali delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008
1. La quota aggiuntiva di scorte di riserva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell'energia per l'anno in corso ammonta a 1.748.746 tonnellate complessive, cosi' ripartite: categoria I: 392.492 tonnellate categoria II: 1.167.363 tonnellate categoria III: 188.891 tonnellate |
| Art. 2.
Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22
1. La ripartizione dei quantitativi di cui al precedente art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo e' effettuata sulla base dei seguenti coefficienti determinati sulla base del rapporto tra il 100% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2007: categoria I: 14,56 % categoria II: 14,56 % categoria III: 14,56 %. 2. L'obbligo di scorta con i nuovi quantitativi decorrera' dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2008. Con lettera del Ministero dello sviluppo economico la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 sara' comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo. |
| Art. 3.
Ulteriori disposizioni
1. Rimangono valide tutte le clausole e condizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 aprile 2008, n. 1069. 2. Contro il presente decreto e' possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza. 3. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Roma, 24 giugno 2008 Il Ministro: Scajola |
|
|
|