Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 11 dicembre 2007 |
Disposizioni attuative dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e FEASR; Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 ottobre 2006, recante riconoscimento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005; Vista la nota dell'AGEA - Area coordinamento n. ACIU.2007.874 del 25 ottobre 2007 con la quale si chiede alla Commissione europea di valutare le procedure di utilizzo dei versamenti FEASR e la nota di risposta della Commissione europea - DG agricoltura e dello sviluppo rurale n. AGR. 28959 del 12 novembre 2007 con la quale la Commissione ha indicato che non ha osservazioni da fare sulle procedure di utilizzazione dei fondi FEASR; Ritenuto che e' opportuno individuare l'organismo competente per la determinazione delle assegnazioni mensili dei fondi corrispondenti alle quote di finanziamento comunitario e cofinanziamento nazionale spettanti a ciascun organismo pagatore tenuto conto delle previsioni mensili di spesa dagli stessi formulate; Decreta:
Art. 1.
Nei limiti di spesa determinati dal piano di finanziamento di ciascun programma di sviluppo rurale, di cui all'art. 15 del regolamento (CE) n. 883/2006, l'AGEA, in qualita' di organismo di coordinamento, e' competente a determinare le assegnazioni mensili dei fondi comunitari e nazionali spettanti a ciascun organismo pagatore riconosciuto, tenuto conto delle previsioni di spesa mensili dagli stessi formulate. |
| Art. 2.
Le richieste di assegnazione dei fondi, di cui all'art. i, sono inoltrate mensilmente dall'organismo di coordinamento al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, che provvede, sulla base delle stesse, ad erogare agli organismi pagatori le somme pervenute dalla UE e le corrispondenti quote di cofinanziamento statale a carico della legge n. 183/1987. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2007 Il Ministro: De Castro |
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