Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 luglio 2008 |
Trasferimento crediti dalla Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Massa Carrara, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112; Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005); Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006 cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o piu' Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi, ai sensi della legge n. 1404/1956, nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili, sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque uffici, ricompresi in apposito settore enti in liquidazione; Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonche' del relativo contenzioso e' affidata a detta societa' alle condizioni indicate nella convenzione medesima, fermo restando la titolarita' in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi; Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono stati individuati gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, concernente la cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981; Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani; Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Massa Carrara; Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dal credito di Euro 12.263,18 da recuperare nei confronti dell'avv. Umberto Martini e dal credito di Euro 17.353,07 da recuperare nei confronti dell'Associazione Apuana Amici di Israele, per indennita' di occupazione abusiva dell'immobile di proprieta' della soppressa Cassa mutua, ubicato in Massa Carrara, piazza Matteott n. 6; Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Massa Carrara, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, trasferendo i suddetti crediti, per complessivi euro 29.616,25, dalla Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Massa Carrara all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione;
Decreta:
I crediti di cui alle premesse, per complessivi euro 29.616,25, ai sensi e con le modalita' dettate dal-l'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono trasferiti dalla Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Massa Carrara, in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione. Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2008 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio |
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