Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2008 |
Proroga dello stato di emergenza in relazione, rispettivamente, all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonche' al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006 con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Ischia, in relazione all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 maggio 2007, lo stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2008, con il quale sono stati da ultimo prorogati, fino al 30 giugno 2008, gli stati di emergenza in relazione all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonche' al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino; Considerato che le predette dichiarazioni degli stati di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che, per intensita' ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Vista la nota del 1° luglio 2008 del Presidente della regione Campania - Commissario delegato, nella quale si chiede di prorogare gli stati d'emergenza nel territorio della predetta regione in relazione ai sopra descritti contesti di criticita' in atto; Vista la nota del 25 giugno 2008 con cui la struttura commissariale per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania, istituita ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007, ha fornito una relazione concernente lo stato di attuazione delle iniziative programmate per contrastare i contesti di criticita' in rassegna; Considerato che le attivita' dirette al superamento dei fenomeni calamitosi di cui trattasi sono tuttora in corso di completamento, con conseguente necessita' di consentirne la prosecuzione per il definitivo rientro nell'ordinario; Ritenuto che le predette situazioni emergenziali persistono, e che quindi ricorrono, nelle fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 2008; Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, sono prorogati, fino al 31 dicembre 2008, gli stati di emergenza in relazione, rispettivamente, all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonche' al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2008 Il Presidente: Berlusconi |
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