Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 giugno 2008
Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Reggio Emilia

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero dei facchini di cui all'art. 121 T.U.L.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 342/1994, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina del lavoro di facchinaggio, soppresse ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica all'art. 8;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L., attribuendo i compiti gia' svolti dall'ufficio provinciale del lavoro e della M.O. al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;
Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Visto il precedente decreto in materia n. 7/2007 emanato dalla D.P.L. di Reggio Emilia;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;
Sentito in data 13 giugno 2008 l'Osservatorio provinciale sulle attivita' di facchinaggio sulla determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente - socio e non socio - da cooperative esercenti servizi di facchinaggio;
Visto il C.C.N.L. «Trasporto, spedizioni e logistica» 13 giugno 2000 e successivi accordi, intese e rinnovi;
Visto i compiti affidati dalle parti allo stesso Osservatorio;
Visto il protocollo Ministeri del lavoro e dello sviluppo - Centrali cooperative per attuazione capitolo «Cooperazione» del protocollo 23 luglio 2007;
Tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 - c.d. «Milleproroghe» - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31;
Considerate le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni ed i commi da 28 a 33 dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Considerato il disposto normativo di cui all'art. 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (comma inserito dall'art. 1, comma 909, lettera a), legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, sostituito dall'art. 8, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123);
Considerato i seguenti indicatori economici:
1. gli indici ISTAT del costo della vita, le retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2007 e i parametri relativi al potere d'acquisto dell'euro nella nostra provincia e nelle province limitrofe;
2. il definitivo superamento del cosiddetto salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese;
3. gli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria;

Decreta:

a) le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia vengono rideterminate nelle allegate tabelle:
secondo quanto indicato dalla tabella A, allegata al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 2008;
secondo quanto indicato dalla tabella B (rinnovo contrattuale), allegata al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2008;
secondo quanto indicato dalla tabella C (rinnovo contrattuale), allegata al presente decreto, a decorrere dal 1° settembre 2008.
b) L'incremento medio rispetto alle tariffe in vigore al 1° agosto 2007 e' pari al 5,64%.
Reggio Emilia, 18 giugno 2008
Il direttore provinciale: Bertoni
 
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