Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
DECRETO 11 aprile 2008 |
Riorganizzazione dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche. |
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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modificazioni al titolo V della parte seconda della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 4, comma 4; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, con il quale e' stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonche' i commi 10, 23 e 25 del medesimo articolo 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006; Visto l'articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a comma 416, e commi da 601 a 625; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modificazioni e integrazioni; Visto il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 259, recante il "Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione", registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2008, reg. 1, foglio 12; Visto il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260 concernente il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione", registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2008, reg. 1, foglio 13, ed in particolare l'art. 2, comma 4; l'art. 4 comma 4 e l'art. 7 comma 8; Vista la proposta formulata dall'Ufficio scolastico regionale per le Marche e accertato che la stessa e' stata oggetto di informativa alle OO.SS. nazionali come previsto dall'art. 7, comma 9 del DPR del 21/12/2007, n. 260; Sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione;
DECRETA
Articolo 1 (Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale)
1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici Scolastici Regionali (USR) dalla vigente normativa (art. 7 del DPR 21 dicembre 2007, n. 260 - in G.U. n. 18 del 22.1.2008, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione), l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per le Marche, di livello dirigenziale generale, con sede in Ancona, quale autonomo centro di responsabilita' amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali (USP), con sede nei Capoluoghi di Provincia. 2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresi' i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro. 3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'art. 75, comma 3, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'art. 4 del D.L.vo 30 giugno 1999, n. 233. 4. Ai sensi all'art. 7, comma 8 del citato DPR 260/2007 L'USR per le Marche si articola in 8 uffici dirigenziali non generali e in 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per le Marche sono individuati dal successivo art. 2. Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del Direttore Generale, restano alla competenza della Direzione Generale: le competenze dell'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP); la gestione del sito WEB regionale; i rapporti con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e con l'Istituto Nazionale di valutazione (INVALSI); l'applicazione del decreto legislativo 626/94;le relazioni sindacali. |
| Articolo 2 (Uffici di livello dirigenziale non generale dell'USR per le Marche)
1. L'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola per funzioni in n. 4 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono indicate a fianco di ciascuno. a) UFFICIO I - (Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative. Supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome). Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull' osservanza degli standard programmati; - attuazione, sul territorio regionale, delle politiche nazionali per gli studenti, per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap, per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti immigrati; sostegno alle attivita' di carattere regionale promosse dalle associazioni degli studenti e dei genitori; vigilanza sulle scuole non statali (paritarie e non) e sulle scuole straniere funzionanti sul territorio regionale; attivazione della politica scolastica nazionale sul territorio, supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; - verifica e vigilanza dell'efficienza e dell'attivita' delle istituzioni scolastiche, del grado di realizzazione del P.O.F.; ricognizione delle esigenze formative e promozione dello sviluppo della relativa offerta sul territorio, in collaborazione con la Regione e con gli Enti locali; cura dei rapporti con la Regione e con gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'Offerta formativa integrata, per l' educazione degli adulti, per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti scuola-lavoro; costituzione della Segreteria del Consiglio scolastico regionale dell'istruzione a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; costituzione dell'organo collegiale di cui all'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; adozione degli interventi di coordinamento necessari per assicurare l'uniformita' dell'azione amministrativa, da parte degli Uffici Scolastici Provinciali, in materia di: supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; supporto e sviluppo delle reti di scuole; monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; stato di integrazione degli alunni immigrati; utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei; raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; raccordo con i Comuni per la verifica dell'osservanza dell' obbligo scolastico. b) UFFICIO II - (Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola). Attivita' di conciliazione e gestione del contenzioso relativo al personale dell'U.S.R. (Direzione Generale e U.SS.PP.) e della scuola non delegato agli Uffici Scolastici Provinciali; formazione e aggiornamento del personale della scuola; organizzazione e politiche di gestione del personale docente, educativo e ATA: dotazioni organiche, reclutamento, selezione e allocazione. Monitoraggio e verifica dei provvedimenti di competenza dei dirigenti scolastici in materia di funzionamento delle classi; rapporti con la Regione e con gli Enti Locali in materia di dimensionamento della rete scolastica, definizione degli organici e edilizia scolastica; organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici: reclutamento, stipula dei contratti individuali di lavoro ed adozione dei relativi atti d'incarico; adozione degli interventi di coordinamento necessari per assicurare l'uniformita' dell'azione amministrativa, da parte degli Uffici Scolastici Provinciali, in materia di: assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative; gestione delle graduatorie e formulazione di proposte alla Direzione Generale dell'U.S.R. ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; formulazione di proposte al Dipartimento per l'Istruzione del Ministero della P.I. per l' assegnazione delle risorse di personale scolastico; relazioni sindacali e contrattazioni relative al personale della scuola non riservate alle istituzioni scolastiche o all' Amministrazione centrale o non delegate agli Uffici Scolastici Provinciali. c) UFFICIO III - (Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane dell'amministrazione). Organizzazione, gestione e disciplina delle risorse umane dell'Ufficio Scolastico Regionale; formazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione; relazioni sindacali e contrattazione regionale per il personale dell'Amministrazione; supporto per la innovazione, l'organizzazione del lavoro e la semplificazione dei procedimenti; monitoraggio dei servizi della Direzione Generale e degli UU.SS.PP.; rapporti con il sistema informativo (S.I.D.I.), gestione delle risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo; formulazione al Dipartimento per la Programmazione delle proposte di assegnazione di risorse di personale per le esigenze di funzionamento dell'U.S.R. e degli UU.SS.PP.; servizi economali della Direzione Generale. d) UFFICIO IV - (Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie della scuola e dell'amministrazione). Ricognizione del fabbisogno di risorse finanziarie per la erogazione del servizio scolastico e formulazione al Dipartimento per la Programmazione delle relative proposte di assegnazione, nell' ambito dei capitoli di bilancio affidati alla gestione dell' U.S.R.; assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla gestione dell' U.S.R.; formulazione al Dipartimento per la Programmazione del Ministero della P.I. delle proposte di assegnazione di risorse finanziarie e strumentali per le esigenze di funzionamento dell'U.S.R. e degli UU.SS.PP.; gestione amministrativo-contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli Uffici dell'Amministrazione regionale (Direzione Generale e UU.SS.PP.); consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche - in raccordo con gli UU.SS.PP. - nelle materie amministrativo-contabili; analisi e valutazione delle linee di tendenza della gestione amministrativo-contabile delle scuole (modalita' di allocazione delle risorse finanziarie, tipologie e capacita' di spesa, verifica della correttezza e della legittimita' degli adempimenti, rispetto dei tempi); gestione economica e finanziaria della Direzione Generale; servizi logistici ed infrastrutturali; adozione degli interventi di coordinamento necessari per assicurare l'uniformita' dell'azione degli Uffici Scolastici Provinciali in materia di assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrativo-contabili e formulazione di proposte alla Direzione Generale dell'U.S.R. ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie ai singoli istituti scolastici. |
| Articolo 3 (Compiti degli Uffici scolastici provinciali - USP)
1. A norma dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche si articola sul territorio a livello provinciale, secondo quanto determinato nell'art. 1 del presente provvedimento, negli Uffici Scolastici Provinciali. 2. Gli Uffici Scolastici Provinciali curano le incombenze loro assegnate direttamente dal citato D.P.R. 260/2007 e quelle delegate dal Direttore Generale Regionale per realizzare la migliore funzionalita' ed efficienza nell'erogazione dei servizi; a tal fine, per facilitare le relazioni funzionali tra gli uffici dell'amministrazione e le istituzioni scolastiche, propongono all'approvazione del Direttore Generale uno schema di organigramma che rifletta sostanzialmente l'organizzazione in aree funzionali e in uffici della Direzione Generale. 3. Gli Uffici Scolastici Provinciali provvedono, in particolare: al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo di istruzione; alla cura delle relazioni con le RSU; all'assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili, all'istituzione, aggiornamento e gestione delle graduatorie del personale della scuola, alla formulazione di proposte al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'assegnazione delle risorse umane di organico ai singoli istituti scolastici; al tempestivo trasferimento alle scuole dei fondi assegnati alle contabilita' speciali; al supporto agli istituti scolastici per lo sviluppo ed il rafforzamento dell'autonomia scolastica, per la progettazione e per l'innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione dell'azione scolastica per le competenze e responsabilita' degli altri attori locali a favore dei diversamente abili e dei soggetti in difficolta'; a svolgere i periodici monitoraggi programmati dell'impiego tempestivo e corretto delle risorse finanziarie assegnate alle scuole, chiedendo, a tal fine, se necessario, opportuna collaborazione ai revisori dei conti; al supporto e lo sviluppo delle reti di scuole e dei gruppi provinciali di studio istituiti dal Direttore Generale per l'attuazione dei programmi di sviluppo dell'autonomia scolastica e per le attivita' di informazione e formazione sui nuovi ordinamenti e curricoli; a svolgere tutti i compiti ed attivita', anche di carattere informale, finalizzate alla costituzione in ambito locale di interlocuzioni, collaborazioni e raccordi con gli enti, soggetti, organismi, associazioni a vario titolo coinvolti ed interessati all'istruzione ed alla formazione. 4. Per i compiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono istituiti n.4 Uffici scolastici provinciali di livello dirigenziale non generale in corrispondenza delle Province sotto indicate: a) Ancona b) Ascoli Piceno c) Macerata d) Pesaro |
| Articolo 4 (Funzioni tecnico-ispettive)
1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per le Marche investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'art. 397 del D.Lg.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, il corpo ispettivo svolge anche compiti che l'art. 2, comma 5, del DPR 260/2007 attribuisce alla funzione con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell'assiduita' della frequenza e della continuita' delle prestazioni da parte dei docenti. 3. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro. |
| Articolo 5 (Disposizioni transitorie)
1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge, e, quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge. Roma, 11 aprile 2008 Il Ministro: Fioroni
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 276 |
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