Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 11 giugno 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Busko Svitlana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Busko Svitlana, nata a Cernovograd (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale ucraino di «Ingegnere tecnologo» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Dyplom di Ingegnere tecnologo», conseguito presso l'«Istituto Universitario di Commercio di Donetdk» in data 19 giugno 1996; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 18 aprile 2008; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata; Considerato che la formazione accademico professionale di cui e' in possesso l'istante e' molto diversa da quella richiesta all'ingegnere italiano industriale, sezione A, per la quale la sig.ra Busko ha chiesto il riconoscimento e che le differenze sono tali che non possono essere colmate nemmeno con l'applicazione di misure compensative, si esprime parere negativo per tale richiesta. La domanda viene accolta per la sezione B del settore industriale con applicazione della seguente misura compensativa scritta e orale: costruzioni di macchine e solo orale ordinamento e deontologia professionale; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificata dalla legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma rinnovato in data 6 luglio 2007 con validita' fino al 6 luglio 2009 per motivi di lavoro subordinato; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Busko Svitlana, nata a Cernovograd (Ucraina) cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sez. B, settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, vertera' sulle seguenti materie: scritta e orale: costruzioni di macchine e solo orale: ordinamento e deontologia professionale. Roma, 11 giugno 2008 Il direttore generale: d'Alessandro |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri Sez. B, settore «industriale». |
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