Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 11 aprile 2008
Riorganizzazione dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modificazioni al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, con il quale e' stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonche' i commi 10, 23 e 25 del medesimo articolo 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006;
Visto l'articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a comma 416, e commi da 601 a 625;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 259, recante il "Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione", registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2008, reg. 1, foglio 12;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260 concernente il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione", registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2008, reg. 1, foglio 13, ed in particolare l'art. 2, comma 4; l'art. 4 comma 4 e l'art. 7 comma 8;
Vista la proposta formulata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo e accertato che la stessa e' stata oggetto di informativa alle OO.SS. nazionali come previsto dall'art. 7, comma 9 del DPR del 21/12/2007, n. 260;
Sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione;

DECRETA

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici Scolastici Regionali (USR) dalla vigente normativa (art. 7 del DPR 21 dicembre 2007, n. 260 - in G.U. n. 18 del 22.1.2008, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione), l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l'Abruzzo, di livello dirigenziale generale, con sede in L'Aquila, quale autonomo centro di responsabilita' amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali (USP), con sede nei Capoluoghi di Provincia.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresi' i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'art. 75, comma 3, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'art. 4 del D.L.vo 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi all'art. 7, comma 8 del citato DPR 260/2007 L'USR per l'Abruzzo si articola in 8 uffici dirigenziali non generali e in 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per l'Abruzzo sono individuati dal successivo art. 2. Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del Direttore Generale, restano alla competenza della Direzione Generale: i rapporti con il gestore del sistema informativo; le competenze dell'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP); la gestione del sito WEB regionale; la gestione e la vigilanza dei fondi europei e di quelli nazionali finalizzati alla coesione sociale, destinati al settore dell'istruzione; l'applicazione del decreto legislativo 626/94; le relazioni sindacali; il monitoraggio dei servizi dell'U.S.R e valutazione della soddisfazione dell'utenza.
 
Articolo 2 (Uffici di livello dirigenziale non generale dell'USR per l'Abruzzo)

1. L'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola per funzioni in n. 4 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono indicate a fianco di ciascuno.
a) UFFICIO I - Coordinamento e monitoraggio delle attivita' di competenza delegate agli uffici scolastici provinciali; vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni; vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non; vigilanza sulle scuole straniere in Italia; comunicazioni istituzionali; gestione, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso - civile, penale, disciplinare e contabile - del personale della scuola; (salvo deleghe specifiche agli uffici scolastici provinciali); gestione, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso - civile, penale, disciplinare e contabile - del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici (salvo deleghe specifiche agli uffici scolastici provinciali); coordinamento della propria azione, rispetto a quella dei comuni, delle province e della regione, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; segreteria dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; conferimento degli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro per i dirigenti di I fascia; organizzazione delle strutture di sostegno all'autonomia scolastica; coordinamento attivita' motorie e sportive e della commissione organizzativa regionale dei giochi sportivi studenteschi; reclutamento, organizzazione, mobilita' e gestione dei dirigenti scolastici, comprese le procedure SIVADIS; relazioni sindacali relative ai dirigenti scolastici; organizzazione e gestione delle risorse umane della direzione regionale; mobilita' intercompartimentale; formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione; relazioni sindacali e contrattazione regionale per il personale dell'amministrazione; attivita' di vigilanza, assistenza e monitoraggio sui procedimenti relativi alla conclusione del rapporto di impiego ad alla quiescenza del personale scolastico e dell'amministrazione; procedimenti di concessione delle pensioni di inabilita' e delle pensioni privilegiate; servizi funzionali della direzione (archivio - commessi - protocollo - spedizione - centralino).
b) UFFICIO II - Conferimento alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla gestione, delle risorse finanziarie formulazione, al dipartimento per la programmazione, delle proposte per le proprie necessita' di risorse finanziarie, strumentali e di personale gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale; consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche nella materia contabile; linee di tendenza della gestione amministrativo-contabile delle scuole (modalita' di allocazione delle risorse finanziarie, tipologie e capacita' di spesa, verifica della correttezza e della legittimita' degli adempimenti, rispetto dei tempi) supporto e consulenza all'attivita' dei revisori dei conti in relazione agli obiettivi summenzionati servizio economato
c) UFFICIO III - Attuazione degli ordinamenti scolastici; organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola: reclutamento, selezione, riconversione e riqualificazione, gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico e allocazione delle risorse umane; attuazione delle politiche per le pari opportunita' per il personale della scuola; coordinamento degli Uffici Scolastici Provinciali in materia di organizzazione e gestione del personale della scuola; gestione, avvalendosi anche degli Uffici Scolastici Provinciali, di tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale, ne' attribuite o delegate agli Uffici Scolastici Provinciali; ordinamenti, curricoli scolastici, valutazione degli apprendimenti, esami di stato, scrutini, certificazioni; dimensionamento delle istituzioni scolastiche;
d) UFFICIO IV - Attuazione nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti e per i genitori gestione della politica scolastica nazionale sul territorio, supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche ricognizione delle esigenze formative e dello sviluppo della relativa offerta sul territorio, in collaborazione con la regione e gli enti locali cura dei rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata cura dei rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, dell'educazione degli adulti cura dei rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'istruzione e la formazione tecnica superiore cura dei rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per i rapporti scuola-lavoro orientamento - dispersione scolastica - disabilita' cittadinanza europea, educazione alla legalita' e sviluppo delle lingue rapporti con l'agenzia nazionale per lo sviluppo delle autonomia scolastica rapporti con l'istituto nazionale di valutazione.
 
Articolo 3
(Compiti degli Uffici scolastici provinciali - USP)

1. A norma dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo si articola sul territorio a livello provinciale, secondo quanto determinato nell'art. 1 del presente provvedimento, negli Uffici Scolastici Provinciali.
2. Gli Uffici Scolastici Provinciali curano le incombenze loro assegnate direttamente dal citato D.P.R. 260/2007 e quelle delegate dal Direttore Generale Regionale per realizzare la migliore funzionalita' ed efficienza nell'erogazione dei servizi; a tal fine, per facilitare le relazioni funzionali tra gli uffici dell'amministrazione e le istituzioni scolastiche, propongono all'approvazione del Direttore Generale uno schema di organigramma che rifletta sostanzialmente l'organizzazione in aree funzionali e in uffici della Direzione Generale.
3. Gli Uffici Scolastici Provinciali provvedono, in particolare: al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo di istruzione; alla cura delle relazioni con le RSU; all'assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili, all'istituzione, aggiornamento e gestione delle graduatorie del personale della scuola, alla formulazione di proposte al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'assegnazione delle risorse umane di organico ai singoli istituti scolastici; al tempestivo trasferimento alle scuole dei fondi assegnati alle contabilita' speciali; al supporto agli istituti scolastici per lo sviluppo ed il rafforzamento dell'autonomia scolastica, per la progettazione e per l'innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione dell'azione scolastica per le competenze e responsabilita' degli altri attori locali a favore dei diversamente abili e dei soggetti in difficolta'; a svolgere i periodici monitoraggi programmati dell'impiego tempestivo e corretto delle risorse finanziarie assegnate alle scuole, chiedendo, a tal fine, se necessario, opportuna collaborazione ai revisori dei conti; al supporto e lo sviluppo delle reti di scuole e dei gruppi provinciali di studio istituiti dal Direttore Generale per l'attuazione dei programmi di sviluppo dell'autonomia scolastica e per le attivita' di informazione e formazione sui nuovi ordinamenti e curricoli; a svolgere tutti i compiti ed attivita', anche di carattere informale, finalizzate alla costituzione in ambito locale di interlocuzioni, collaborazioni e raccordi con gli enti, soggetti, organismi, associazioni a vario titolo coinvolti ed interessati all'istruzione ed alla formazione.
4. Per i compiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono istituiti n. 4 Uffici scolastici provinciali di livello dirigenziale non generale in corrispondenza delle Province sotto indicate:
a) L'Aquila
b) Chieti
c) Pescara
d) Teramo
 
Articolo 4
(Funzioni tecnico-ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per l'Abruzzo investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'art. 397 del D.Lg.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, il corpo ispettivo svolge anche compiti che l'art. 2, comma 5, del DPR 260/2007 attribuisce alla funzione con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell'assiduita' della frequenza e della continuita' delle prestazioni da parte dei docenti.
3. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.
 
Articolo 5
(Disposizioni transitorie)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge, e, quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 11 aprile 2008
Il Ministro: Fioroni

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 267
 
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