Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 luglio 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Creuso Carla, di titolo di studio estero, quale titolo valido ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Vista l'istanza della sig.ra Creuso Carla, nata a Sorengo (Svizzera) il 27 giugno 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo professionale conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in psicologia - Indirizzo psicologia dello sviluppo e dell'educazione» presso l'«Universita' degli Studi di Padova» in data 25 ottobre 1995; Preso atto che la richiedente e' autorizzata al libero esercizio della professione di psicologa nel Cantone Ticino dall'11 luglio 1997, come attestato dall'Ufficio di Sanita' del Cantone del Ticino; Considerato che la sig.ra Creuso risulta iscritta alla Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP) dal 26 maggio 2000 e ha documentato lo svolgimento di attivita' di tirocinio e professionale in ambito psicologico; Rilevato che la richiedente, ha richiesto ed ottenuto nel giugno 2006 il riconoscimento del suo titolo di psicologo svizzero, ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della medesima professione; Considerato che ha ottenuto la autorizzazione al libero esercizio in qualita' di psicoterapeuta il 1° giugno 2006 dall'Ufficio di sanita' del Cantone Ticino; Considerato che ha documentato il possesso di ampia esperienza professionale; Ritenuto che la sig.ra Creuso abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008; Sentito il rappresentante di categoria nella nota in atti;
Decreta:
Alla sig.ra Creuso Carla, nata a Sorengo (Svizzera) il 27 giugno 1966, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido ai fini dell'esercizio della psicoterapia in Italia. Roma, 8 luglio 2008 Il direttore generale: Frunzio |
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