Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 luglio 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Creuso Carla, di titolo di studio estero, quale titolo valido ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
Vista l'istanza della sig.ra Creuso Carla, nata a Sorengo (Svizzera) il 27 giugno 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo professionale conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in psicologia - Indirizzo psicologia dello sviluppo e dell'educazione» presso l'«Universita' degli Studi di Padova» in data 25 ottobre 1995;
Preso atto che la richiedente e' autorizzata al libero esercizio della professione di psicologa nel Cantone Ticino dall'11 luglio 1997, come attestato dall'Ufficio di Sanita' del Cantone del Ticino;
Considerato che la sig.ra Creuso risulta iscritta alla Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP) dal 26 maggio 2000 e ha documentato lo svolgimento di attivita' di tirocinio e professionale in ambito psicologico;
Rilevato che la richiedente, ha richiesto ed ottenuto nel giugno 2006 il riconoscimento del suo titolo di psicologo svizzero, ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della medesima professione;
Considerato che ha ottenuto la autorizzazione al libero esercizio in qualita' di psicoterapeuta il 1° giugno 2006 dall'Ufficio di sanita' del Cantone Ticino;
Considerato che ha documentato il possesso di ampia esperienza professionale;
Ritenuto che la sig.ra Creuso abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;
Sentito il rappresentante di categoria nella nota in atti;

Decreta:

Alla sig.ra Creuso Carla, nata a Sorengo (Svizzera) il 27 giugno 1966, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido ai fini dell'esercizio della psicoterapia in Italia.
Roma, 8 luglio 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
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