Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 giugno 2008
Riconoscimento, al sig. Delogu Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza di riesame del sig. Delogu Francesco, cittadino italiano, nato a Cagliari il 18 settembre 1977, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli studi di Cagliari in data 12 dicembre 2001 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 17 ottobre 2005 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;
Considerato che e' iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 20 febbraio 2006;
Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato di aver svolto soltanto un anno di pratica forense come dichiarato dall'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 5 giugno 2006, e' stato ammesso al dottorato di ricerca in diritto dei contratti nel dicembre 2007 presso la stessa universita' italiana;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 marzo 2008;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che il sig. Delogu ha presentato una domanda di riesame, per ottenere ulteriore riduzioni di tali misure compensative, pervenuta in data 5 maggio 2008 e quindi dopo la conferenza di servizi del 14 marzo 2008, in cui si era deciso di accogliere la domanda con applicazione della sola prova orale;
Considerato che la pratica e' stata nuovamente riesaminata nella conferenza del 23 maggio 2008 e che in detta sede con conforme parere anche del rappresentante di categoria, si e' ritenuto che non possono essere considerati rilevanti, ai fini della diminuzione della detta prova, ne' l'anno di pratica svolta ne' l'ammissione al dottorato di ricerca;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Delogu Francesco, cittadino italiano, nato a Cagliari il 18 settembre 1977, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 11 giugno 2008
p. Il direttore generale: d'Alessandro
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda,
b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidati tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale;
c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e e processale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.
d) Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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