Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 maggio 2008, n. 85
Testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 16 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
2. Le funzioni gia' attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti.
4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono trasferite le funzioni gia' attribuite al Ministero della solidarieta' sociale, fatto salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana (( per i giovani del programma comunitario «Gioventu' in azione» )) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum nazionale dei giovani.
5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituiscono, ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni: «Ministero delle politiche agricole e forestali» e (( «Ministro delle politiche agricole e forestali». Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal paragrafo 1, dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. ))
10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture».
11. La denominazione: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero della pubblica istruzione».
12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia».
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni gia' attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le comunita' giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse gia' trasferite al Ministero della solidarieta' sociale dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', nonche' quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, (( unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' )) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, (( esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, )) e l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attivita' produttive (( dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Republica 14 maggio 2007, n. 101. ))
15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse.
16. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali e' previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilita' del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.
17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita' per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.
19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento previsti dal presente decreto non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la struttura di tali uffici e' definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purche' resti ferma l'unicita' degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
21. L'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' abrogato. (( All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n.
124, le parole: «e dal Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico».
21-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera c), della legge 23 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio e' competete per l'istruttoria relativa al controllo di legittimita' su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20». ))

22. Ferma restando l'applicabilita' anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonche' agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, (( mediante decreti adottati dai rispettivi organi di governo di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone gli organi di amministrazione del personale interessato, al predetto articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche: ))
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le seguenti: «e specifiche». (( 22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:
«376. A partire dal Governo successivo a quello in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
il numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi
ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari,
non puo' essere superiore a sessanta e la composizione del
Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal
secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della
Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 46, comma 1, lettere c)
e d) del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) - b) (Omissis);
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di
lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento
delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.».
- La legge 8 luglio 1998, n. 230, recante: «Nuove norme
in materia di obiezione di coscienza», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1998, n. 163.
- La legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: «Istituzione
del servizio civile nazionale», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2001, n. 68.
- Il d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, recante: «Disciplina
del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 aprile 2002, n. 99.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 27
dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante: «Disposizioni
urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in
ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli
aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al
prelievo venatorio»:
«Art. 5 (Agenzia nazionale per i giovani). - 1. In
attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e'
costituita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con
sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le
politiche giovanili e dal Ministro della solidarieta'
sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per
i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventu',
costituita presso il Ministero della solidarieta' sociale,
che viene conseguentemente soppressa. Le risorse
dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il
perseguimento delle finalita' istituzionali alla stessa
attribuite.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del d.lgs. 2 agosto
2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza
sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore»):
«Art. 12 (Provvedimenti). - 1. Il Ministero, sulla base
delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le
circostanze del caso, puo' adottare, i seguenti
provvedimenti:
a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti
cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto
ministeriale di cui all'art. 15, comma 3, cancellazione dal
registro prefettizio e dallo schedario generale della
cooperazione;
b) gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2543
del codice civile;
c) scioglimento per atto dell'autorita', ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile;
d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi
dell'articolo 2545 del codice civile;
e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell'art. 2540 del codice civile.
2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a),
b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la
Commissione centrale per le cooperative.
3. Gli enti cooperativi che si sottraggono
all'attivita' di vigilanza o non rispettano finalita'
mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione
centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti
cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello
stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale
della cooperazione.
4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e
gravi violazioni del regolamento di cui all'art. 6 della
legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 2543 del codice civile.
5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al
comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali.».
- Si riporta il paragrafo 1 dell'art. 32 del Trattato
che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 32. - 1. Il mercato comune comprende
l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per
prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo,
dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di
prima trasformazione che sono in diretta connessione con
tali prodotti.».
- Si riporta il testo dei commi 72, 73 e 74 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante: «Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la
crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
lavoro e previdenza sociale»:
«72. Al fine di consentire ai soggetti di eta'
inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a
finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze
scaturenti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta,
ovvero per sviluppare attivita' innovative e
imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono
istituiti, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, i seguenti Fondi:
a) Fondo credito per il sostegno dell'attivita'
intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in
via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in
assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili
per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro
o trentasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito
collegate ad attivita' intermittenti;
b) Fondo microcredito per il sostegno all'attivita'
dei giovani, al fine di incentivarne le attivita'
innovative, con priorita' per le donne;
c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori
autonomi, per sostenere le necessita' finanziarie legate al
trasferimento generazionale delle piccole imprese,
dell'artigianato, del commercio e del turismo,
dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove
attivita' in tali ambiti.
73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui
al comma 72 e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
74. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, da
emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza
unificata, sono disciplinate le modalita' operative di
funzionamento dei Fondi di cui al comma 72.».
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altresi' istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri»:
«6. E' istituito il Ministero della solidarieta'
sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale: le
funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto
disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo
comunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle
politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in materia di politiche
previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
possono essere, altresi', individuate forme di avvalimento
per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresi'
trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con le
inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al
comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il
personale in servizio presso il soppresso dipartimento
nazionale per le politiche antidroga e' assegnato alle
altre strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.
12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al
Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia
di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle
quali il Ministero si avvale delle relative risorse
finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita,
congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
nazionale italiana del programma comunitario gioventu'.».
- Si riporta il testo dei commi 1250 e 1259 dell'art.
1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la
rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da
un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la
partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di
vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento
dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita'
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge 3
agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni,
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di
cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare
iniziative che diffondano e valorizzino le migliori
iniziative in materia di politiche familiari adottate da
enti pubblici e privati, enti locali, imprese e
associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e
garantire il pieno funzionamento della Commissione per le
adozioni internazionali.».
«1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, nelle more dell'attuazione dell'art. 119 della
Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia,
di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della
solidarieta' sociale e per i diritti e le pari
opportunita', promuove, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il
riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno
2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di
euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla
base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione
statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri
e le modalita' sulla cui base le regioni attuano un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, al quale
concorrono gli asili nido, i servizi integrativi,
diversificati per modalita' strutturali, di accesso, di
frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei
luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati,
al fine di favorire il conseguimento entro il 2010,
dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33
per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del
23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra
le diverse aree del Paese. Per le finalita' del piano e'
autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100
milioni di euro per l'anno 2009.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, recante: «Regolamento recante riordino
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248»:
«Art. 1 (Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' confermato e continua ad operare
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza,
istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano
nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, di cui alla
Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30
settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai
programmi riferiti ai minori e di rafforzare la
cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il
piano e' articolato in interventi a favore dei soggetti in
eta' evolutiva quale strumento di applicazione e di
implementazione della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano
individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli
interventi da esso previsti, nonche' le forme di
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti
locali.
3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma
2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli
enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinche'
venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno
finanziario per perseguire le priorita' e le azioni
previste dal piano stesso.
4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni
provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adottano idonee misure di coordinamento degli interventi
locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati
relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza
in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di
ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica,
sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per
aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse
attivate dai privati.
5. Il piano e' proposto dal Ministro della solidarieta'
sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia,
sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui
all'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si
esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso e'
adottato con decreto del Presidente della Repubblica,
previo parere della Conferenza unificata e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta
giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.
6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi
del Centro nazionale di documentazione e analisi, la
relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza in Italia, nonche' lo schema del rapporto
previsto dall'art. 44 della citata Convenzione di New York.
7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art.
44 della citata Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo,
sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che
si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni.
8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la
cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il
Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua
competenza, un dettagliato programma di interventi, che
diviene parte integrante del piano nazionale d'azione,
indicando anche le risorse finanziarie destinate allo
scopo.».
«Art. 2 (Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia
e l'adolescenza). - 1. L'Osservatorio, presieduto dal
Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro
della solidarieta' sociale, e' composto da:
a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti
amministrazioni:
1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le
politiche della famiglia;
2) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le
politiche giovanili;
3) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le
pari opportunita';
4) Ministero della solidarieta' sociale;
5) Ministero della pubblica istruzione;
6) Ministero della salute;
7) Ministero degli affari esteri;
8) Ministero dell'interno;
9) Ministero della giustizia;
10) Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
11) Ministero dell'economia e delle finanze;
12) Ministero delle comunicazioni;
b) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di
Firenze;
c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT);
d) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
e) tre rappresentanti indicati dall'Associazione
nazionale comuni d'Italia;
f) un rappresentante dell'Unione province italiane;
g) un rappresentante dell'Unione nazionale delle
comunita' montane;
h) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;
i) un rappresentante della Societa' italiana di
pediatria;
l) un rappresentante per ciascuna delle
confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;
m) un rappresentante dell'Associazione giudici per i
minorenni;
n) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale
delle assistenti sociali (SUNAS);
o) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli
assistenti sociali;
p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli
psicologi;
q) un rappresentante dell'Associazione nazionale
degli avvocati per la famiglia e i minori;
r) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei
giornalisti;
s) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei
pedagogisti;
t) un rappresentante dell'Associazione nazionale
degli educatori professionali;
u) rappresentanti di organizzazioni del volontariato
e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e
dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro
della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche
per la famiglia, fino ad un massimo di otto;
v) esperti individuati con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la
famiglia, fino ad un massimo di otto;
z) il responsabile del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'art.
3, di seguito denominato: «Centro di documentazione e
analisi», ed il coordinatore delle attivita' scientifiche
di cui all'art. 7.
2. Alle attivita' di segreteria connesse con il
funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le
ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento
delle politiche per la famiglia e del Ministero della
solidarieta' sociale.
3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta
esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica
amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello
dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.».
«Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia e l'adolescenza). - 1.
L'Osservatorio di cui all'art. 1 si avvale di un Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del
Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il
Ministro della solidarieta' sociale possono stipulare
convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di
ricerca pubblici o privati che abbiano particolare
qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.
L'Osservatorio annualmente elabora il programma di
attivita' del Centro e ne definisce le priorita'.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali,
regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti
di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati
per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata
dei servizi pubblici, privati e del privato sociale,
compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse
destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e
locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi
comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva
provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da
altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e
dell'impatto della legislazione, anche non direttamente
destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive
dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 1, commi 6 e 7,
evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili
che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota
intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli
organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
particolare con istituti e associazioni operanti per la
tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il
bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente
regolamento il Centro intrattiene rapporti di scambio, di
studio e di ricerca con organismi europei ed
internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in
particolare, con il Centro di studi e ricerche per
l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni
unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre
1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.».
- Il d.lgs. 16 settembre 1996, n. 565, recante:
«Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino
della disciplina della gestione «Mutualita' pensioni» di
cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389», e' pubblicato nel
suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n.
256.
- Si riportano gli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54 e 55 del d.lgs. 11
aprile 2006, n. 198, recante: «Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246»:
«Art. 8 (Costituzione e componenti - Legge 10 aprile
1991, n. 125, art. 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7). - 1. Il
Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita'
di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito
della competenza statale, la rimozione dei comportamenti
discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che
limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso
al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di
carriera.
2. Il Comitato e' composto da:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con
funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
c) cinque componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori
economici, maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
d) un componente designato unitariamente dalle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano
nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e
dai movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano
nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari
opportunita' nel lavoro;
f) la consigliera o il consigliere nazionale di
parita' di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato,
senza diritto di voto:
a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e
sociologiche, con competenze in materia di lavoro;
b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei
Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, della giustizia, degli affari esteri, delle
attivita' produttive, del Dipartimento per la funzione
pubblica;
c) cinque dirigenti dei Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in rappresentanza delle Direzioni
generali del mercato del lavoro, della tutela delle
condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per
le politiche per l'orientamento e la formazione e per
l'innovazione tecnologica.
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni
e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente.
5. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito
dei suoi componenti.».
«Art. 9 (Convocazione e funzionamento - Legge 10 aprile
1991, n. 125, art. 5, commi 5 e 6). - 1. Il Comitato e'
convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta
meta' piu' uno dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera in ordine al proprio
funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della
segreteria tecnica di cui all'art. 11, nonche' in ordine
alle relative spese.».
«Art. 10 (Compiti del Comitato - Legge 10 aprile 1991,
n. 125, art. 6). - 1. Il Comitato adotta ogni iniziativa
utile, nell'ambito delle competenze statali, per il
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 8, comma 1,
ed in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative
all'attuazione degli obiettivi della parita' e delle pari
opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione vigente che direttamente incide sulle
condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla
necessita' di promuovere le pari opportunita' per le donne
nella formazione e nella vita lavorativa;
c) formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un
programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie
di progetti di azioni positive che intende promuovere, i
soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di
valutazione. Il programma e' diffuso dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale;
d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento
dei progetti di azioni positive e opera il controllo sui
progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e
l'esito finale;
e) elabora codici di comportamento diretti a
specificare le regole di condotta conformi alla parita' e
ad individuare le manifestazioni anche indirette delle
discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della
legislazione vigente in materia di parita';
g) propone soluzioni alle controversie collettive,
anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti
di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni
pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di
uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni,
della formazione e della promozione professionale, delle
condizioni di lavoro e retributive, stabilendo
eventualmente, su proposta del collegio istruttorio,
l'entita' del cofinanziamento di una quota dei costi
connessi alla loro attuazione;
h) puo' richiedere alla Direzione provinciale del
lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni
sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e
della promozione professionale;
i) promuove una adeguata rappresentanza di donne
negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in
materia di lavoro e formazione professionale.».
«Art. 11 (Collegio istruttorio e segreteria tecnica -
Legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 7). - 1. Per
l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla
rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei
pareri al Comitato di cui all'art. 8 e alle consigliere e
ai consiglieri di parita', e' istituito un collegio
istruttorio cosi' composto:
a) il vicepresidente del Comitato di cui all'art. 8,
che lo presiede;
b) un magistrato designato dal Ministero della
giustizia fra quelli addetti alle sezioni lavoro, di
legittimita' o di merito;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
d) gli esperti di cui all'art. 8, comma 3, lettera
a);
e) la consigliera o il consigliere di parita' di cui
all'art. 12.
2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio,
i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su
richiesta del Comitato di cui all'art. 8, possono essere
elevati a due.
3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa
ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio
istruttorio e' istituita la segreteria tecnica. Essa ha
compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del
Comitato ed e' composta da personale proveniente dalle
varie direzioni generali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, coordinato da un dirigente generale del
medesimo Ministero. La composizione della segreteria
tecnica e' determinata con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito il Comitato.
4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in
ordine alle proprie modalita' di organizzazione e di
funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono
costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato puo'
deliberare la stipula di convenzioni, nonche' avvalersi di
collaborazioni esterne:
a) per l'effettuazione di studi e ricerche;
b) per attivita' funzionali all'esercizio dei propri
compiti in materia di progetti di azioni positive previsti
dall'art. 10, comma 1, lettera d).».
«Art. 18 (Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei
consiglieri di parita' - decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 196, art. 9). - 1. Il Fondo nazionale per le
attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e'
alimentato dalle risorse di cui all'art. 47, comma 1,
lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni. Il Fondo e' destinato a
finanziare le spese relative alle attivita' della
consigliera o del consigliere nazionale di parita' e delle
consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di
parita', i compensi degli esperti eventualmente nominati ai
sensi dell'art. 19, comma 3, nonche' le spese relative alle
azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro
III, titolo I, capo III; finanzia altresi' le spese
relative al pagamento di compensi per indennita', rimborsi
e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed
ai consiglieri di parita', nonche' quelle per il
funzionamento e le attivita' della rete di cui all'art. 19
e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di
cui all'art. 16, comma 2, diversi da quelli relativi al
personale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari
opportunita', sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le
diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al trenta per cento e' riservata
all'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale
di parita' ed e' destinata a finanziare, oltre alle spese
relative alle attivita' ed ai compensi dello stesso, le
spese relative al funzionamento ed ai programmi di
attivita' della rete delle consigliere e dei consiglieri di
parita' di cui all'art. 19;
b) la restante quota del settanta per cento e'
destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse
sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla
commissione interministeriale di cui al comma 4.
3. La ripartizione delle risorse e' comunque effettuata
in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero
delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di
indicatori che considerano i differenziali demografici ed
occupazionali, di genere e territoriali, nonche' in base
alla capacita' di spesa dimostrata negli esercizi
finanziari precedenti.
4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali opera la commissione interministeriale per la
gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione e'
composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di
parita' o da un delegato scelto all'interno della rete di
cui all'art. 19, dal vicepresidente del Comitato nazionale
di cui all'art. 8, da un rappresentante della Direzione
generale del mercato del lavoro, da tre rappresentanti del
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' da tre rappresentanti della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla
proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse
del Fondo ad esse assegnata, nonche' all'approvazione dei
progetti e dei programmi della rete di cui all'art. 19.
L'attivita' della commissione non comporta oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica.
5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si
applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano
il Fondo per l'occupazione.».
«Art. 19 (Rete nazionale delle consigliere e dei
consiglieri di parita' - decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 196, art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5). - 1. La rete
nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita',
coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di
parita', opera al fine di rafforzare le funzioni delle
consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere
l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di
informazioni, esperienze e buone prassi.
2. La rete nazionale si riunisce almeno due volte
l'anno su convocazione e sotto la presidenza della
consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni
partecipano il vice presidente del Comitato nazionale di
parita' di cui all'art. 8, e un rappresentante designato
dal Ministro per le pari opportunita'.
3. Per l'espletamento dei propri compiti la rete
nazionale puo' avvalersi, oltre che del Collegio
istruttorio di cui all'art. 11, anche di esperte o esperti,
nei settori di competenza delle consigliere e dei
consiglieri di parita', di particolare e comprovata
qualificazione professionale. L'incarico di esperta o
esperto viene conferito su indicazione della consigliera o
del consigliere nazionale di parita' dalla competente
Direzione generale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4. L'entita' delle risorse necessarie al funzionamento
della rete nazionale e all'espletamento dei relativi
compiti, e' determinata con il decreto di cui all'art. 18,
comma 2.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il
consigliere nazionale di parita' elabora, anche sulla base
dei rapporti di cui all'art. 15, comma 5, un rapporto al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
per le pari opportunita' sulla propria attivita' e su
quella svolta dalla rete nazionale. Si applica quanto
previsto nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 15 in
caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.».
«Art. 20 (Relazione al Parlamento - decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 196, art. 4, comma 6). - 1. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, anche sulla base del
rapporto di cui all'art. 19, comma 5, nonche' delle
indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parita',
presenta in Parlamento, almeno ogni due anni, d'intesa con
il Ministro per le pari opportunita', una relazione
contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione
della legislazione in materia di parita' e pari
opportunita' nel lavoro e sulla valutazione degli effetti
delle disposizioni del presente decreto.».
«Art. 43 (Promozione delle azioni positive - Legge 10
aprile 1991, n. 125, art. 1, comma 3). - 1. Le azioni
positive di cui all'art. 42 possono essere promosse dal
Comitato di cui all'art. 8 e dalle consigliere e dai
consiglieri di parita' di cui all'art. 12, dai centri per
la parita' e le pari opportunita' a livello nazionale,
locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di
lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione
professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali, anche su proposta delle rappresentanze
sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del
personale di cui all'art. 42 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.».
«Art. 44 (Finanziamento - Legge 10 aprile 1991, n. 125,
art. 2, commi 1, 2, 4 e 5). - 1. A partire dal 1° ottobre
ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro
pubblici e privati, i centri di formazione professionale
accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali
nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al
rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi
all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in
base al programma-obiettivo di cui all'art. 10, comma 1,
lettera c).
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Comitato di cui all'art. 8, ammette i progetti
di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo
stesso provvedimento, autorizza le relative spese.
L'attuazione dei progetti di cui al comma 1, deve comunque
avere inizio entro due mesi dal rilascio
dell'autorizzazione.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro
con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza
nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.
4. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla
realizzazione di programmi o progetti di azioni positive,
ad eccezione di quelli di cui all'art. 45, e' subordinato
al parere del Comitato di cui all'art. 8.».
«Art. 45 (Finanziamento delle azioni positive
realizzate mediante la formazione professionale - Legge 10
aprile 1991, n. 125, art. 3). - 1. Al finanziamento dei
progetti di formazione finalizzati al perseguimento
dell'obiettivo di cui all'art. 42, comma 1, autorizzati
secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal
Fondo sociale europeo, e' destinata una quota del Fondo di
rotazione istituito dall'art. 25 della stessa legge,
determinata annualmente con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
2. La finalizzazione dei progetti di formazione al
perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 42, comma 1,
viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui
l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione
regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto
accertamento provvede il Comitato di cui all'art. 8.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 e'
ripartita tra le regioni in misura proporzionale
all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti
approvati.».
«Art. 46 (Rapporto sulla situazione del personale -
Legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 9, commi 1, 2, 3 e 4). -
1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento
dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni
due anni sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta.
2. Il rapporto di cui al comma 1 e' trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita'.
3. Il rapporto e' redatto in conformita' alle
indicazioni definite nell'ambito delle specificazioni di
cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con proprio decreto.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui
al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione
regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di
cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro
sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le
sanzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi piu' gravi
puo' essere disposta la sospensione per un anno dei
benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.».
«Art. 47 (Richieste di rimborso degli oneri finanziari
connessi all'attuazione di progetti di azioni positive -
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, art. 10, comma
1). - 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle pari opportunita' e su indicazione del Comitato di
cui all'art. 8, determina, con apposito decreto, eventuali
modifiche nelle modalita' di presentazione delle richieste
di cui all'art. 45, comma 1, nelle procedure di valutazione
di verifica e di erogazione, nonche' nei requisiti di
onorabilita' che i soggetti richiedenti devono possedere.
2. La mancata attuazione del progetto comporta la
decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme
eventualmente gia' riscosse. In caso di attuazione
parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non
attuata, la cui valutazione e' effettuata in base ai
criteri determinati dal decreto di cui al comma 1.».
«Art. 48 (Azioni positive nelle pubbliche
amministrazioni - decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
196, art. 7, comma 5). - 1. Ai sensi degli articoli 1,
comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni
e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli
organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in
mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del
comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in
relazione alla sfera operativa della rispettiva attivita',
il Comitato di cui all'art. 10, e la consigliera o il
consigliere nazionale di parita', ovvero il Comitato per le
pari opportunita' eventualmente previsto dal contratto
collettivo e la consigliera o il consigliere di parita'
territorialmente competente, predispongono piani di azioni
positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito
rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' di
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra
l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne
nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono
sottorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera
d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile
nelle attivita' e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste
un divario fra generi non inferiore a due terzi.
A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto
di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e
preparazione professionale tra candidati di sesso diverso,
l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile e'
accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I
piani di cui al presente art. hanno durata triennale. In
caso di mancato adempimento si applica l'art. 6, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
«Art. 52 (Principi in materia di azioni positive per
l'imprenditoria femminile - legge 25 febbraio 1992, n. 215,
art. 1, commi 1 e 2). - 1. Il presente capo indica i
principi generali volti a promuovere l'uguaglianza
sostanziale e le pari opportunita' tra uomini e donne
nell'attivita' economica e imprenditoriale, e, in
particolare, i principi diretti a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e
qualificare la professionalita' delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a
conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la
gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione
o a prevalente partecipazione femminile nei comparti piu'
innovativi dei diversi settori produttivi.».
«Art. 53 (Principi in materia di beneficiari delle
azioni positive - legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 2,
comma 1). - 1. I principi in materia di azioni positive per
l'imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti
soggetti:
a) le societa' cooperative e le societa' di persone,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da
donne, le societa' di capitali le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due
terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano
costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le
imprese individuali gestite da donne, che operino nei
settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura,
del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni,
gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a
capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e
gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione
imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza
tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore
al settanta per cento a donne.».
«Art. 54 (Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile
- legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 3, comma 1). - 1. A
valere sulle disponibilita' del Fondo, istituito con l'art.
3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con
apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle attivita' produttive, possono essere
concesse ai soggetti indicati all'art. 53, comma 1, lettera
a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento
anche comunitario, le agevolazioni previste dalla
disciplina vigente:
a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio
o per l'acquisto di attivita' commerciali e turistiche o di
attivita' nel settore dell'industria, dell'artigianato, del
commercio o dei servizi, nonche' per i progetti aziendali
connessi all'introduzione di qualificazione e di
innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati
all'aumento della produttivita', all'innovazione
organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla
ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti,
all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di
gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo
di sistemi di qualita'.
2. Ai soggetti di cui all'art. 53, comma 1, lettera b),
possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute
per le attivita' ivi previste.».
«Art. 55 (Relazione al Parlamento - legge 25 febbraio
1992, n. 215, art. 11). - 1. Il Ministro delle attivita'
produttive verifica lo stato di attuazione dei principi di
cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione
annuale al Parlamento.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 101, recante: «Regolamento per il
riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile,
operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari
opportunita', a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 luglio 2007, n. 16.
- Si riporta il comma 22-bis dell'art. 1, del citato
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:
«22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione opera in
posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per
il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente
applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata
professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti e i componenti della
segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa
o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi
ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita' si utilizza
lo stanziamento di cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto
del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri si provvede, altresi', al riordino
delle funzioni e delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle
funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione
delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6
luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la
funzionalita' del CIPE, l'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi',
all'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria
tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente
tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.».
- Si riporta il testo dei commi 12, 14 e 15 dell'art.
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante:
«Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»:
«12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino
normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui all'art.
107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua le disposizioni legislative
statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione
finale.
13. (Omissis).
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che
individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto
dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di
abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano
comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante:
«Misure urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Strumenti di semplificazione e qualita',
nonche' di monitoraggio e valutazione della regolazione). -
1. L'attivita' di indirizzo e la guida strategica delle
politiche di semplificazione e di qualita' della
regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005,
n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di
indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da
lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro. Possono essere invitati a
partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto
della discussione, altri componenti del Governo, esponenti
di autorita' regionali e locali e delle associazioni di
categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del
Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato d.lgs. n.
300 del 1999:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15
marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione
dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del
personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato
in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5 e 29 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto», come modificati dalla presente
legge:
«Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, puo'
delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via
esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un
Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorita'
delegata».
2. (Abrogato).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e'
costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle
modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo
restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento
avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, non e' richiesto il parere del Consiglio dei
Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al
presente articolo al Ministro senza portafoglio.».
«Art. 5 (Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di
consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e
sulle finalita' generali della politica dell'informazione
per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli
obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della
politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla
ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i
servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi
bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ed e' composto dall'Autorita'
delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri,
dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal
Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di
segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a
seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri
componenti del Consiglio dei Ministri, i direttori
dell'AISE e dell'AISI, nonche' altre autorita' civili e
militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria
la presenza in relazione alle questioni da trattare.».
«Art. 29 (Norme di contabilita' e disposizioni
finanziarie). - 1. Nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita
un'apposita unita' previsionale di base per le spese del
Sistema di informazione per la sicurezza.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CISR,
sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI,
ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al
comma 1 e stabilisce, altresi', le somme da destinare ai
fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e
delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la
stessa procedura, e' data comunicazione al Comitato
parlamentare di cui all'art. 30.
3. Il regolamento di contabilita' del DIS e dei servizi
di informazione per la sicurezza e' approvato, sentito il
Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle
norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto
dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle
seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono
distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il
bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per
DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei
responsabili delle strutture stesse, per la parte di
rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di
cui alla lettera a) sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del CISR;
c) il bilancio consuntivo e' inviato per il controllo
della legittimita' e regolarita' della gestione, insieme
con la relazione annuale dell'organo di controllo interno,
ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il
DIS, organizzato ai sensi dell'art. 98 del testo unico di
cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in
deroga alle norme richiamate dall'art. 10, comma 10, della
legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio e'
competente per l'istruttoria relativa al controllo di
legittimita' su atti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20;
d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono
assoggettati al controllo preventivo di un ufficio
distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio
e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) i componenti degli uffici distaccati della Corte
dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alle lettere
c) e d), singolarmente designati, rispettivamente, dal
Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, sono tenuti al rispetto del
segreto;
f) gli atti di gestione delle spese riservate sono
adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei
servizi di informazione per la sicurezza, che presentano
uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale
annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri;
g) il consuntivo della gestione finanziaria delle
spese ordinarie e' trasmesso, insieme con la relazione
della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui
all'art. 30, al quale e' presentata, altresi', nella
relazione semestrale di cui all'art. 33, comma 1,
un'informativa sulle singole linee essenziali della
gestione finanziaria delle spese riservate; la
documentazione delle spese riservate, senza indicazioni
nominative, e' conservata negli archivi storici di cui
all'art. 10, comma 1, lettera d).
4. Un apposito regolamento definisce le procedure per
la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di
beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal
comma 5 del presente articolo. Sono altresi' individuati i
lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per
importi di valore, possono essere effettuati in economia o
a trattativa privata.
5. E' abrogato il comma 8 dell'art. 17 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 12
giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, recante: «Modificazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione
del Governo», come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione
con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i
singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere
attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e
qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di
quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su
richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il
loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa
retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in
deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai
rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non
oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a
carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di
amministrazioni dello Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali
contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi
ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed
ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,
non oltre il massimo di trenta unita' aggiuntive per
ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunque
apicale delle regioni, delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni, gli organi competenti
deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi
precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo
accoglimento.
4. All'attuazione del presente art. si provvede nel
rispetto di quanto previsto, dall'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in
materia di programmazione delle assunzioni del personale
delle amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 15 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per
l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il
presente decreto demanda agli organi di Governo sono di
competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato
generale dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale sono di competenza dei
segretari generali dei predetti istituti.».



 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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