IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti; Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, recante riorganizzazione del Ministero dei trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose ed in particolare l'art. 3 che prevede che il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformita' alla prescrizioni del codice IMDG; Considerato che il paragrafo 2.5.3.2.5 del succitato codice IMDG stabilisce che la classificazione dei perossidi organici deve essere fatta dall'autorita' competente del Paese di origine; Considerata la necessita' di procedere alla classificazione di alcuni perossidi organici ai fini del trasporto marittimo di merci pericolose:
Decreta: Articolo unico
I prodotti elencati e classificati negli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente decreto sono ammessi al trasporto marittimo in imballaggi, in contenitori intermedi ed in cisterna, secondo le modalita' e con le prescrizioni stabilite negli allegati stessi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 2008 Il comandante generale: Pollastrini |