Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 luglio 2008
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti».

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare
qualita' e tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Asti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla Regione Piemonte in data 28 marzo 2007, su istanza del Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» per i vini gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970;
Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio dei vini sopra indicati;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 del 6 marzo 2008;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970.
2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti».
3. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 2008.
4. La denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 
Art. 2.
1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti».
 
Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la d.o.c., a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della DOCG in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5.
1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2008
Il direttore generale: Deserti
 
Allegato A

----> Vedere Allegato da pag. 22 a pag. 33 <----
 
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