Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 luglio 2008
Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Franciacorta», in Curtefranca e modifica del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
e per la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1995 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del Franciacorta, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» e della variazione della medesima denominazione in «Curtefranca»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 3 marzo 2008;
Viste le istanze e controdeduzioni avverso il citato parere presentate dagli interessati, con le quali, in particolare, gli istanti hanno mostrato la propria contrarieta' alla variazione del nome «Terre di Franciacorta» in «Curtefranca»;
Visto il parere del citato Comitato nazionale espresso nella riunione del 15 maggio 2008 sulle predette istanze e controdeduzioni, con il quale in particolare sono state respinte le medesime istanze, fatto salvo che, su espressa richiesta della Regione Lombardia nell'ambito della riunione in questione, il Comitato ha espresso parere favorevole alla coesistenza della D.O.C. «Terre di Franciacorta» e della D.O.C. «Curtefranca» per un periodo transitorio di due anni;
Vista la documentazione con la quale il citato Consorzio per la tutela del Franciacorta, titolare del marchio «Curtefranca», assicura la gestione di detto marchio conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di produzione allegato al presente decreto, e si dichiara disponibile a cederlo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, rinunciando a qualsiasi diritto sullo stesso qualora per il citato Consorzio venga meno l'incarico di vigilanza, di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2005, e in qualunque caso il Ministero lo richieda ai fini della corretta gestione della denominazione;
Vista la nota della regione Lombardia con la quale, in conformita' al parere del Comitato vini espresso nella citata riunione del 15 maggio 2008, viene formalizzata la richiesta di prevedere, per due campagne vendemmiali 2008/2009 e 2009/2010, la possibilita' di coesistenza della denominazione «Terre di Franciacorta» con la denominazione «Curtefranca» in alternativa tra loro, al fine di consentire ai produttori interessati tempi congrui per l'adeguamento dei loro piani commerciali;
Vista la nota del Consorzio per la tutela del Franciacorta con la quale si comunica l'accettazione della possibilita' di coesistenza, per un periodo di due vendemmie, della denominazione «Terre di Franciacorta» con la denominazione «Curterfranca», in alternativa tra loro;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», in conformita' ai citati pareri del Comitato, nonche' di prevedere talune disposizioni transitorie;
Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», riconosciuta con decreto ministeriale 1° settembre 1995 e successive modifiche, e' modificata in «Curtefranca».
2. Il disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Terre di Franciacorta», di cui al citato decreto 1° settembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dall'annesso disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Curtefranca», le cui disposizioni entrano in vigore dalla campagna vendemmiale 2008/2009.
 
Art. 2.

1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca».
2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, la base ampelografica dei vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della D.O.C. dei vini «Curtefranca» deve essere adeguata entro la decima vendemmia a decorrere dall'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione. E' inoltre consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente, purche' tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella prevista dall'annesso disciplinare di produzione. Sino alla citata scadenza, i predetti vigneti, iscritti a titolo transitorio all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Curtefranca», potranno usufruire della denominazione di origine controllata «Curtefranca».
3. Allo scadere del periodo transitorio di cui al precedente comma 2, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo.
 
Art. 3.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentito, limitatamente alle produzioni derivanti dalle campagne vendemmiali 2008/2009 e 2009/2010, la coesistenza della denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», in alternativa alla denominazione di origine controllata «Curtefranca», purche' i produttori interessati effettuino la relativa scelta al momento della denuncia di produzione delle relative uve D.O.C.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto la denominazione di origine controllata «Curtefranca» puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini D.O.C. «Terre di Franciacorta», di cui al citato decreto 1° settembre 1995 e successive modifiche, provenienti dalle campagne vendemmiali 2007/2008 e precedenti, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare, fatta salva la deroga di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della D.O.C. in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
 
Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Curtefranca» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2008
Il direttore generale: Deserti
 
Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «CURTEFRANCA»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Curtefranca»" e' riservata ai vini tranquilli che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Curtefranca»" bianco;
«Curtefranca»" rosso.
Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
1. «Curtefranca»" bianco:
Chardonnay per un minimo del 50%.
Possono inoltre concorrere fino a un massimo del 50% le uve Pinot bianco e/o Pinot nero;
2. «Curtefranca» rosso:
Cabernet franc e/o Carmenere per un minimo del 20%;
Merlot per un minimo del 25%;
Cabernet Sauvignon da un minimo del 10% ad un massimo del 35%.
Possono inoltre concorrere alla produzione del «Curtefranca» rosso anche le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia fino ad un massimo del 15%, con esclusione dei vitigni aromatici.
Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Curtefranca»" comprende per intero i territori dei seguenti comuni:
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonche' la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago San Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.
Tale zona e' cosi' delimitata:
Dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la ex strada statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la ex strada statale n. 11 che segue verso est passando la localita' Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a localita' Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9 - 138,8 - 140,2 - 150 - 160 - 157,9, fino ad incontrare la strada Brescia- Cellatica che segue in direzione Cellatica.
Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago d'Iseo fino a Paratico.
2. Dalla zona di produzione come sopra delimitata, e' escluso il seguente territorio:
partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimita' dell'Autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9 - 188 - 195,2 intersecando cosi' la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3 - 189,5 - 187,5 - 198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si e' partiti.
Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Curtefranca»" devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Per la produzione di tutti i vini «Curtefranca» sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, come delimitati nel precedente art. 3, punto 2 e tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 500 mt s.l.m.
2. Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura adatta al sistema di allevamento, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato). Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
3. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4. La produzione massima di uva rivendicabile per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, e i rispettivi titoli alcolometrici volumici minimi naturali devono essere i seguenti:

=====================================================================
| ton/ha | vol % ===================================================================== Curtefranca bianco | 11 | 10,5 Curtefranca rosso | 10 | 10,5 Curtefranca bianco con menzione vigna | 9 | 11,5 Curtefranca rosso con menzione vigna | 8 | 12,0

La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse in cantina devono essere eseguiti in modo da non compromettere l'integrita' degli acini.
5. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2.50 m, ad eccezione di zone terrazzate ad elevata pendenza la cui densita' non potra' essere inferiore a 2500 ceppi. La quantita' di uva rivendicabile, per i primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all'impianto del vigneto, e' inferiore al massimo stabilito dal disciplinare e di seguito definita:
primo anno zero;
secondo anno 4,4 ton/ha.
I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati anche in annate eccezionalmente favorevoli mediante un'accurata cernita delle uve, fermo restando la possibilita' di un supero di produzione del 20% che potra' essere impiegato per la produzione di IGT Sebino".
6. La Regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, puo' stabilire un limite massimo, di uva per ettaro e di ettolitri per quintale di uva, diverso da quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca»" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte ricompresi nel perimetro delimitato.
3. L'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuati solo nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Brescia, a condizione che le ditte interessate dimostrino la tradizionalita' di tali operazioni.
4. La resa massima dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca»" e' del 68%.
5. Le eventuali eccedenze, purche' fino a un massimo del 5% del vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata ma potranno essere impiegate per la produzione di IGT Sebino". Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e potra' essere destinato ad IGT Sebino".
6. Le uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita Franciacorta" potranno essere rivendicate con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'albo dei vigneti, anche per il vino a denominazione di origine controllata «Curtefranca»" bianco, ma non viceversa.
7. E' consentito che a seguito della scelta di cantina, da effettuarsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo di tiraggio, il vino a denominazione di origine controllata e garantita Franciacorta" passi a vino tranquillo a denominazione di origine controllata «Curtefranca» bianco o all'indicazione geografica tipica Sebino"bianco, ma non viceversa, purche' detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» o dell'indicazione geografica tipica Sebino.
8. I seguenti vini, «Curtefranca»" bianco e rosso con menzione vigna, devono essere sottoposti a un periodo minimo di elaborazione cosi' definito:

=====================================================================
(mesi) | passaggio in legno | affinamento in bottiglia ===================================================================== Curtefranca bianco | facoltativo | 3 Curtefranca rosso | 8 | 6

9. Per vini di cui all'art. 1 la commercializzazione e' consentita soltanto dopo un periodo di affinamento, a partire dalla data di inizio vendemmia stabilita con decreto della regione Lombardia. Per tale motivo l'immissione al consumo non puo' essere antecedente alle date di seguito indicate:
Curtefranca bianco - 1° febbraio
Curtefranca bianco vigna - 1° settembre
(anno successivo alla vendemmia
Curtefranca rosso - 1° luglio
(anno successivo alla vendemmia)
Curtefranca rosso vigna - 1° settembre
(due anni successivi alla vendemmia).
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca»" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Curtefranca»" bianco:
colore: paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, floreale, caratteristico;
sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Curtefranca»" rosso:
colore: rosso vivo con riflessi rubino brillanti,;
odore: fruttato caratteristico, eventualmente erbaceo;
sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
2. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca»", con la menzione vigna" seguita dal toponimo all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Curtefranca»" bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;
odore: delicato, fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, intenso, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Curtefranca»" rosso:
colore: rosso intenso con riflessi granati;
odore: etereo, intenso, caratteristico con sfumature fruttate ed eventualmente erbacee;
sapore: asciutto di corpo vellutato, complesso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
3. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidita' totale e all'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.
Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, fatte salve quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e simili.
2. Nella designazione e presentazione dei vini «Curtefranca»" e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonche' a marchi privati non aventi significato laudativo purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore e nel rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione vigna" seguita dal toponimo deve essere riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione «Curtefranca»" che della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata". In tal caso e' vietato fare riferimento al colore (bianco o rosso).
3. E' consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare anche l'attivita' dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.
4. Alle condizioni previste dal presente disciplinare e nella presentazione e designazione dei vini «Curtefranca»", la menzione vigna" seguita dal toponimo senza alcuna interposizione di altri termini puo' essere utilizzata soltanto ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 164/1992.
5. E' vietato l'uso d'indicazioni geografiche, finche' non opportunamente previste in lista positiva, facente parte integrante del disciplinare di produzione, che facciano riferimento a frazioni, comuni, localita' o sottozone, comprese nella zona di cui agli articoli 3 e 5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici e quelli di vigna.
6. La specificazione tradizionale denominazione di origine controllata", deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione «Curtefranca»" senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.
7. Nella presentazione e designazione del prodotto i termini bianco e rosso sono facoltativi; se espressi, seguono immediatamente al di sotto sia la denominazione «Curtefranca»", che la specificazione denominazione di origine controllata" e devono sempre figurare con caratteri di stampa di altezza e dimensione non superiore a due terzi di quelli usati per la denominazione.
8. Sulle etichette delle bottiglie contenenti i vini di cui all'art. 1 deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca»" possono essere commercializzati in contenitori di capacita' massima di 12 litri. I vini «Curtefranca»" con la menzione vigna" seguita dal toponimo, devono essere posti in vendita solo in recipienti di capacita' inferiore e/o uguale a 5 litri.
Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca»", devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro, con tappo raso bocca o con tappo di vetro. Eammesso per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,250 litri, il tappo a vite e/o a strappo.
 
Allegato A

----> Vedere Allegato a pag. 30 <----
 
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