Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90
Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 23 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilita' e straordinarieta' per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e' preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, puo' essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o piu' capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. (( Alle attivita' di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. )) Le risorse giacenti sulle contabilita' speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilita' speciale intestata al Sottosegretario di Stato.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente art. sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, commi 376 e
377, e 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)»:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - 1-375 (Omissis).
376. A partire dal Governo successivo a quello in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
il numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi
ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari,
non puo' essere superiore a sessanta e la composizione del
Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal
secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della
Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del
comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono
abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione
dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese
quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive
modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,
10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis,
19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del
medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive
modificazioni.».
«Art. 3 (Disposizioni in materia di: Fondi da
ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese
valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme
finali). - 1-43 (Omissis).
44. Il trattamento economico onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di
ricerca, universita', societa' non quotate a totale o
prevalente partecipazione pubblica nonche' le loro
controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di
qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non puo'
superare quello del primo presidente della Corte di
cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e
componenti di collegi e organi di governo e di controllo di
societa' non quotate, ai dirigenti. Il limite non si
applica alle attivita' di natura professionale e ai
contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere
stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o
retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad
oggetto una prestazione artistica o professionale che
consenta di competere sul mercato in condizioni di
effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai
sensi dei precedenti periodi puo' ricevere attuazione, se
non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione
nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso,
attraverso la pubblicazione sul sito web
dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonche'
comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di
violazione, l'amministratore che abbia disposto il
pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al
rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a
dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma non possono essere derogate se non per
motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo
di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto
disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli
enti e le societa' di cui al primo e secondo periodo del
presente comma per i quali il limite trova applicazione
sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti
alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato
possono essere autorizzate deroghe con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, nel limite massimo di 25 unita',
corrispondenti alle posizioni di piu' elevato livello di
responsabilita'. Coloro che sono legati da un rapporto di
lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con
societa' a partecipazione pubblica o loro partecipate,
collegate e controllate, e che sono al tempo stesso
componenti degli organi di governo o di controllo
dell'organismo o societa' con cui e' instaurato un rapporto
di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza
assegni e con sospensione della loro iscrizione ai
competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini
dell'applicazione del presente comma sono computate in modo
cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a
carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di
pluralita' di incarichi da uno stesso organismo conferiti
nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre
autorita' indipendenti il presente comma si applica
limitatamente alle previsioni di pubblicita' e trasparenza
per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al
limite di cui al primo periodo del presente comma.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5 e 10 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei ministri) - 1.
Il Consiglio dei ministri determina la politica generale
del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo
generale dell'azione amministrativa; delibera altresi' su
ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal
rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di
attribuzione tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla
iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di
porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico,
agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il
Governo chiede la fiducia del Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei
disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i
regolamenti da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica;
d) gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127
della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in
ordine alle leggi regionali e delle province autonome di
Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti
speciali per la regione siciliana e per la regione Valle
d'Aosta;
e) le direttive da impartire tramite il commissario
del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il ministro competente formula per
disporre il compimento degli atti in sostituzione
dell'amministrazione regionale, in caso di persistente
inattivita' degli organi nell'esercizio delle funzioni
delegate, qualora tali attivita' comportino adempimenti da
svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione
o di resistere nei confronti degli altri poteri dello
Stato, delle regioni e delle province autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica
internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e
degli accordi internazionali, comunque denominati, di
natura politica o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la
Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'art.
8 della Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di
Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a
tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte
dei conti ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei
consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento
straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli
atti amministrativi illegittimi, previo parere del
Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
amministrativi delle regioni e delle province autonome,
anche della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta
o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga
opportuna la deliberazione consiliare.».
«Art. 4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa,
anche agli effetti dell'art. 3, comma 1, della legge
15 gennaio 1994, n. 20.»
«Art. 5. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a
nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a
mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione
di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge
11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di
competenza governativa conseguenti alle decisioni della
Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che
le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge
in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione
di particolari Comitati di ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio
e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attivita' dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».
«Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - 1. I
Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il
sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il
Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di
Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del
Consiglio dei ministri con la formula di cui all'art. 1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita' politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e
delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad
interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al
comma 3 possono essere invitati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro
competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei
Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti
e questioni attinenti alla materia loro delegata.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato
segretario del Consiglio dei ministri, possono essere
nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati
compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei
Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei
sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono
assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai
Ministeri.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 14 e 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.»:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.»
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regol adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinano pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali,
comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito
dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al
comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente art. non
sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio
2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti
di interessi), recita:
«Art. 1 (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. I
titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro
funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli
interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti
e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione
di conflitto d'interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di
cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio
dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari
di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il
rispetto del principio di cui al comma 1.».
«Art. 2 (Incompatibilita). - 1. Il titolare di cariche
di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non
puo':
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal
mandato parlamentare, di amministratore di enti locali,
come definito dall'art. 77, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli
previsti dall'art. 1 e non inerenti alle medesime funzioni,
ad esclusione delle cariche di cui all'art. 1, secondo
comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre
funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico,
anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre
funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di
gestione in societa' aventi fini di lucro o in attivita' di
rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attivita' professionali o di lavoro
autonomo in materie connesse con la carica di governo, di
qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti
pubblici o privati; in ragione di tali attivita' il
titolare di cariche di governo puo' percepire unicamente i
proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione
della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche o uffici,
o svolgere altre funzioni comunque denominate, ne' compiere
atti di gestione in associazioni o societa' tra
professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro
pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro
privato.
2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o
piu' institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del
codice civile.
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1
cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi
di cui all'art. 1 e comunque dall'effettiva assunzione
della carica; da essi non puo' derivare, per tutta la
durata della carica di governo, alcuna forma di
retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attivita'
di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano
esercitate all'estero.
4. L'incompatibilita' prevista dalla disposizione di
cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di
impedimento temporaneo all'esercizio della professione e
come tale e' soggetta alla disciplina dettata
dall'ordinamento professionale di appartenenza.
L'incompatibilita' prevista dalle disposizioni di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal
termine della carica di governo nei confronti di enti di
diritto pubblico, anche economici, nonche' di societa'
aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori
connessi con la carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in
aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli
ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con
decorrenza dal giorno del giuramento e comunque
dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche
per i titolari delle cariche di governo che i periodi
trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di
aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla
posizione professionale e alla progressione di carriera.».
- Il testo dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge
7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 (Disposizioni urgenti
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile) reca:
«5. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con
riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti
nella competenza del Dipartimento della protezione civile e
diversi da quelli per i quali si rende necessaria la
delibera dello stato di emergenza.».



 
Art. 2.
Attribuzioni del Sottosegretario di Stato

1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente (( previste dal diritto comunitario, )) provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificita' delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, cosi' come individuati nell'articolo 9. (( 1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti. ))
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, cosi' come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato puo' altresi' utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17. (( Il Sottosegretario di Stato e' altresi' autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17. ))
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita' della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo' disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attivita' di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attivita' di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende piu' difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorita' competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato e' assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorita' di pubblica sicurezza e le altre autorita' competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresi' l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonche' il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti. (( 7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli' previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale. ))
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita' competenti, in termini di stretta funzionalita' rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (( 8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle amministrazioni dello Stato per le finalita' di cui al presente decreto e' effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17. ))
9. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque impedisce, (( ostacola )) o rende piu' difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti e' punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, e' punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attivita' di gestione dei rifiuti, puo' disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attivita' di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilita', anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato e' autorizzato al (( ricorso ad interventi )) alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse (( dei comuni interessati )) gia' destinate alla gestione dei rifiuti. (( 12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania. ))



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge
9 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania. Misure per la raccolta differenziata)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006,
n. 290, cosi' come sostituito dal decreto-legge 11 maggio
2007, n. 61 (Interventi straordinari per superare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri
poteri agli enti ordinariamente competenti), convertito,
con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recita:
«Art. 3 (Affidamento del servizio di smaltimento dei
rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili).
- 1.-1-ter. (Omissis).
2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie
ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza,
fatta salva la normativa antimafia, anche mediante
affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali
societa' affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga
all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni
ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei
rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di
rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre
2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento
dei rifiuti della regione in conformita' al Piano di cui
all'art. 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso
l'affidabilita' di tali soggetti in ordine alla regolare ed
efficace gestione del servizio. Il Commissario delegato
puo' altresi' utilizzare, anche tramite requisizione, gli
impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che
presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di cui
all'art. 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti
a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorita'
giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa
dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione
da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione
dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario
delegato assume la gestione fino alla cessazione dello
stato di emergenza e adotta le necessarie misure di
protezione volte ad assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente, nonche' la progressiva eliminazione delle
situazioni di pericolo eventualmente esistenti. Il
Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione,
assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione,
selezionando su tale base quelle che non presentano profili
di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante
«testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita»:
«Art. 43 (Utilizzazione senza titolo di un bene per
scopi di interesse pubblico). - 1. Valutati gli interessi
in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per
scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del
valido ed efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che
esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che
al proprietario vadano risarciti i danni.
2. L'atto di acquisizione:
a) puo' essere emanato anche quando sia stato
annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato
all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica
utilita' di un'opera o il decreto di esproprio;
b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla
indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti,
la data dalla quale essa si e' verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e
ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni,
senza pregiudizio per l'eventuale azione gia' proposta;
d) e' notificato al proprietario nelle forme degli
atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprieta';
f) e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei
registri immobiliari;
g) e' trasmesso all'ufficio istituito ai sensi
dell'art. 14, comma 2.
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati
nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse
pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi
utilizza il bene puo' chiedere che il giudice
amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della
domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno,
con esclusione della restituzione del bene senza limiti di
tempo.
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la
restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia
disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorita'
che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di
acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del
danno. Il decreto e' trascritto nei registri immobiliari, a
cura e spese della medesima autorita'.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno
sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale
pubblica, agevolata e convenzionata nonche' quando sia
imposta una servitu' di diritto privato o di diritto
pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal
proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti,
nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del
danno e' determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene
utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se
l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base
delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere
dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza
titolo.
6-bis. Ai sensi dell'art. 3 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi
dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a
carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione
del diritto di servitu' al patrimonio di soggetti, privati
o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o
licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi
di interesse pubblico nei settori dei trasporti,
telecomunicazioni, acqua, energia.».
- Il testo dell'art. 682 del codice penale recita:
«Art. 682 (Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso
e' vietato nell'interesse militare dello Stato). - Chiunque
s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso e' vietato
nell'interesse militare dello Stato, e' punito, se il fatto
non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre
mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro
309.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico.»:
«Art. 4. - 1. In casi eccezionali di necessita' e di
urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della
polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di
operazioni di polizia possono procedere, oltre che
all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto,
al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi,
esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui
atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche
e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono
giustificabili.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la
perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al
mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per
giungere sul posto.
3. Delle perquisizioni previste nei commi precedenti
deve essere redatto verbale, su apposito modulo che va
trasmesso entro quarantott'ore al procuratore della
Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato
all'interessato.».
- Il testo dell'art. 349 del codice di procedura penale
recita:
«Art. 349 (Identificazione della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). -
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione
della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
e delle persone in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo,
ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e
antropometrici nonche' altri accertamenti.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2
comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il
consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede
al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale
del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa
oralmente e confermata per iscritto, del pubblico
ministero.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia
giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio
per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre
le disposizioni dell'art. 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta
di farsi identificare ovvero fornisce generalita' o
documenti di identificazione in relazione ai quali
sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsita',
la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e
ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per
la identificazione e comunque non oltre le dodici ore
ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero,
non oltre le ventiquattro ore, nel caso che
l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure
occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un
interprete, ed in tal caso con facolta' per il soggetto di
chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo e'
stato compiuto e' data immediata notizia al pubblico
ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le
condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della
persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero e' data altresi' notizia del
rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso
e' avvenuto.».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 146 del 26 giugno 1931.
- Il testo dell'art. 340 del codice penale recita:
«Art. 340 (Interruzione di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessita). -
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari
disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la
regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita' e' punito con la reclusione
fino a un anno.
I capi promotori od organizzatori sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni.».
- Il testo dell'art. 635 del codice penale recita:
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui, e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a euro 309.
La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si
procede d'ufficio, se il fatto e' commesso:
1. con violenza alla persona o con minaccia;
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da
lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di
alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o
artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel
perimetro dei centri storici, o su altre delle cose
indicate nel n. 7 dell'art. 625;
4. sopra opere destinate all'irrigazione;
5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai
forestali destinati al rimboschimento;
5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine
di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 12 giugno
1990, n. 146 ((Norme sull'esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge.):
«Art. 8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un
pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, comma 1, che
potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla
alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui
all'art. 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a
forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione
della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di
necessita' e urgenza, di propria iniziativa, informando
previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, se il
conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero,
negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo
nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti
delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti
che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un
tentativo di conciliazione, da esaurire nel piu' breve
tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con
ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio
ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'art. 1, comma 1.
2. L'ordinanza puo' disporre il differimento
dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando
astensioni collettive gia' proclamate, la riduzione della
sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei
soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e
delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di
misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del
servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'art. 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia,
nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato
una proposta in ordine alle misure da adottare con
l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti
diritti, l'autorita' competente ne tiene conto. L'ordinanza
e' adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio
dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso
il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di
urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il
quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle
parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei
destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura
dell'autorita' che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono
l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici
del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano
eventualmente indicati nella stessa, nonche' mediante
affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura
dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.
Dell'ordinanza viene altresi' data notizia mediante
adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa,
nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la
radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri da'
comunicazione alle Camere.».



 
Art. 3. Competenza dell'autorita' giudiziaria nei procedimenti penali
relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.

1. Nei procedimenti relativi ai reati, (( consumati o tentati, )) riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonche' in quelli connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, (( attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente decreto, )) le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalita' organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attivita' del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta (( il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, )) il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore (( del presente decreto, )) per i quali non e' stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio, (( ivi compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa, )) e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonche' quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreche' il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale e' emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 12 del codice di procedura penale
reca:
«Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione
di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso
da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se
piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato
l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi
con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od
omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
commessi per eseguire o per occultare gli altri.».
- Il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale
recita:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel
comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa
richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore
generale presso la corte di appello puo', per giustificati
motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per
il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
dal procuratore della Repubblica presso il giudice
competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter,
615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater,
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni
indicate nel comma 1, lettera a), del presente
articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero
presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante «Disposizioni
in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico
ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera d), della
legge 25 luglio 2005, n. 150»:
«Art. 2 (Titolarita' dell'azione penale). - 1. Il
procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo
dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante
assegnazione a uno o piu' magistrati dell'ufficio.
L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o piu'
procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 70-bis
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12.
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un
procedimento, il procuratore della Repubblica puo'
stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi
nell'esercizio della relativa attivita'. Se il magistrato
non si attiene ai principi e criteri definiti in via
generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il
magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto
circa le modalita' di esercizio, il procuratore della
Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare
l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione
della revoca, il magistrato puo' presentare osservazioni
scritte al procuratore della Repubblica.».
- Il testo dell'art. 321 del codice di procedura penale
reca:
«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1.
Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
cose di cui e' consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta
del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle
indagini preliminari provvede il pubblico ministero con
decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno
diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di
revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando
ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli
elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del
deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate.».
- Il testo dell'art. 371-bis del codice di procedura
penale reca:
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia). - 1. Il procuratore
nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione
ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51
comma 3-bis e in relazione ai procedimenti di prevenzione.
A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia
e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni
di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al
fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita'
di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego
della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e
di assicurare la completezza e tempestivita' delle
investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in
particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali
interessati, assicura il collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni
distrettuali antimafia, la necessaria flessibilita' e
mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze
investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata;
d-e);
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche
direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere
contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali
realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al
fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis quando non
hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere
o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato
possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella
attivita' di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri
previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle
indagini;
3).
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla
avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie
informazioni personalmente o tramite un magistrato della
Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi
casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il
magistrato da lui designato non puo' delegare per il
compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero.».
- Il testo dell'art. 292 del codice di procedura penale
reca:
«Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta
del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare
contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga
a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con
l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari
e degli indizi che giustificano in concreto la misura
disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui
sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono
rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla
commissione del reato;
c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono
stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla
difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete
e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui
all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre
misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura,
in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e'
disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione
dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo
dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in
cui probabilmente si trova l'imputato.
2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la
valutazione degli elementi a carico e a favore
dell'imputato, di cui all'art. 358, nonche' all'art.
327-bis.
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il
provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la
misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti
incaricati dal darvi esecuzione.».
- Il testo dell'art. 317 del codice di procedura penale
recita:
«Art. 317 (Forma del provvedimento. Competenza). - 1.
Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a
richiesta del pubblico ministero o della parte civile e'
emesso con ordinanza del giudice che procede.
2. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, di
proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a
impugnazione, il sequestro e' ordinato, prima che gli atti
siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice
che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal
giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il
provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti
siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice
per le indagini preliminari.
3. Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario
con le forme prescritte dal codice di procedura civile per
l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o
immobili.
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere non e' piu'
soggetta a impugnazione. La cancellazione della
trascrizione del sequestro di immobili e' eseguita a cura
del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non
provvede, l'interessato puo' proporre incidente di
esecuzione.».



 
Art. 4.
Tutela giurisdizionale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorita' giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 30 novembre
2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania
ed ulteriori disposizioni in materia di protezione
civile.), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 2006, n. 21, reca:
«Art. 3 (Destinazione delle risorse finanziarie e
procedure esecutorie). - 1. Fino alla cessazione dello
stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione
Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al
Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai
sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile
2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto,
sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario
delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono
suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto
disposto dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994,
n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure
esecutive, ivi comprese quelle previste dall'art. 27 del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'art. 37 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i
pignoramenti comunque notificati.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge
25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive
modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle
ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da
quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione
esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e
seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui
agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, ed all'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i
pignoramenti comunque notificati.
2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere
della legittimita' delle ordinanze adottate e dei
consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via
esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in
Roma.
2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate
d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e'
definito con sentenza succintamente motivata ai sensi
dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e
seguenti dell'art. 23-bis della stessa legge.
2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si
applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle
misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo
diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla
loro modifica o revoca da parte del tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui
la parte interessata puo' riproporre il ricorso.
3. Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi e
prestiti, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge
17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le
procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.».



 
Art. 5. Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno

1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, e' autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; (( 20.03.99, )) per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate. (( 2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' della consultazione gia' intervenuta con la popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette a disposizione tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative procedure, e ne informa la Commissione europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive modificazioni. ))

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, e' altresi' autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento, (( per la cui individuazione si provvede in sede di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni.
4. (Soppresso). ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento):
«Art. 5 (Procedura ai fini del rilascio
dell'Autorizzazione integrata ambientale). - 1. Ai fini
dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica
sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli
impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto,
si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale di cui all'art. 7. Fatto salvo quanto disposto
dal comma 5 e ferme restando le informazioni richieste
dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la
domanda deve comunque descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue
attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e
l'energia usate o prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto
in ogni settore ambientale, nonche' un'identificazione
degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in
uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per
ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti
prodotti dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni
nell'ambiente nonche' le attivita' di autocontrollo e di
controllo programmato che richiede l'intervento
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per
la protezione dell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame
dal gestore, in forma sommaria;
j) le altre misure previste per ottemperare ai
principi di cui all'art. 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale
deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di
cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione
delle informazioni che ad avviso del gestore non devono
essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di
pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il
richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate,
ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Per le attivita' industriali di cui all'allegato I
l'autorita' competente stabilisce il calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande per
l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti
esistenti e per gli impianti nuovi gia' dotati di altre
autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tali calendari sono pubblicati
sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che
ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per gli
impianti di competenza statale di cui all'allegato V del
presente decreto il calendario di cui al presente comma e'
stabilito sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e
della salute.
4. Per gli impianti di competenza statale la
presentazione della domanda e' effettuata all'autorita'
competente con le procedure telematiche, il formato e le
modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 13,
comma 3.
5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite
secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente
alle norme previste sui rischi di incidente rilevante
connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la
norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001,
nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra
normativa, rispettino uno o piu' dei requisiti di cui al
comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai
fini della presentazione della domanda. Tali informazioni
possono essere incluse nella domanda o essere ad essa
allegate.
6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il
procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
7. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai
sensi dell'art. 9, comma 4, contestualmente all'avvio del
relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio
del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese
alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione
provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel
caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza
dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della
localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore,
nonche' il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove e'
possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 7, i soggetti interessati
possono presentare in forma scritta, all'autorita'
competente, osservazioni sulla domanda.
9. (Abrogato).
10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, puo' convocare
apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14,
14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla
quale invita le amministrazioni competenti in materia
ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza
statale, i Ministeri dell'interno, della salute e delle
attivita' produttive.
11. L'autorita' competente, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio
di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorita' competente
rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali
espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi
di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli
articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, nonche' il parere dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di
competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali
per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto
riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e
delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze
intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione
di cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga
necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede
all'autorita' competente di verificare la necessita' di
riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art.
9, comma 4.
12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni
coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di
cui al comma 8, l'autorita' competente rilascia, entro
centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda,
un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono
la conformita' dell'impianto ai requisiti previsti nel
presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di
non conformita' ai requisiti di cui al presente decreto.
L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui
all'allegato V del presente decreto e' rilasciata con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di
valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra
e' sospeso fino alla conclusione di tale procedura.
L'autorizzazione integrata ambientale non puo' essere
comunque rilasciata prima della conclusione del
procedimento di valutazione di impatto ambientale.
13. L'autorita' competente puo' chiedere integrazioni
alla documentazione, anche al fine di valutare la
applicabilita' di specifiche misure alternative o
aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a
trenta giorni per la presentazione della documentazione
integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 12,
nonche' il termine previsto per la conclusione dei lavori
della conferenza dei servizi di cui al comma 10, si
intendono sospesi fino alla presentazione della
documentazione integrativa.
14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata
ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto
ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in
materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e
dalle relative norme di attuazione, fatte salve le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla
normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE.
L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni
caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato
nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove
necessario, e' modificato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri delle attivita' produttive e della salute,
d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa a
disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al
comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese
disponibili informazioni relative alla partecipazione del
pubblico al procedimento.
16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso
le informazioni, in particolare quelle relative agli
impianti militari di produzione di esplosivi di cui al
punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda necessario
per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative
norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre
all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni
dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della
proprieta' intellettuale o di riservatezza industriale,
commerciale o personale.
17. Ove l'autorita' competente non provveda a
concludere il procedimento relativo al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini
previsti dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve
includere le modalita' previste per la protezione
dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto,
secondo quanto indicato all'art. 7, nonche' l'indicazione
delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata
ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la
data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, entro la
quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in
cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore
dispongano date successive per l'attuazione delle
prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque
rilasciata entro il 31 marzo 2008. L'autorizzazione
integrata ambientale concessa a impianti nuovi, gia' dotati
di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto, puo' consentire
le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'art. 9.
19. Tutti i procedimenti di cui al presente art. per
impianti esistenti devono essere comunque conclusi in tempo
utile per assicurare il rispetto del termine di cui al
comma 18. Le Autorita' competenti definiscono o adeguano
conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale. Anche se diversamente previsto in tali
calendari, le domande di autorizzazione integrata
ambientale relative agli impianti esistenti devono essere
presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008
all'autorita' competente ovvero, qualora quest'ultima non
sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia
autonoma territorialmente competente.
20. In considerazione del particolare e rilevante
impatto ambientale, della complessita' e del preminente
interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni
territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
al fine di garantire, in conformita' con gli interessi
fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
territorio e le strategie aziendali. In tali casi
l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto
previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento
tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi
disciplinati dal presente comma il termine di
centocinquanta giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal
termine di trecento giorni.».
- La direttiva 35/337/CE del Consiglio del 27 giugno
1985 recante «Valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati», e' pubblicata
nella G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. L175.



 
Art. 6. Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei
rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa societa' affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalita', della vetusta' e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - localita' Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonche' del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione e' effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalita' tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e (( senza nuovi o maggiori oneri )) a carico del bilancio dello Stato.
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualita' e per le attivita' connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei rifiuti urbani, (( nonche' per la produzione di combustibile da rifiuti di qualita' (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche. )) A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17, (( entro un limite di spese di euro 10.900.000. ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi
straordinari per superare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti
ordinariamente competenti»:
«Art. 2 (Affidamento del servizio di smaltimento dei
rifiuti). 1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006,
n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: "2. Il Commissario delegato, con le necessarie
garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma
urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante
affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali
societa' affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga
all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni
ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei
rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle dei
rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre
2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento
dei rifiuti della regione in conformita' al Piano di cui
all'art. 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso
l'affidabilita' di tali soggetti in ordine alla regolare ed
efficace gestione del servizio. Il Commissario delegato
puo' altresi' utilizzare, anche tramite requisizione, gli
impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che
presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di cui
all'art. 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti
a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorita'
giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa
dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione
da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione
dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario
delegato assume la gestione fino alla cessazione dello
stato di emergenza e adotta le necessarie misure di
protezione volte ad assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente, nonche' la progressiva eliminazione delle
situazioni di pericolo eventualmente esistenti. Il
Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione,
assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione,
selezionando su tale base quelle che non presentano profili
di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario.
1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche
situate in Campania siano allocate in prossimita' di centri
abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni
provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni
confinanti.
2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel
territorio della regione Campania in materia di rifiuti, al
fine di consentire anche l'espletamento delle attivita' di
presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di
cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre
2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 2006, n. 21, non puo' superare le trenta
unita'.».



 
(( Art. 6-bis. Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti termovalorizzatore di
Acerra

1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, e' trasferita alle province della regione Campania la titolarita' degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.
2. Le province della regione Campania, nelle norme dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (NA) per le societa' gia' affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. ))




Riferimenti normativi:

- Il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, recante
«Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti
in Campania» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 2008, e' stato
abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge di conversione
del presente decreto.



 
(( Art. 6-ter.
Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresi' autorizzate le attivita' di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati ad attivita' di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01. ))




Riferimenti normativi:

- La Parte IV decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile
2006, reca «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati».
- Si riporta il testo dell'art. 184 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 184 (Classificazione). - 1. Ai fini
dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i
rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di
pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e
quantita', ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da
attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle
lettere b), e) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e
agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di
demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti che derivano
dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto
dall'art. 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed
obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e
loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) (Soppressa).
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive si provvede ad istituire l'elenco dei
rifiuti, conformemente all'art. 1, comma 1, lettera a),
della direttiva 75/442/CE ed all'art. 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della
Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino
all'emanazione del predetto decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del
9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata
nell'allegato D alla parte quarta del presente decreto.
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati
espressamente come tali, con apposito asterisco,
nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del
presente decreto, sulla base degli allegati G, H e I alla
medesima parte quarta.
5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del
Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e
dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono
immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla
parte quarta del presente decreto con procedure speciali da
definirsi con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed il Ministro della salute, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i
depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi
i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle
autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo
decreto interministeriale.».
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 29 gennaio
2008.



 
Art. 7. (( Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche
statali ))


1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: )) «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. (( Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». La copertura dei relativi oneri e' assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonche' mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa. )) Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
3. (Soppresso).



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, (Regolamento per il
riordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a
norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.) recita:
«Art. 9 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e' istituita la Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale che accorpa la
Commissione per la valutazione di impatto ambientale,
istituita ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e la
Commissione speciale per la valutazione di impatto
ambientale, istituita ai sensi dell'art. 184, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, composta da
sessanta commissari (3), oltre il presidente e il
segretario, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, tra liberi
professionisti e tra esperti provenienti dalle
amministrazioni pubbliche, comprese universita', Istituti
scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione in
materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche.
Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture
e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di
intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione
e' integrata da un componente designato dalle regioni e
dalle province autonome interessate, in possesso dei
predetti requisiti. A tale fine, entro, quindici giorni
dalla data del decreto di costituzione della Commissione,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi
requisiti degli altri componenti di nomina statale.
2. La Commissione e' articolata nei seguenti organi:
Presidente, Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e
Ufficio di segreteria.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati
dai proponenti, in applicazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) esegue, in attuazione dell'art. 185 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica
di cui all'art. 184 del decreto ed esprime il proprio
parere sul progetto assoggettato alla valutazione di
impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;
c) svolge le attivita' tecnico istruttorie per la
valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la
cui approvazione compete ad organi dello Stato, in
attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
ed esprime il proprio parere motivato per il successivo
inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che adotta il conseguente
provvedimento.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il
funzionamento della Commissione.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
compensi spettanti ai commissari, ai componenti nominati in
rappresentanza delle regioni e delle province autonome, al
presidente e al segretario.
6. E' posto a carico dei soggetto committente il
progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere
da realizzare, che e' riassegnata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
essere riutilizzata esclusivamente per le spese della
Commissione.
7. La Commissione si avvale delle risorse versate a
norma del comma 6, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.
8. La Commissione puo' operare attraverso
Sottocommissioni composte da un numero variabile di
componenti in ragione delle professionalita' necessarie.
Per le attivita' gia' di competenza della Commissione di
cui all'art. 184, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e' costituita una Sottocommissione
i cui componenti sono individuati sentito il Ministero
delle infrastrutture.».
- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato
dall'art. 7, comma 2, dalla presente legge:
«Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla
cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi
dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate
da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'art.
19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. Il ministero si avvale altresi' degli uffici
territoriali del governo di cui all'art. 11.».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinano pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. (Abrogato).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
accordi collettivi.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 (Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.), recita:
«Art. 1 (Articolazione delle strutture di livello
dirigenziale generale). - 1. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, in seguito denominato:
«Ministero», esercita le funzioni di cui all'art. 35 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n.
287. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso
demandati, si articola in sei direzioni generali.
2. Le direzioni assumono rispettivamente la
denominazione di: a) Direzione per la protezione della
natura; b) Direzione per la qualita' della vita; c)
Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d)
Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione per
la difesa del suolo; f) Direzione per i servizi interni del
Ministero.
3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
ricerca, nelle materie di competenza del Ministero, sono
previsti, nell'ambito degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, due posti di funzioni di
livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi
compiti.».



 
Art. 8.
Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi

1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato e' autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti. (( 2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente decreto e ferma restando la necessita' di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, e' autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e sono altresi' autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra richiamati. ))
3. (Soppresso).
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
 
(( Art. 8-bis.
Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori

1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare un'adeguata capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei conmuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalita' per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))




Riferimenti normativi:

- La deliberazione del Comitato interministeriale dei
prezzi del 29 aprile 1992 recante «Prezzi dell'energia
elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione
per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e
condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte
rinnovabile (Provvedimento n. 6/1992)» e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109
del 12 maggio 1992.
- Si riporta il testo dei commi 1117 e 1118 dell'art. 1
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«1117. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di
competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono
concedibili esclusivamente per la produzione di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosi'
come definite dall'art. 2 della direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e
gli incentivi concessi, ai sensi della previgente
normativa, ai soli impianti gia' autorizzati e di cui sia
stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le
convenzioni adottate con delibera del Comitato
interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al
sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1118.
1118. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con
propri decreti ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le
modalita' per l'eventuale riconoscimento in deroga del
diritto agli incentivi a specifici impianti gia'
autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e
non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di
cui al periodo precedente, nonche' a ridefinire l'entita' e
la durata dei sostegni alle fonti energetiche non
rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili
utilizzate da impianti gia' realizzati ed operativi alla
data di entrata in vigore della presente legge, tenendo
conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre
gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e
eliminare vantaggi economici che non risultino
specificamente motivati e coerenti con le direttive europee
in materia di energia elettrica.».
- Si riporta il testo del comma 137 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«137. La procedura del riconoscimento in deroga del
diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti
autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via
prioritaria, per quelli in costruzione, con riferimento
alla parte organica dei rifiuti, e' completata dal Ministro
dello sviluppo economico, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, inderogabilmente entro il
31 dicembre 2008.».



 
Art. 9.
D i s c a r i c h e

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalita' dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonche' per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, e' autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - localita' Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - localita' Postarza; Serre (SA) - localita' Macchia Soprana; nonche' presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - localita' Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - localita' Pozzelle e localita' Cava Vitiello; Napoli localita' Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - localita' Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - localita' Ferrandelle; Serre (SA) - localita' Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99, (( fermo restando quanto previsto dal comma 3; )) presso i suddetti impianti e' inoltre autorizzato, (( nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore,»; )) lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonche' 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: (( 20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica. ))
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania e' autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche' alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e' abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge. (( 7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del presente decreto, e' vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.



Riferimenti normativi:

- Per il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale), si vedano i riferimenti normativi
all'art. 6-ter.
- L'art. 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61
(Interventi straordinari per superare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli
enti ordinariamente competenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, abrogato
dalla presente legge, recava: «Apertura discariche e messa
in sicurezza».
- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile) si vedano riferimenti normativi all'art.
1.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 (Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta
differenziata.):
«Art. 5 (Bonifica, messa in sicurezza e apertura
discariche). - 1-2-quater (Omissis).
3. Il Commissario delegato puo' disporre, d'intesa con
le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori
regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di
una parte dei rifiuti prodotti.».
- Si riporta il testo dell'art. 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri
sostitutivi). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica
sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni
sul potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale
della protezione civile, qualora si verifichino situazioni
di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti
provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono
emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche
in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato
livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle
attivita' produttive, al Presidente della regione e
all'autorita' d'ambito di cui all'art. 201 entro tre giorni
dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle
ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta
regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per
garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di
inutile decorso del termine e di accertata inattivita', il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere
entro un congruo termine e, in caso di protrazione
dell'inerzia, puo' adottare in via sostitutiva tutte le
iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a
cui si intende derogare e sono adottate su parere degli
organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono
con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere
reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni
speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano
comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
puo' adottare, dettando specifiche prescrizioni, le
ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione
europea.».



 
Art. 10.
Impianti di depurazione

1. (( Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, )) sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attivita' di (( pretrattamento, )) trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, e' autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario (( e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, )) l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, (( in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti )) fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, )) dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, (( emolumento o rimborso spese, )) avente il compito di valutare, (( in relazione agli obiettivi di qualita' previsti dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui, )) la presunta entita' e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti, (( nonche' di proporre agli enti territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia. ))



Riferimenti normativi:

- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
vedano i riferimenti normativi all'art. 6-ter.
- La direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 327 del 22 dicembre 2000.
- La direttiva 2006/11/CE del 15 febbraio 2006
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita)
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 64 del 4 marzo 2006.



 
Art. 11.
Raccolta differenziata

1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il (( 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, e' imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento )) dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari (( ad acta, )) nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e' abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalita' individuate dal Sottosegretario di Stato, (( nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, (( anche in forma associata, )) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, (( nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unita' e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania e' fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle societa' provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino (( delle province )) di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione e' affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilita'. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, e' tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalita' tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformita' di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale (( e bonifica, )) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli gia' sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, (( nel limite massimo di 47 milioni di euro )) per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (( di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, )) con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
9 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania. Misure per la raccolta differenziata),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006,
n. 290, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Misure per la raccolta differenziata.) - 1.
(Abrogato).
2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati gli
incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni correlati
al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente
normativa in materia di raccolta differenziata.
3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un
accordo di programma con il Commissario delegato per il
raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60 per cento
degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania,
sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e
potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti
urbani.
4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore
della valorizzazione della raccolta differenziata
contribuiscono a potenziare la filiera della raccolta,
trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta
differenziata, attraverso adeguate ed efficaci campagne di
informazione e mobilitazione dei cittadini, promosse anche
su proposta di enti, istituzioni ed associazioni di
cittadini interessati.
5. I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano,
dandone tempestivamente comunicazione al Commissario
delegato, i provvedimenti organizzativi e gestionali
tendenti, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi e
delle procedure di raccolta differenziata previsti dalla
normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la
tracciabilita' del rifiuto dal momento della raccolta a
quello della sua valorizzazione economica.
6. Dall'attuazione del presente art. non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- La legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4
(Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), e' pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del
3 aprile 2007, e modificata dall'art. 1, comma 1,
lettera m), della legge della regione Campania 14 aprile
2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007,
n. 4), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 17 del 28 aprile 2008.
- La legge della Regione Campania 10 febbraio 1993, n.
10, recante «Norme e procedure per lo smaltimento dei
rifiuti in Campania», e' stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 3 marzo 1993.
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree) - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente art.
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
12. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».



 
Art. 12. Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e
cottimisti

1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa' affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attivita' solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse societa' affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle societa' affidatarie medesime verso la gestione commissariale.
2. Ai fini del pagamento diretto, le societa' originariamente affidatarie o eventuali societa' ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attivita' eseguite dai soggetti di cui al comma 1. (( 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17. ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in
materia di protezione civile) convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21:
«Art. 1 (Risoluzione del contratto e affidamento del
servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania). - 1-6 (Omissis).
7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai
nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative
al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che
appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva
funzionalita', della vetusta' e dello stato di
manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il
31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute
ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione
delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro
disponibilita', nel puntuale rispetto dell'azione di
coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla
copertura degli oneri connessi con le predette attivita'
svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di
cui all'art. 7. Le attuali affidatarie del servizio
compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare
interruzioni o turbamenti della regolarita' del servizio di
smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei
necessari interventi ed opere, ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di
stoccaggio provvisorio. Per le finalita' del presente
comma e' autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni
per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006.».



 
Art. 13.
Informazione e partecipazione dei cittadini

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, (( al fine di promuovere il rispetto all'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))
2. Le attivita' di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la piu' compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, (( senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ))
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad (( attivita' aggiuntive di insegnamento. ))
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi:

- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del
13 giugno 2000.



 
Art. 14.
Norma di interpretazione autentica

1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.



Riferimenti normativi:

- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile), si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
(Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attivita' di
protezione civile), si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) (Soppressa);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo
comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato (17);
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo .
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».



 
Art. 15. Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalita'
dell'Amministrazione

1. In relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessita' in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.
2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e' disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attivita' di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco. (( 2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis, si provvede a valere sulle risorse destinate ad intervenire di parte corrente di cui all'articolo 17, nei limiti di euro 12.214.000. ))
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalita' inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti gia' notificati. (( 3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, dopo le parole: «insuscettibili di pignoramento o sequestro» sono aggiunte le seguenti: «fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali». ))



Riferimenti normativi:

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 205 del 1° settembre 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge
9 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania. Misure per la raccolta differenziata)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006,
n. 290, cosi' come modificato dall'art. 15 della presente
legge:
«Art. 6 (Pignoramenti, benefici previdenziali ed
assicurativi). 1. L'art. 3, comma 2, del decreto-legge
30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, si interpreta nel senso
che l'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994,
n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse
comunque dirette a finanziare le contabilita' speciali
istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'art. 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono
insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla
definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali.
1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta
nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione
civile che prevedono il beneficio della sospensione dei
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai
datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa
nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.».



 
Art. 16.
(( Misure per garantire la funzionalita' dell'Amministrazione ))

1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, e' immesso, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo; (( b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile puo' usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato. ))
2. Il Dipartimento per la protezione civile e' autorizzato:
a) ad avvalersi di una unita' di personale dirigenziale appartenente a societa' a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a societa' che svolgono istituzio-nalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianita' nell'incarico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (( Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. ))



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 9-ter del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», recita:
«Art. 9-ter (Istituzione del ruolo speciale della
Protezione civile). - 1. Per l'espletamento delle
specifiche funzioni di coordinamento in materia di
protezione civile sono istituiti, nell'ambito della
Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del
personale dirigenziale e del personale non dirigenziale
della Protezione civile.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda
fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente art. presso il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza, e' inquadrato nel ruolo speciale
dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto
di opzione previsto dall'art. 10, comma 2, della legge
15 luglio 2002, n. 145.
3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale
istituito al comma 1 e' inquadrato il personale gia'
appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito
presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, nonche' il personale delle aree funzionali gia'
appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui
alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da
inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di
entrata in vigore del presente articolo, non presta
servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed
il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che
presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento
della protezione civile ha facolta' di opzione secondo
modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente
di cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli
articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali,
nonche' alla determinazione, in misura non superiore al
trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli
speciali, del contingente di personale in comando o fuori
ruolo di cui puo' avvalersi il Dipartimento della
protezione civile.
5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad
esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' il ruolo del
Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, l'art. 10 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli
della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale
risulti in possesso dei requisiti indicati all'art. 38,
comma 4, della medesima legge.».
- La legge 28 ottobre 1986, n. 730, recante
«Disposizioni in materia di calamita' naturali», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 256 del 4 novembre 1986.
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si
vedano i riferimenti normativi all'art. 7.
- L'art. 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)», recita:
«89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al
contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del
patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei
carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di
polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato
sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla
normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80
milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere
destinate anche al reclutamento del personale proveniente
dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno
stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a
140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla
ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo
2008, secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
1-6-ter. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».



 
Art. 17.
Copertura finanziaria investimenti

(( 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' trasferita, nell'anno 2008, su proposta contabilita' speciale per l'autorizzazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, e' destinata a spese di parte corrente. ))
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui (( all'articolo 61 )) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. (( 2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilita' speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalita' per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attivita' di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione alle somme gia' destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi. ))




Riferimenti normativi:

- Per il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)», si vedano i riferimenti normativi
all'art. 11.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 300 del 28 dicembre 2007.
- Per il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
si vedano i riferimenti normativi all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile), si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1.



 
Art. 18.
Deroghe

1. Per le finalita' di cui al presente decreto, (( e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni: ))
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita' dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilita' dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunita' montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita» cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 5, 7, (( fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica e alle modalita' ivi previste, 14, fermo il rispetto dell'articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso; ))
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, (( e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, )) articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 178, (( limitatamente ai commi 4 e 5, )) 182, 193, 194, (( limitatamente ai commi 5 e 6, )) 202, 205, 208, (( limitatamente ai commi da 5 a 13, )) 214, 215, 216, 238;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
 
Art. 19.
Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania

1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.



Riferimenti normativi:

- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile), si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1.



 
(( Art. 19-bis.
Relazione al Parlamento

1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonche' sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione e' fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalita' del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresi', le modalita' con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, e' stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria. ))
 
Art. 20.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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