Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 luglio 2008
Modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sebino».

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo agroalimentare per la qualita'
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Sebino» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del Franciacorta, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Sebino»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Sebino » pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 3 marzo 2008;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sebino», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Ritenuto altresi' di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della i.g.t. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Sebino» riconosciuta con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2008/2009.
 
Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009 i vini a indicazione geografica tipica «Sebino», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne della i.g.t. «Sebino», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.
 
Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore, in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.
 
Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Sebino», e' tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a i.g.t. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie dei vini a i.g.t. «Sebino» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato «A».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2008
Il direttore generale: Deserti
 
Annesso

Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
«SEBINO»

Art. 1.

Tipologia dei vini

1. L'indicazione geografica tipica «Sebino» e' riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco
rosso;
novello;
passito. e con il nome di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Carmenere, Nebbiolo, Barbera.
Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
1.1 «Sebino» bianco: deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia.
1.2 «Sebino» rosso: deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia.
1.3 «Sebino» novello: deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia.
1.4 «Sebino» passito; deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia.
2. «Sebino», accompagnato da uno dei seguenti nomi di vitigno:
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Carmenere, Nebbiolo e Barbera purche' ottenuto per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini, le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica Sebino comprende l'intero territorio comunale di Capriolo, Paratico, Palazzolo sull'Oglio, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Gussago, Coccaglio, Cologne, Rovato, Cazzago S. Martino, Brione, e la parte ovest del territorio comunale di Brescia, meglio identificato come zona della collina di S. Anna, fra il confine comunale di Brescia, a sud la ex s.s. n. 11 e la strada provinciale per il paese di Cellatica ad est, fino ad innestarsi prima sul confine amministrativo del comune di Cellatica il cui territorio comunale e' escluso dalla delimitazione e poi il confine del comune di Gussago.
Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
2. La produzione massima di uva per ettaro, in vigneto con coltura specializzata, per i vini ad indicazione geografica tipica «Sebino» non deve essere superiore a:
2.1 Bianco: 13 tonnellate;
2.2 Rosso: 13 tonnellate;
2.3 Novello: 13 tonnellate;
2.4 Passito: 13 tonnellate;
2.5 con nome di vitigno: 13 tonnellate.
3. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sebino» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
3.1 Bianco: 10%;
3.2 Rosso: 10%;
3.3 Novello: 10%;
3.4 con nome di vitigno: 10,5%.
Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore a:
bianco 70%;
rosso 70%;
novello 70%;
passito 50%;
con nome di vitigno 70%.
Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini ad indicazione geografica tipica «Sebino», all'atto dell'immissione al consumo devono avere:
6.1 bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;
6.2 rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;
6.3 novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;
6.4 passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo 14%;
6.5 con nome di vitigno: titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%.
Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Alla indicazione geografica tipica «Sebino» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati perche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Sebino» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
Art. 8.

Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi in commercio in contenitori di qualunque capacita' prevista per legge.
Tutti i vini di cui all'art. 1, se confezionati in recipienti inferiori a 5 litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro.

Allegato A

----> Vedere Alleghato a pag. 25 <----
 
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