Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2008, n. 120
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante attuazione della direttiva 2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2006, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che consente, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore, di apportare correzioni ed integrazioni ai decreti legislativi ivi previsti;
Considerata la necessita' di apportare al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, correzioni e integrazioni volte a precisarne, in aderenza alla citata direttiva 2004/107/CE, alcune modalita' applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo
3 agosto 2007, n. 152

1. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, la parola: «spaziale» e' soppressa e le parole: «e dei modelli» sono sostituite dalle seguenti: «o sulla base dei modelli».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono inferiori al rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati le regioni e le province autonome assicurano che i livelli di detti inquinanti si mantengano inferiori al rispettivo valore obiettivo e si adoperano per mantenere il migliore stato di qualita' dell'aria compatibilmente con le esigenze dello sviluppo sostenibile.»;
b) al comma 3, le parole: «in conformita' alle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al comma 2 il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, conformemente alle previsioni dell'allegato III, paragrafo II, e dell'allegato IV, paragrafo I.».
4. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2008»;
b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle deposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla trasmissione di tali dati alla Commissione europea secondo quanto previsto al comma 8».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «,anche in via delegata,» sono soppresse.
6. L'allegato I al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, e' sostituito dal seguente allegato:

«Allegato I
(previsto all'art. 3, comma 1)

Valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio il nichel e il
benzo(a)pirene

=====================================================================
Inquinante | Valore obiettivo [1] =====================================================================
Arsenico | 6,0 ng/m3
Cadmio | 5,0 ng/m3
Nichel | 20,0 ng/m3
Benzo(a)pirene | 1,0 ng/m3

[1] Il valore obiettivo e' riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile»
7. All'allegato II, paragrafo II, punto 2, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni» e' sostituito dal seguente: «con le informazioni derivanti dagli inventari delle emissioni e delle tecniche di modellizzazione».
8. All'allegato III, paragrafo II, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, lettera a), le parole: «presso le aree» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree»;
b) al punto 1, lettera b), dopo la parola: «popolazione» sono inserite le seguenti: «in generale»;
c) al punto 3, le parole: «L'area di rappresentativita» sono sostituite dalle seguenti: «In via ordinaria, l'area di rappresentativita»;
d) al punto 5, secondo periodo, le parole: «installata, negli stessi siti,» sono sostituite dalle seguenti: «installata, con riferimento agli stessi siti,» e la parola: «sottovento» e' sostituita dalla seguente: «sopravento».
9. All'allegato III, paragrafo III, punto 2, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «sull'ambiente esterno» sono soppresse e dopo le parole: «pianificazione territoriale» sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri vincoli imposti dalla legge».
10. All'allegato III, paragrafo IV, secondo periodo, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, dopo la parola: «documentazione» sono aggiunte le seguenti: «in modo da garantire che i criteri di selezione restino validi nel tempo».
11. All'allegato IV, paragrafo I, punto 3, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, dopo le parole: «percentuali di incertezza» sono inserite le seguenti: «riportate in tabella».
12. All'allegato V del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Metodi di riferimento per la valutazione dei livelli degli inquinanti»;
b) al punto 2.1. il periodo da: «,o il metodo previsto dalla norma ISO 12884:2000» fino a: «liquid cromatography» e' soppresso;
c) ai punti 4 e 5, le parole: «dei tassi di» sono sostituite dalla seguente: «della»;
d) al punto 7, le parole: «le procedure», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «le procedure di prova».
13. All'appendice I del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, al punto 3.1, la parola: «Alconox» e' sostituita dalla seguente: «Detergente» e al punto 4.2, ultimo capoverso, la parola: «concentrazione» e' sostituita dalla seguente: «quantita».
14. All'appendice II del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio»;
b) al punto 4, la parola: «Swagelook» e' sostituita dalle seguenti: «per tubi in teflon»;
c) al punto 5.12, le parole: «(Merk cod. 1.06839.1000)» e le parole: «tipo swagelook» sono soppresse; le parole: «lo swagelook» sono sostituite dalle seguenti: «il raccordo» e la parola: «swagelook» e' sostituita dalla seguente: «raccordo».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo
limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di
principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2007,
n. 213, S.O.
- L'art. 1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n.
29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio
2006, n. 32, S.O., cosi' recita:
«5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella
troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di
lavoro;
b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa
direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente
che puo' avere effetti dannosi sulla salute umana o
sull'ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un
inquinante o deposito di questo su una superficie in un
dato periodo di tempo;
d) valore obiettivo: concentrazione nell'aria
ambiente stabilita al fine di evitare, prevenire o ridurre
effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, il cui
raggiungimento, entro un dato termine, deve essere
perseguito mediante tutte le misure a tale fine necessarie
che non comportano costi sproporzionati;
e) deposizione totale: massa totale di sostanze
inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, e'
trasferita dall'atmosfera al suolo, alla vegetazione,
all'acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di
superficie;
f) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai
sensi e ai fini del presente decreto;
g) agglomerato: zona con una popolazione superiore a
250.000 abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a
250.000 abitanti, con una densita' di popolazione per km2
tale da richiedere, secondo la regione competente per
territorio, l'applicazione delle disposizioni del presente
decreto riferite agli agglomerati;
h) area di superamento: area, ricadente all'interno
di una zona o di un agglomerato, nella quale e' stato
rilevato il superamento del valore obiettivo; tale area e'
individuata sulla base della rappresentativita' delle
misurazioni fisse o indicative o sulla base dei modelli di
diffusione degli inquinanti;
i) misurazioni fisse: misurazioni dei livelli degli
inquinanti effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi
di campionamento continuo o discontinuo, eccettuate le
misurazioni indicative;
l) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli
degli inquinanti effettuate con una regolarita' ridotta,
alle condizioni stabilite nell'allegato IV, sezione I, in
stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento o
mediante laboratori mobili o, in relazione al mercurio,
metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento
diffusivo;
m) idrocarburi policiclici aromatici: composti
organici con due o piu' anelli aromatici fusi, formati
interamente da carbonio e idrogeno;
n) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio
elementare (Hg0) e mercurio gassoso reattivo.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152, come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 3 (Perseguimento del valore obiettivo). - 1.
L'allegato I stabilisce i valori obiettivo relativi
all'arsenico, al cadmio, al nichel ed al benzo(a)pirene.
2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla
base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 4, le
zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di
cui al comma 1 sono inferiori al rispettivo valore
obiettivo. In tali zone e agglomerati le regioni e le
province autonome assicurano che i livelli di detti
inquinanti si mantengano inferiori al rispettivo valore
obiettivo e si adoperano per mantenere il migliore stato di
qualita' dell'aria compatibilmente con le esigenze dello
sviluppo sostenibile.
3. Le regioni e le province autonome individuano, sulla
base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 4, le
zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di
cui al comma 1 superano il rispettivo valore obiettivo,
evidenziando le aree di superamento e le fonti che
contribuiscono al superamento.
4. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 3 le
regioni e le province autonome adottano, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente, le misure che
non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire
il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre
2012, con priorita' per le misure che intervengono sulle
principali fonti di emissione. Il perseguimento del valore
obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni
piu' rigorose di quelle connesse all'applicazione delle
migliori tecniche disponibili.
5. Per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane
elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data
25 novembre 1994, i commi 2 e 3 si applicano con
riferimento all'obiettivo di qualita' definito e
individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali
aree urbane, le regioni e le province autonome adottano, in
caso di superamento dell'obiettivo di qualita', un piano di
risanamento, al quale si applicano le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, e, in caso
di rischio di superamento dell'obiettivo di qualita', un
piano di azione ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Se tali aree urbane
coincidono anche in parte con le zone e gli agglomerati
individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province
autonome possono adottare piani integrati.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 5 (Stazioni di misurazione in siti fissi di
campionamento). - 1. Alle stazioni di misurazione in siti
fissi di campionamento si applicano i criteri di ubicazione
su macroscala, i criteri di ubicazione su microscala e le
procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni II, III e
IV. I criteri previsti dall'allegato III, sezioni II e III,
si estendono a tutte le misurazioni indicative.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'art. 4,
commi 4 e 5, nei quali le misurazioni fisse costituiscono
l'unica fonte di informazioni sulla qualita' dell'aria
ambiente, deve essere assicurato un numero minimo di
stazioni di misurazione di ciascun inquinante di cui
all'art. 1, comma 1, pari a quello previsto dall'allegato
III, sezione V.
3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli
previsti al comma 2 il numero delle stazioni di misurazione
e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione
e di stima obiettiva devono risultare sufficienti a
rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui all'art.
1, comma 1, conformemente alle previsioni dell'allegato
III, sezione II, e dell'allegato IV, sezione I.
4. Al fine di verificare la costanza dei rapporti, nel
tempo e nello spazio, tra il benzo(a)pirene e gli altri
idrocarburi policiclici aromatici di rilevanza
tossicologica, le regioni e le province autonome
assicurano, presso almeno sette stazioni di misurazione del
benzo(a)pirene presenti sul territorio nazionale, la
misurazione di benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene,
benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene,
indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene. Tali
stazioni sono scelte, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministero della salute e con la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in modo da individuare le variazioni geografiche e
l'andamento a lungo termine delle concentrazioni. A tali
stazioni di misurazione si applicano i criteri e le
procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni II, III e
IV.
5. E' assicurata, presso almeno tre stazioni di
misurazione di fondo presenti sul territorio nazionale, la
misurazione indicativa delle concentrazioni nell'aria
ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel, del
benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici
aromatici di cui al comma 4, nonche' della deposizione
totale di tali inquinanti. Tale misurazione indicativa ha
altresi' ad oggetto le concentrazioni del mercurio gassoso
totale nell'aria ambiente e la deposizione totale del
mercurio. Sulla base di appositi accordi con altri Stati,
nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione
europea, tali stazioni di misurazione possono essere comuni
a piu' Stati con riferimento a zone confinanti.
6. Le stazioni di misurazione di cui al comma 5 sono
scelte con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero
della salute e con la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le stazioni
di fondo presenti sul territorio nazionale, incluse quelle
appartenenti alla rete realizzata in sede di attuazione del
programma denominato "European monitoring and evaluation of
pollutants" (EMEP). Tali stazioni sono scelte in modo da
individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo
termine delle concentrazioni in aria ambiente e delle
deposizioni. A tali stazioni di misurazione si applica
quanto previsto dall'allegato III, sezioni II, III e IV.
Con lo stesso decreto ministeriale si individuano, tra le
stazioni prescelte, quelle in cui si effettua anche la
misurazione indicativa del mercurio bivalente particolato e
gassoso.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero della salute, sentita la Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinate le modalita' di utilizzo dei bioindicatori per
la valutazione degli effetti degli inquinanti di cui
all'art. 1, comma 1, sugli ecosistemi.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 8 (Comunicazione di informazioni). - 1. Per le
zone e gli agglomerati individuati ai sensi dell'art. 3,
comma 3, le regioni e le province autonome trasmettono al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito
denominata APAT:
a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con
individuazione delle aree di superamento;
b) i livelli di concentrazione degli inquinanti
oggetto di valutazione;
c) le informazioni circa i motivi dei superamenti,
con particolare riferimento alle fonti;
d) le informazioni circa la popolazione esposta ai
superamenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse con
cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello a cui si riferiscono e, per la prima volta, con
riferimento all'anno 2008.
3. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui
al comma 1 si osservano, ove gia' definite, le modalita'
stabilite dalla Commissione europea.
4. Le regioni e le province autonome comunicano
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare:
a) la documentazione relativa all'istruttoria
effettuata al fine di individuare le misure necessarie a
perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo e di
individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi
sproporzionati;
b) nei casi in cui l'istruttoria ha esito positivo,
le misure adottate ai sensi dell'art. 3, comma 4;
c) piani di risanamento adottati ai sensi dell'art.
3, comma 5.
5. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1
e 4 e' effettuata tramite supporto informatico non
riscrivibile.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, informazioni circa i metodi
utilizzati per la valutazione preliminare di cui all'art.
4, comma 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare trasmette tempestivamente tali
informazioni alla Commissione europea.
7. L'APAT verifica la completezza e la correttezza dei
dati pervenuti e la conformita' del formato e trasmette gli
esiti di tale verifica al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nei due mesi successivi
alla data di cui al comma 2.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare trasmette alla Commissione europea e
al Ministero della salute, nei tre mesi successivi alla
data prevista nel comma 2, le informazioni di cui al
comma 1 e l'elenco delle misure e dei piani di cui al
comma 4 adottati nell'anno precedente.
8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed
alle deposizioni di cui all'art. 5, commi 4 e 5, sono
trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e all'APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare provvede alla trasmissione di tali dati alla
Commissione europea secondo quanto previsto al comma 8.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152, come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 9 (Informazione del pubblico). - 1. Le
amministrazioni che esercitano, le funzioni previste dal
presente decreto assicurano, nel rispetto del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso del pubblico
e la diffusione al pubblico delle informazioni disponibili
circa le concentrazioni nell'aria ambiente e i tassi di
deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nichel,
benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene,
benzo(j) fluorantene, benzo(k)fluorantene,
indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a, h) antracene e circa le
misure e i piani di cui all'art. 3, commi 4 e 5. Ai fini
della diffusione al pubblico si utilizzano strumenti di
adeguata potenzialita' e di facile accesso, quali
radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli
informativi e reti informatiche.
2. Le informazioni di cui al comma 1 indicano anche i
superamenti annuali dei valori obiettivo di cui all'art. 3,
comma 1, segnalando i motivi del superamento e l'area
interessata. In tal caso le informazioni devono essere
corredate da una breve relazione circa lo stato della
qualita' dell'aria rispetto al valore obiettivo e circa gli
eventuali effetti del superamento sulla salute e
sull'ambiente.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere
aggiornate, precise e confrontabili ed essere rese in forma
chiara e comprensibile.».
- Il testo dell'allegato II del decreto legislativo
3 agosto 2007, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:

Allegato II
(previsto dall'art. 4, comma 1)

Soglie di valutazione superiore e inferiore per
arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene
I. Soglie di valutazione superiore e inferiore.
Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore
e inferiore:

----> Vedere Tabella a pag. 6 <----

II. Criteri per la determinazione del superamento delle
soglie di valutazione superiore e inferiore.
1. Il superamento delle soglie di valutazione superiore
e delle soglie di valutazione inferiore deve essere
determinato in base alle concentrazioni degli inquinanti
nell'aria ambiente nei cinque anni civili precedenti. Il
superamento si realizza se la soglia di valutazione e'
stata superata in almeno tre sui cinque anni civili
precedenti.
2. Se non si dispone di dati sufficienti per i cinque
anni civili precedenti, il superamento deve essere
determinato mediante una combinazione di campagne di
misurazione di breve durata, da effettuare nel periodo
dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i
massimi livelli di inquinamento, con le informazioni
derivanti dagli inventari delle emissioni e dalle tecniche
di modellizzazione».
- Il testo dell'allegato III del decreto legislativo 3
agosto 2007, n. 152, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:

«Allegato III (previsto dall'art. 5, comma 1)
UBICAZIONE E NUMERO MINIMO DELLE STAZIONI DI MISURAZIONE
DELLE CONCENTRAZIONI IN ARIA AMBIENTE E DEI TASSI DI
DEPOSIZIONE.

I. Definizioni.
a) Stazioni di misurazione di traffico: stazioni
ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento e'
influenzato prevalentemente da emissioni da traffico,
provenienti da strade limitrofe con intensita' di traffico
medio alta.
b) Stazioni di misurazione di fondo: stazioni ubicate
in posizione tale che il livello di inquinamento non e'
influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche
fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale,
ecc.) ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste
sopravento alla stazione rispetto alle direzioni
predominanti dei venti nel sito.
c) Concentrazioni di fondo: concentrazioni misurate da
stazioni di misurazione di fondo o comunque rilevate con
riferimento a luoghi non influenzati da emissioni derivanti
da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento
residenziale, ecc.), ma dal contributo integrato di tutte
le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle
direzioni predominanti dei venti.
d) Stazioni di misurazione industriali: stazioni
ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento e'
influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o
da zone industriali limitrofe.
e) Siti fissi di campionamento urbani: siti fissi
inseriti in aree edificate in continuo o almeno in modo
predominante.
f) Siti fissi di campionamento suburbani: siti fissi
inseriti in aree largamente edificate in cui sono presenti
sia zone edificate, sia zone non urbanizzate.
g) Siti fissi di campionamento rurali: siti fissi
inseriti in tutte le aree diverse da quelle di cui alle
lettere e) ed f). Il sito fisso si definisce rurale remoto
se e' localizzato ad una distanza maggiore di 50 km dalle
fonti di emissione.
II. Ubicazione su macroscala.
1. I siti fissi di campionamento devono essere
individuati in modo da:
a) fornire dati sui livelli degli inquinanti nelle
aree, ubicate all'interno di zone o agglomerati, nelle
quali la popolazione, secondo la valutazione di cui
all'art. 4, puo' essere esposta, in modo diretto o
indiretto, alle concentrazioni, calcolate come media su
anno civile, piu' elevate tra quelle rilevate;
b) fornire dati sui livelli degli inquinanti che
siano rappresentativi dell'esposizione della popolazione in
generale nelle aree, ubicate all'interno di zone o
agglomerati, diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) fornire dati sui tassi di deposizione totale utili
a valutare l'esposizione indiretta della popolazione agli
inquinanti attraverso la catena alimentare.
2. I siti fissi di campionamento devono essere
individuati in modo tale da evitare misurazioni
rappresentative di microambienti nelle immediate vicinanze.
3. In via ordinaria, l'area di rappresentativita' delle
stazioni di misurazione deve essere pari ad almeno 200 m2
in caso di stazioni di traffico, ad almeno 250 m x 250 m,
ove tecnicamente fattibile, in caso di stazioni industriali
e ad alcuni km2 in caso di stazioni di fondo in siti
urbani.
4. Le stazioni di misurazione di fondo non devono
essere influenzate da agglomerati o da insediamenti
industriali localizzati entro pochi chilometri.
5. Al fine di valutare l'influenza delle fonti
industriali devono essere confrontati i dati rilevati da
almeno una stazione installata nei siti urbani o suburbani
interessati da tali fonti con le concentrazioni di fondo
relative agli stessi siti. Ove non si conoscano tali
concentrazioni di fondo, deve essere installata, con
riferimento agli stessi siti, una stazione di fondo
sopravento alla fonte industriale rispetto alla direzione
predominante dei venti. La scelta dell'ubicazione di tali
stazioni deve essere funzionale anche alla verifica degli
effetti dell'applicazione delle migliori tecniche
disponibili presso gli impianti industriali.
6. Le stazioni di misurazione devono essere ubicate in
modo tale da risultare, per quanto possibile,
rappresentative anche di aree simili a quelle in cui e'
inserito il sito fisso di campionamento, incluse quelle che
non si situano nelle immediate vicinanze.
7. I siti fissi di campionamento previsti dal presente
decreto devono coincidere con quelli previsti per la
misurazione delle concentrazioni di materiale particolato
PM10 salvo il caso in cui tale ubicazione non risulti
funzionale alle finalita' di cui al punto 1 del presente
paragrafo.
III. Ubicazione su microscala.
1. Alle stazioni di misurazione si applicano i seguenti
criteri di ubicazione su microscala:
1.1 Il flusso d'aria intorno all'ingresso della sonda
di prelievo deve essere libero da qualsiasi ostruzione. Al
fine di evitare ostacoli al flusso dell'aria, il
campionatore deve essere posto ad una distanza di alcuni
metri rispetto ad edifici, balconi, alberi e altri ostacoli
e, nel caso in cui si intendano valutare i livelli in
prossimita' degli edifici, ad una distanza di almeno 0,5 m
dalla facciata dell'edificio piu' vicino.
1.2 Il punto di ingresso della sonda di prelievo deve
essere collocato ad un'altezza compresa tra 1,5 m e 4 m
sopra il livello del suolo. Una collocazione piu' elevata,
fino al limite di 8 m, puo' essere richiesta in presenza di
particolari situazioni o, anche oltre il limite di 8 m, nel
caso in cui la stazione di misurazione sia rappresentativa
di un'ampia zona.
1.3 Il punto di ingresso della sonda non deve essere
posizionato nelle immediate vicinanze di fonti di emissione
al fine di evitare l'aspirazione diretta di emissioni non
disperse nell'aria ambiente.
1.4 Lo scarico del campionatore deve essere
posizionato in modo da evitare il ricircolo dell'aria
scaricata verso l'ingresso della sonda di prelievo.
1.5 I campionatori delle stazioni di misurazione di
traffico devono essere localizzati ad almeno 4 m di
distanza dal centro della corsia di traffico piu' vicina e
ad almeno 25 m di distanza dal limite dei grandi incroci e
da altri insediamenti caratterizzati da scarsa
rappresentativita' come i semafori, i parcheggi e le
fermate degli autobus. Il punto di ingresso della sonda
deve essere localizzato in modo tale che la stazione di
misurazione rappresenti i livelli in prossimita' degli
edifici.
1.6 Per la misurazione della deposizione totale presso
siti fissi di campionamento rurale, si applicano, in quanto
compatibili, gli orientamenti e i criteri elaborati in sede
di attuazione del programma EMEP, fermo restando quanto
previsto dal presente allegato.
2. Nella realizzazione e nella collocazione delle
stazioni di misurazione si deve tenere conto dei seguenti
aspetti:
assenza di fonti di interferenza;
protezione rispetto all'esterno;
possibilita' di accesso;
disponibilita' di energia elettrica e di connessioni
telefoniche;
impatto visivo;
sicurezza della popolazione e degli addetti;
opportunita' di effettuare il campionamento di altri
inquinanti nello stesso sito fisso di campionamento;
conformita' agli strumenti di pianificazione
territoriale ed agli altri vincoli imposti dalla legge.
IV. Documentazione e riesame della scelta del sito.
1. Le procedure di selezione dei siti fissi di
campionamento devono essere interamente documentate in fase
di classificazione, ad esempio mediante fotografie
dell'ambiente circostante in direzione nord, sud, est ed
ovest e mappe dettagliate. La selezione deve essere
riesaminata a intervalli regolari, producendo lo stesso
tipo di documentazione in modo da garantire che i criteri
di selezione restino validi nel tempo.
V. Numero delle stazioni di misurazione nelle zone e negli
agglomerati in cui le misurazioni fisse costituiscono
l'unica fonte di informazioni sulla qualita' dell'aria
ambiente.
1. Fonti diffuse.
1.1 Nelle zone e negli agglomerati in cui le
misurazioni fisse costituiscono l'unica fonte di
informazioni deve essere garantito un numero minimo di
stazioni di misurazione di fondo e di traffico, per la
valutazione della qualita' dell'aria ambiente,
corrispondente a quello indicato nella seguente tabella:

----> Vedere Tabella a pag. 8 <----

[1] Deve essere prevista almeno una stazione di
misurazione di fondo in siti urbani. Per il benzo(a)pirene
deve essere prevista anche una stazione di misurazione di
traffico in prossimita' di una zona di traffico intenso;
tale obbligo non comporta un aumento del numero minimo di
stazioni di misurazione indicato in tabella.
[2] In presenza di una sola stazione, la stessa deve
essere una stazione di misurazione di fondo in siti urbani.
2. Fonti puntuali.
2.1 Nelle zone e negli agglomerati in cui le
misurazioni fisse costituiscono l'unica fonte di
informazioni il numero di stazioni di misurazione
industriali, per la valutazione della qualita' dell'aria
ambiente, deve essere calcolato tenendo conto dei livelli
delle emissioni della fonte industriale, delle probabili
modalita' di distribuzione degli inquinanti nell'aria
ambiente e della possibile esposizione della popolazione.
L'ubicazione di tali stazioni deve essere finalizzata anche
a verificare l'applicazione delle migliori tecniche
disponibili presso gli impianti industriali.».
- Il testo dell'allegato IV del decreto legislativo 3
agosto 2007, n. 152, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:

«Allegato IV
(previsto dall'art. 6, comma 1)

OBIETTIVI DI QUALITA' DEI DATI E STANDARDIZZAZIONE DEI
VOLUMI

I. Obiettivi di qualita' dei dati.
1. I dati ottenuti dalle misurazioni fisse, dalle
misurazioni indicative, dalle tecniche di modellizzazione e
dalle tecniche di stima obiettiva devono essere conformi ai
seguenti obiettivi di qualita':

----> Vedere Tabella a pag. 8 <----

2. L'incertezza, ad un livello di confidenza del 95%,
deve essere determinata secondo i principi della «Guida
all'espressione dell'incertezza di misura» (UNI CEI ENV
13005-2000), la metodologia ISO 5725:1994 e le indicazioni
contenute nel rapporto CEN «Air quality - Approach to
uncertainty estimation for ambient air reference
measurement methods» (CR 14377:2002E).
3. Per le misurazioni fisse e indicative, le
percentuali di incertezza riportate in tabella riguardano
le singole misurazioni che sono mediate sui tempi di
prelievo prescritti ad un livello di confidenza del 95%.
L'incertezza delle misure va interpretata come applicabile
nell'intorno dell'opportuno valore obiettivo.
4. Le misurazioni fisse e indicative devono essere
ripartite in modo uniforme nel corso dell'anno al fine di
evitare risultati non rappresentativi.
5. Possono essere applicati periodi minimi di copertura
inferiori a quelli indicati nella tabella di cui al punto
1, senza violare il limite del 14% per le misurazioni fisse
e del 6% per le misurazioni indicative, purche' si dimostri
che e' rispettata l'incertezza estesa al livello di
confidenza del 95% riferita alla media annuale, calcolata a
partire dagli obiettivi di qualita' dei dati indicati in
tabella sulla base della norma ISO 11222:2002, «Air quality
- Determination of the uncertainty of the time average of
air quality measurements».
6. I requisiti relativi alla raccolta minima di dati
validi e al periodo minimo di copertura non comprendono le
perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla
manutenzione ordinaria della strumentazione.
7. Per le misurazioni fisse e indicative delle
concentrazioni del benzo(a)pirene e degli idrocarburi
policiclici aromatici il campionamento deve avere una
durata di 24 ore. I singoli campioni prelevati durante un
periodo non eccedente un mese possono essere combinati e
analizzati come un campione unico, purche' sia garantita la
stabilita' dei singoli campioni in tale periodo. In caso di
difficolta' nella risoluzione analitica del
benzo(b)fluorantene, del benzo(j)fluorantene e del
benzo(k)fluorantene, le concentrazioni di tali inquinanti
possono essere riportate come somma. Per le misurazioni
fisse e indicative delle concentrazioni dell'arsenico, del
cadmio e del nichel il campionamento deve avere, ove
tecnicamente possibile, una durata di 24 ore.
8. I campionamenti di cui al punto 7 devono essere
ripartiti in modo uniforme nel corso della settimana e
dell'anno.
9. Per la misurazione dei tassi di deposizione il
campionamento deve avere una durata di una settimana o di
un mese. I campionamenti devono essere ripartiti in modo
uniforme nel corso dell'anno. I tassi di deposizione devono
essere espressi in mg/m2 giornalieri.
10. Per la misurazione dei tassi di deposizione si puo'
effettuare il campionamento della sola deposizione umida se
si dimostra che la differenza con il campionamento della
deposizione totale non supera il 10%.
11. Per le tecniche di modellizzazione l'incertezza
corrisponde alla deviazione massima tra le concentrazioni
determinate con tali tecniche e le concentrazioni
determinate con le misurazioni, nel corso di un anno
intero, indipendentemente dall'ordine cronologico dei
periodi a cui si riferiscono i dati.
12. In caso di utilizzo di tecniche di modellizzazione,
i dati devono essere accompagnati dalla descrizione del
modello e da informazioni relative al grado di incertezza.
II. Standardizzazione dei volumi.
1. Per le misurazioni fisse e indicative delle sostanze
che devono essere analizzate nella frazione PM10 del
materiale particolato, il volume campionato si riferisce
alle condizioni ambiente».
- Il testo dell'allegato V del decreto legislativo 3
agosto 2007, n. 152, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:

«Allegato V
(previsto dall'art. 7, comma 1)

Metodi di riferimento per la valutazione dei livelli
inquinanti.
1. Metodo di riferimento per il campionamento e
l'analisi dell'arsenico, del cadmio e del nichel nell'aria
ambiente.
Si applica la norma UNI EN 14902:2005 «Ambient air
quality - Standard method for the measurements of Pb, Cd,
As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate
matter».
2. Metodo di riferimento per il campionamento e
l'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria
ambiente.
2.1 Si applica il metodo previsto dall'allegato VII del
decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, come
modificato dal punto 2.2. Il campionatore d'aria deve
possedere una testa di prelievo per il materiale
particolato PM10 in conformita' alla norma EN 12341. La
frequenza del campionamento deve rispettare gli obiettivi
di qualita' previsti dall'allegato IV.
2.2 Nell'allegato VII del decreto del Ministro
dell'ambiente in data 25 novembre 1994 la parola:
«cicloesano» e' sostituita, nel paragrafo «Principio del
metodo», dalle seguenti: «diclorometano o toluene» e, nel
paragrafo «Apparecchiatura e materiali», dalla seguente:
«diclorometano»; nel paragrafo «Estrazione» le parole: «80
ml di cicloesano» sono sostituite dalle seguenti: «80 ml di
diclorometano o toluene» e le parole: «50 ml di cicloesano»
sono sostituite dalle seguenti: «50 ml di solvente»; nel
paragrafo «Principio del metodo», dopo le parole: «Una
quantita' nota» sono inserite le seguenti: «della frazione
PM10»; nel paragrafo «Concentrazione dell'estratto» la
parola: «cicloesanico» e' soppressa; i
paragrafi «Determinazione mediante metodi equivalenti» e
«Efficienza di recupero: confronto con il metodo di
riferimento» sono soppressi; la nota 3 e' sostituita dalla
seguente: «[3] Qualora venga adoperato un campionatore
operante a diversa portata, si veda la nota 7»; in fine, le
note 11, 13 e 18 sono soppresse.
3. Metodo di riferimento per il campionamento e
l'analisi del mercurio nell'aria ambiente.
Si applica il metodo elaborato dal CNR, Istituto per
l'inquinamento atmosferico, riportato nell'appendice I.
4. Metodo di riferimento per il campionamento e
l'analisi della deposizione di arsenico, cadmio, nichel e
idrocarburi policiclici aromatici.
Si applicano i metodi previsti dal Rapporto Istisan
06/38 dell'Istituto Superiore di Sanita'.
5. Metodo di riferimento per il campionamento e
l'analisi della deposizione del mercurio.
Si applica il metodo elaborato dal CNR, Istituto per
l'inquinamento atmosferico, riportato nell'appendice II.
6. I metodi di riferimento stabiliti dal Comitato
europeo di normalizzazione (CEN) si sostituiscono, a
decorrere dall'adozione delle relative norme, ai metodi di
riferimento indicati nei punti precedenti.
7. E' ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di
riferimento purche' dotati di apposita certificazione di
equivalenza, rilasciata secondo i principi, le metodologie
e le procedure di prova indicati nelle «Guidances for the
demonstration of equivalence of ambient air monitoring
methods» pubblicate dalla Commissione europea. Fino
all'attuazione del decreto di cui all'art. 6, comma 9, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, tale
certificazione e' rilasciata, su domanda dei soggetti
interessati, dai Laboratori primari di riferimento per
l'inquinamento atmosferico operanti presso il Consiglio
nazionale delle ricerche e presso l'ISPESL, i quali
provvedono tempestivamente a trasmettere alla competente
Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare gli atti di
certificazione, corredati dalla documentazione tecnica
valutata ai fini del rilascio. E' altresi' ammesso
l'utilizzo di metodi la cui equivalenza sia stata
certificata da enti di altri Paesi dell'Unione europea
designati ai sensi dell'art. 3 della direttiva 96/62/CE,
purche' rilasciata secondo i principi, le metodologie e le
procedure di prova indicati nelle «Guidances for the
demonstration of equivalence of ambient air monitoring
methods» pubblicate dalla Commissione europea.».
- Il testo dell'appendice I del decreto legislativo
3 agosto 2007, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi
del mercurio totale gassoso nell'aria
1. Introduzione.
Il mercurio in atmosfera e' presente prevalentemente in
forma gassosa come mercurio elementare (Hg0) ed in misura
minore come Metil e Dimetil mercurio (MHg; MMHg), cloruro
di mercurio (HgCl2), idrossido di mercurio [Hg(OH)2] e
mercurio divalente libero (Hg2+). L'insieme di tutte queste
forme viene indicato come «Mercurio Totale Gassoso» (TGM).
2. Principio del metodo.
Il mercurio presente in un campione d'aria puo' essere
rimosso dallo stesso mediante il processo di amalgamazione
con l'oro. Il principio su cui si basa il campionamento del
TGM in atmosfera riportato nel presente metodo consiste
proprio nell'amalgama che il mercurio gassoso forma con
l'oro. Il mercurio in fase vapore viene campionato ad un
flusso di 1 L/min per mezzo di dispositivi (trappole) di
campionamento costituiti da un tubicino di quarzo della
lunghezza di 10-12 cm e diametro interno di 4 mm contenenti
o piccoli granuli di oro (1-2 mm) mescolati con granuli di
quarzo (1 mm) o, in alternativa, piccoli granuli di quarzo
ricoperti con un sottile film di oro. Dopo il
campionamento, il mercurio viene riportato allo stato di
vapore mediante desorbimento termico a 500 °C e,
successivamente, determinato analiticamente tramite
Spettroscopia in Fluorescenza Atomica (CVAFS).
3. Materiale e Apparecchiature.
3.1 Procedura di pulizia e preparazione materiale
occorrente.
Cappa a flusso laminare di classe 100
Guanti Antistatici
Pinzette antistatiche
Cuffie, guanti, camice
Acqua Milli-Q 18 M\Omega/cm
Cappa aspirante
Acetone
Detergente
Contenitori Polietilene
Acido Cloridrico Ultrapuro
Bagno termostatato
Acido Nitrico Ultrapuro
Contenitori in polietilene muniti di coperchio
Buste in polietilene con chiusura a zip
3.2 Materiale per campionamento.
Pompa per il vuoto con controllo di flusso
MFC (Mass Flow Controller)
Tubi in HDPE con attacco rapido
Tubi in Tigon
Porta-filtro
Filtri in fibra di vetro da 47 mm
Pinzette in teflon
Trappole di campionamento
Tubi Teflon
Guanti antistatici
Nastro di Teflon
Etichette campioni
Contenitori da trasporto
3.3 Analisi.
Rivelatore a fluorescenza atomica munito di mass flow
controller per il gas (CVFAS)
Mass Flow Controller (necessario nel caso in cui il
rivelatore CVFAS non ne sia provvisto)
Integratore
Argon Ultra-Puro
Resistenza Ni-Cr
Trasformatore variabile
Ventole di Raffreddamento
Trappole di Campionamento
Siringa Gas-Tight
Porta di iniezione
Bagno Termostatato
Mercurio metallico Tridistillato
Contenitore mercurio
Termometro ad Immersione certificato
4. Preparazione dei Campioni.
4.1 Procedura di lavaggio.
Tutto il materiale occorrente sia per il campionamento
che per l'analisi (Tubi in teflon, raccordi, tappi,
contenitori, ecc.), deve essere pulito scrupolosamente per
evitare tutte le possibili contaminazioni indirette dei
campioni, secondo la seguente procedura:
Il materiale occorrente deve essere sottoposto ad un
primo lavaggio con acetone, poi ad un secondo lavaggio con
acqua calda ed infine con detergente specifico per analisi
in tracce diluito. Si risciacqua abbondantemente, piu'
volte, con acqua deionizzata.
Sotto una cappa chimica si predispone una bacinella
in polietilene munita di coperchio contenente HCl 3M
(preparato con HCl ultra puro e acqua Milli-Q) immersa in
un bagno ad acqua e termostato e si immerge tutto il
materiale trattato in precedenza ad una temperatura di 80
°C per 6 ore.
Dopo 6 ore, si rimuove la bacinella dal bagno
termostatico e si fa raffreddare a T ambiente.
In una seconda bacinella munita di coperchio
contenente HNO3 0.56 M (preparato con HNO3 ultra puro e
acqua Milli-Q) viene trasferito tutto il materiale trattato
in precedenza con la soluzione di HCl e si lascia il tutto
immerso per 72 ore a temperatura ambiente. Trascorse le 72
ore, si risciacqua il materiale con acqua Milli-Q e si
asciuga usando aria ultra pura esente da mercurio [1].
Tutto il materiale, pronto all'uso, viene riposto in
triplice busta di polietilene con chiusura a Zip.
[1] L'Aria in bombole di grado UPP, deve essere
ulteriormente purificata per lo scopo inserendo nella linea
di utilizzo un filtro a carbone attivo.
4.2 Preparazione delle Trappole d'oro e dei pre-Filtri.
I granuli di oro o di quarzo ricoperti con oro, usati
nelle trappole, vengono impaccati in un tubicino di quarzo
di 10-12 cm di lunghezza avente all'interno due
dentellature come illustrato in Figura 1.

(Omissis).

Ogni trappola contiene approssimativamente 0.7 gr di
granuli di quarzo ricoperti d'oro o di oro mescolato con
granuli di quarzo e sono impaccati usando della lana di
quarzo posizionata all'interno delle dentellature. I
granuli, la lana di quarzo ed il tubicino devono essere
condizionati a 600 °C per un'ora prima della preparazione e
tutto l'occorrente (tubicini, tappi e pinzette di teflon)
deve essere pulito usando la procedura precedentemente
descritta.
Dopo la preparazione le trappole vengono identificate
tramite un codice per poter rintracciare la data di
preparazione, i bianchi e le risposte analitiche di ogni
singola trappola.
Le trappole dopo la preparazione vengono condizionate
mediante campionamento ad un flusso di circa 1 L/min di
aria esente da mercurio (aria zero) per due ore. L'aria
zero viene ottenuta inserendo nella linea di campionamento,
prima dell'ingresso dell'aria nella trappola, un filtro a
carbone attivo.
Dopo il condizionamento la trappola si riscalda a 500
°C per 5 minuti facendo passare un flusso di Argon a 300
cc/min al fine di eliminare tutte le eventuali impurita'
presenti all'interno della trappola. Questa procedura di
condizionamento e pulizia viene eseguita due volte prima
che la trappola venga successivamente testata.
Prima di testare la trappola e' necessario effettuare
un bianco della stessa.
Il bianco della trappola viene eseguito su una trappola
pulita e condizionata inserendo la trappola stessa nella
linea analitica e riscaldandola a 500 °C per 2 min.
seguendo la procedura analitica di seguito descritta per i
campioni.
La trappola viene testata inserendo una trappola
condizionata e pulita, di cui sia noto il valore del
bianco, nella linea analitica (Figura 2), al posto della
trappola campione. Dopo aver collegato la trappola si
lascia passare nella linea Argon UPP ad un flusso 30
cc/min. per 2-3 min. in modo da pulire la linea dall'aria
ambiente. La pulizia della trappola campione si effettua
attivando la resistenza R1 (Figura 2) e riscaldando la
trappola per 2 min a 500 °C; a questo punto si attiva il
raffreddamento della trappola mediante la ventola V1 e
contemporaneamente si avvia il riscaldamento (R2) della
trappola analitica per 2 min a 500 °C. Si attiva, infine,
la ventola V2 per il raffreddamento della trappola
analitica.
A questo punto mediante la siringa si preleva una
quantita' nota di Hg dalla sorgente di vapore di mercurio
(Figura 3) e si inietta nella porta di iniezione.
Si esegue, quindi, prima il desorbimento della trappola
campione ed infine quello della trappola analitica. Il
risultato ottenuto confrontato con uno standard non deve
discostare dallo stesso piu' del 5%. Le trappole testate
con la procedura sopra descritta vengono tappate alle due
estremita' e conservate in sacchetti di polietilene per un
massimo di 7 giorni. Se non utilizzate per periodi
superiori a 7 giorni e' necessario effettuare un ulteriore
bianco delle trappole per controllare eventuali
contaminazioni delle stesse prima del loro utilizzo.
I bianchi delle trappole campione devono avere una
quantita' di mercurio inferiore ai 15 pg.
5. Campionamento.
Il sito di campionamento deve essere selezionato in
modo da evitare contaminazione e quindi risultati
non-rappresentativi. La presa di campionamento (inlet) deve
essere posta ad una distanza maggiore di 1.5 m dal suolo e
da altre superfici (i.e., muri, ecc.) per evitare
l'influenza di flussi locali.
Il sistema di campionamento e' costituito da:
un filtro in fibra di vetro (47 mm),
due trappole in serie,
una pompa di campionamento a basso flusso,
un mass flow controller.
Il filtro in fibra di vetro serve per eliminare dal
flusso di aria aspirato attraverso la trappola di
campionamento, la frazione grossolana del particolato
atmosferico che puo' interferire con l'analisi. Solitamente
tutto il mercurio totale gassoso viene campionato dalla
prima trappola. Se sulla trappola successiva viene rilevato
del mercurio, la trappola campione deve essere sostituita.
Il filtro in fibra di vetro prima di essere utilizzato
deve essere pre-condizionato in muffola a 500 C per un'ora
ed immediatamente riposto con delle pinzette di teflon,
precedentemente lavate, in porta-filtri anche essi puliti,
ben sigillati con del teflon e conservati in tripla busta a
chiusura ermetica a -40 °C.
6. Analisi.
Il mercurio in fase vapore campionato nelle trappole
viene desorbito termicamente a 500 °C secondo la procedura
precedentemente descritta. Il mercurio presente nel
campione d'aria desorbito dalla trappola viene trasportato
con un flusso di Argon ultra puro (5.0) (carrier gas)
all'interno della cella di misura del rivelatore a
fluorescenza (CVAFS) ed il segnale e' acquisito da un
integratore.
6.1 Analisi ed Acquisizione dei Dati.
Il rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS) per
l'analisi del mercurio in fase vapore puo' essere
utilizzato in un normale laboratorio poiche' i rischi di
contaminazione dei campioni sono minimi.
Durante il normale funzionamento dello strumento il
flusso di Argon 5.0 (Carrier Gas) viene mantenuto a 35
cc/min da un Mass Flow Controller (MFC) a monte dello
strumento per una maggiore caratterizzazione ed
individuazione del picco durante l'analisi.
La pressione della bombola di Argon viene regolata a 50
PSI e, all'uscita di quest'ultima, viene posta una trappola
filtro prima dell'ingresso nella linea analitica al fine di
evitare contaminazioni di mercurio derivanti dalla bombola
stessa.
L'analisi della trappola campione prevede l'inserimento
della stessa nella linea analitica. Tramite piccoli tubi di
innesto in Viton la trappola campione viene collegata a
tubi di teflon di 1/4» che a loro volta collegano le varie
parti del sistema analitico, trappola filtro, trappola
campione, trappola analitica e rivelatore (Figura 2).
In particolare, la trappola campione viene inserita
all'interno della resistenza che copre completamente la
sezione della trappola contenente l'impacco (granuli
d'oro/quarzo). Un flusso di Argon viene fatto passare
all'interno di tutta la linea per 2 min. in modo da pulire
la linea stessa dall'aria ambiente filtrata durante
l'inserimento della trappola e per eliminare l'eventuale
umidita' dalla trappola stessa.
Nella linea analitica, il mercurio e' termicamente
desorbito dalla trappola campione e successivamente
amalgamato nella trappola analitica a temperatura ambiente.
Il desorbimento avviene tramite l'attivazione di una
resistenza in Nichel-Cromo avvolta intorno alla trappola
nel segmento in cui si trova l'impacco dei granuli. Due
ventole provvedono successivamente al raffreddamento delle
trappole (trappola campione e trappola analitica).
In particolare, ad un Time-Controller vengono collegate
le resistenze e le ventole in modo da poter impostare dei
tempi di attivazione/disattivazione e le temperature delle
resistenze (Figura 2). Come prima operazione si riscalda la
resistenza della trappola campione (R1) per 2 min., quindi
si procede al suo raffreddamento mediante l'attivazione
della ventola (V1) e contemporaneamente si attiva il
riscaldamento della resistenza della trappola analitica
(R2), quindi l'integratore collegato al rivelatore
acquisisce il segnale.
Durante il riscaldamento il flusso del gas carrier
trasporta il campione nella cella del rivelatore a
fluorescenza, dove l'integratore fornisce l'area del picco
corrispondente alla concentrazione di atomi di mercurio
presenti nel campione. Alla fine del desorbimento si
raffredda la trappola analitica (R2) attivando la ventola
(V2) per 2,5 minuti.
L'analizzatore (CVAFS) deve essere settato in modo da
dare una risposta di 1000 mV per 1 ng di standard mentre la
linea di base viene impostata a 5 mV.
(Omissis).
6.2 Curva di Calibrazione e controlli Standard.
La Curva di Calibrazione viene costruita iniettando
nella linea analitica differenti volumi di mercurio gassoso
prelevati da una sorgente di mercurio termostatata. Le
quantita' di mercurio prelevate sono fortemente dipendenti
dalla temperatura del mercurio stesso usato come standard.
Questa relazione e' descritta dalla legge dei Gas Ideali.
La quantita' di mercurio iniettato deve essere compresa nel
range dei campioni che si sottoporranno ad analisi. Nella
Tabella 1 sono indicate le concentrazioni di mercurio alle
rispettive temperature di prelievo.
Tabella 1 - Concentrazione di mercurio in funzione
della temperatura

----> Vedere Tabella da pag. 11 a pag. 12 <----

Gli Standard per ogni iniezione vengono prelevati dallo
spazio di testa di un contenitore di 150 ml contenente 2-3
ml di mercurio metallico e mantenuto al di sotto della
temperatura ambiente di 4-5 ³C tramite il ricircolo di
acqua di raffreddamento in un bagno termostatato (Figura
3). La temperatura del contenitore va tenuta al di sotto
della temperatura ambiente altrimenti durante il prelievo
il mercurio gassoso condensera' all'interno della siringa.

(Omissis).

Nel contenitore contenente il mercurio viene
periodicamente fatto circolare un flusso di Azoto per
ripulire l'ambiente interno dall'ossigeno che andrebbe a
ossidare la superficie del mercurio presente all'interno.
Il mercurio gassoso deve essere prelevato con una siringa
graduata GASTIGHT ed iniettato nella linea analitica come
un normale campione da analizzare.
All'inizio di ogni serie di analisi la siringa deve
essere condizionata per almeno 15 min. lasciando tutto
l'ago inserito nel setto del calibratore e spingendo lo
stantuffo 2 o 3 volte su e giu' per poi lasciarlo in
posizione di massimo carico per 15 minuti. Nel frattempo si
inserisce la porta di iniezione nella linea analitica a
monte della trappola di campionamento pulita. Trascorsi i
quindici minuti la siringa e' pronta per l'uso.
La Curva di Calibrazione viene costruita con cinque
punti partendo da un punto a 0 mL di standard iniettato. Il
punto a 0 uL rappresenta la quantita' di mercurio presente
nell'ago e nella porta di iniezione, ed il valore dovrebbe
essere compreso tra 1-6 pg. Se il punto a 0 uL da' un
valore piu' alto di 10 pg verificare il setto della porta
di iniezione e se necessario sostituirlo. Dopo trenta
iniezioni tra standard e controlli vari il setto della
porta di iniezione deve essere sostituito. Dopo l'iniezione
si riporta la siringa nel Calibratore, si porta lo
stantuffo su e giu' per tre volte e lo si lascia in
posizione di massimo carico pronto per la prossima
iniezione. Dopo che la trappola campione e' stata caricata
con la quantita' di mercurio precedentemente iniettata, si
esegue il desorbimento termico e il mercurio rilasciato
viene intrappolato sulla trappola analitica. Si esegue la
procedura descritta per l'analisi dei campioni annotando ad
ogni iniezione sia i uL di Hg che la temperatura del bagno
termostatico.
Ogni punto della calibrazione va eseguito per tre
volte. Dopo aver calcolato il valore medio dell'area
relativo ad ogni punto, si calcola la regressione lineare
dei punti per stabilire l'r2. La pendenza della retta deve
essere tale che l'intercetta passi per lo zero degli assi e
l'area dello standard a 0 uL di Hg viene sottratta all'area
degli altri punti.
L'r2 deve essere \geq 0,999 ed ogni punto della curva
non deve discostare piu' del 5% del suo valore reale. Se
non si soddisfano questi requisiti, i punti errati devono
essere ripetuti e la regressione lineare ricalcolata.
Ogni sei campioni devono essere effettuati degli
Standard di controllo posizionando una trappola pulita
nella linea analitica e iniettando uno standard. Se il
valore dello standard si discosta di oltre il 5% dal valore
iniziale della curva di calibrazione, significa che la
sensibilita' dello strumento e' cambiata e quindi si deve
ricalcolare la curva.
6.3 Calcolo della Concentrazione di mercurio nei
Campioni
La Concentrazione di mercurio presente nelle trappole
campione viene misurata in ng/m3.
Si trasformano in concentrazione i valori delle aree
dei campioni analizzati mediante l'equazione della retta
ottenuta dalla curva di calibrazione, si sottrae il valore
del bianco relativo alla trappola ottenuto come descritto
nella procedura di preparazione delle trappole ed infine la
concentrazione si ottiene dal rapporto con il volume di
aria campionata espresso in m3.
7. Risoluzione dei Problemi
Uno dei problemi piu' ricorrenti e' quello di un
cattivo funzionamento delle trappole che, come accennato in
precedenza, devono essere identificate. Ogni campione deve
essere associato alla o alle singole trappole in modo da
tracciare un'analisi dell'efficienza di campionamento delle
stesse. Il contatto delle trappole con fumi organici o il
surriscaldamento delle stesse possono renderle
inutilizzabili.
Altra fonte di interferenza puo' esser dovuto alla
presenza di acqua nel contenitore del calibratore; in tal
caso e' necessario versarne il contenuto, lavare bene con
HNO3 0.56 M e lasciar asciugare. Successivamente si riempie
nuovamente il contenitore con 2-3 ml di mercurio metallico
e si lascia passare all'interno un flusso di azoto per 5
min. Si ripone a questo punto il contenitore nel bagno
termostatato e si lascia stabilizzare per almeno tre ore.
Se durante l'analisi degli standard si osservano basse
concentrazione rispetto a quelle attese, e' possibile che
vi sia una perdita nella linea analitica o di sensibilita'
del rivelatore oppure nella porta di iniezione.
Se durante l'analisi si osservano picchi molto larghi o
non se ne rilevano affatto, il problema potrebbe derivare
da una possibile perdita nella linea analitica.
L'allargamento dei picchi puo' anch'essere dovuto ad un
basso flusso di gas carrier oppure ad un inadeguato
riscaldamento delle trappole. In questi casi e'
consigliabile:
controllare tutta la linea analitica.
controllare il flusso del gas carrier.
controllare la temperatura di desorbimento delle
trappole.
Se si osserva un picco largo subito dopo il picco
analitico il problema potrebbe derivare da un danno chimico
o termico subito dalla trappola analitica da cui deriva un
rilascio di atomi d'oro che migrano fino al rivelatore. In
questi casi e' consigliabile sostituire la trappola
analitica.
Se la linea di base risulta non stabile e' possibile
che la lampada UV si sia esaurita. Dopo la sostituzione
della stessa lo strumento si deve stabilizzare per almeno
24 ore fin quando la lampada non va a regime. Se il
problema persiste, la causa potrebbe derivare da
fluttuazioni di corrente o variazioni della temperatura
interna della lampada.
La temperatura ambiente della stanza dove viene
utilizzato il rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS)
deve essere mantenuta tra i 20-22 ³C. Per temperature
superiori ai 26 ³C, potrebbe verificarsi un incremento del
rumore di fondo.
8. Obiettivi di Qualita'
Tutti gli operatori devono essere istruiti per seguire
le procedure che minimizzino tutte le possibili
contaminazioni dei campioni.
Il duplice campionamento e' vivamente consigliato per
poter quantificare la precisione del metodo.
Il campionamento che prevede l'utilizzo di due trappole
in serie e' consigliato al fine di valutare l'efficienza di
campionamento.
Minimo il 25% dei campioni deve essere composto da
bianchi di campo ed analitici.
Periodicamente si deve procedere alla manutenzione del
rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS), includendo, se
necessario, sostituzione della lampada UV, pulizia della
cella e dei tubi in teflon della linea analitica.
9. Bibliografia
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- Il testo dell'appendice II del decreto legislativo
3 agosto 2007, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Appendice II
Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi
della deposizione del mercurio
1. Campionamento delle Deposizioni atmosferiche.
1.1 Campionatori e materiali.
Il campionamento delle deposizioni atmosferiche per la
determinazione del mercurio viene effettuato mediante
l'utilizzo di particolari campionatori. I materiali
utilizzati (imbuti e bottiglie di raccolta) per il
campionamento del mercurio devono essere di vetro
borosilicato, di Teflon o PFA.
I campionatori utilizzati possono essere di due tipi:
a) Campionatori tipo «wet only» che campionano solo
quando un evento di deposizioni atmosferiche «wet» e' in
atto e sono quelli piu' comunemente usati poiche' evitano
la deposizione di particelle in assenza di deposizioni
atmosferiche di tipo «wet».
b) Campionatori tipo «bulk» (wet and dry) dove
l'imbuto di raccolta rimane sempre aperto.
I campionatori devono essere in grado di campionare e
conservare il campione durante tutte le stagioni e in tutte
le condizioni climatiche. Pertanto devono essere provvisti
di un sistema di termoregolazione della temperatura in modo
tale da riscaldare durante l'inverno per fondere la neve e
prevenire la formazione di ghiaccio nell'imbuto e nelle
bottiglie, e raffreddare durante l'estate per prevenire
l'evaporazione del campione. Per periodi di campionamento
lunghi e' necessario favorire la diffusione di mercurio
elementare (Hg0) dal campione di deposizioni atmosferiche
raccolto, dal momento che il mercurio elementare potrebbe
subire l'ossidazione a forme solubili in acqua e quindi
contribuire all'aumento della concentrazione di mercurio
presente nel campione raccolto. Questo e' possibile usando
un tubo capillare tra l'imbuto e la bottiglia. Eanche
necessario schermare il campione raccolto nella bottiglia
dalla luce per evitare reazioni fotochimiche indotte che
alterino la concentrazione di mercurio presente nel
campione di deposizioni atmosferiche.
1.2 Procedura di Campionamento
La procedura descritta di seguito e' quella seguita
utilizzando il campionatore rappresentato in Figura 1. Per
altre tipologie di campionatori puo' essere adottata la
stessa procedura.
(Omissis).
Tutto il materiale occorrente per il campionamento deve
essere maneggiato con cura ed attenzione sia durante il
trasporto che durante la fase di conservazione dei
campioni. Le bottiglie utilizzate per il campionamento
devono sempre essere poste in doppia busta, chiuse
ermeticamente e maneggiate solo ed esclusivamente usando
guanti sterili da laboratorio per evitare problemi di
contaminazione dei campioni. Prima di utilizzare le
bottiglie per il campionamento, addizionare HCl ultrapuro
0.5% v/v nel caso si prevede un campionamento mensile. In
alternativa, per periodi di campionamento inferiori a 2
settimane, si addiziona al campione raccolto HCl ultrapuro
1% v/v.
Per controllare ulteriori problemi di contaminazione
(i.e., insetti, materiale organico) durante il
campionamento si raccomanda l'utilizzo in parallelo di due
o tre campionatori. In tal modo, infatti, i campioni
contaminati possono essere facilmente individuati e di
conseguenza i risultati analitici eliminati.
1.3 Conservazione del campione
I Campioni delle deposizioni atmosferiche contengono
basse quantita' di elementi in tracce e quindi vanno
manipolati con estrema cura per evitare contaminazioni dei
campioni stessi. I campioni prelevati vanno stabilizzati,
subito dopo il prelievo, con l'aggiunta di HCl ultrapuro 1%
v/v, successivamente sigillati in sacchetti di polietilene
e conservati in frigorifero a +4 ³C. L'analisi puo' essere
effettuata al massimo entro sei mesi.
1.4 Procedura di lavaggio
Tutto il materiale occorrente sia per il campionamento
che per l'analisi (tubi in teflon, raccordi, tappi,
contenitori, ecc.) deve essere pulito in modo da evitare
tutte le possibili contaminazioni indirette, secondo la
seguente procedura:
Il materiale occorrente va prima di tutto sciacquato
con acetone, poi con acqua calda ed infine con detergente
diluito specifico per l'analisi in tracce. Si risciacqua
abbondantemente, piu' volte, con acqua deionizzata.
Sotto cappa si predispone una bacinella in polietilene
munita di coperchio contenente HCl 3M (preparato con HCl
ultra puro e acqua Milli-Q) immersa in un bagno ad acqua e
termostato e si immerge tutto il materiale trattato in
precedenza ad una temperatura di 80 °C per 6 ore.
Dopo 6 ore, si rimuove la bacinella dal bagno
termostatico e si fa raffreddare a temperatura ambiente.
In una seconda bacinella munita di coperchio contenente
HNO3 0.56 M (preparato con HNO3 ultra puro e acqua Milli-Q)
viene trasferito tutto il materiale trattato in precedenza
con la soluzione di Acido Cloridrico e si lascia il tutto
immerso per 72 ore a temperatura ambiente. Trascorse le 72
ore si risciacqua il tutto con acqua Milli-Q e si asciuga
usando Aria ultra pura esente da mercurio [1].
[1] L'Aria in bombole di grado UPP, deve essere
ulteriormente purificata per lo scopo inserendo nella linea
di utilizzo un filtro a carbone attivo.
Tutto il materiale, pronto all'uso, viene riposto in
triplice busta di polietilene con chiusura a Zip.
1.5 Controllo di qualita'.
Tutti gli operatori devono essere istruiti al fine di
seguire esattamente le procedure che eliminano e/o
minimizzano tutte le possibili contaminazioni dei campioni.
Il duplice campionamento e' vivamente consigliato per
poter quantificare la precisione del metodo.
2. Principio del metodo.
Il presente metodo viene utilizzato per la
determinazione del mercurio totale nelle deposizioni
atmosferiche. Il mercurio presente nelle sue varie forme,
viene ossidato a mercurio divalente (Hg2+) per aggiunta al
campione di Bromo mono-Cloruro (BrCl). Dopo 12 ore il BrCl
viene neutralizzato con una soluzione di Idrossilammina
Idroclururo (NH2OH*HCl). Tutto il mercurio divalente (Hg2+)
viene ridotto a mercurio elementare (Hg0) per addizione al
campione di Stagno Cloruro (SnCl2).
Mediante la tecnica purge and trap con Azoto o Argon
5.0 i vapori di mercurio elementare vengono preconcentrati
(secondo il principio dell'amalgama con l'oro) su una
trappola contenente quarzo ricoperto di oro.
Successivamente, per desorbimento termico della trappola
(campione), i vapori di mercurio vengono trasportati nella
linea analitica da un flusso di Argon (carrier gas) e
amalgamati nuovamente su una seconda trappola (analitica).
Si procede successivamente al desorbimento termico di
quest'ultima ed il mercurio trasportato dal carrier nella
cella di misura viene rilevato mediante fluorescenza
atomica CVAFS
(Cold-Vapor-Atomic-Fluorescence-Spectrometry).
L'Azoto o l'Argon utilizzato per il purge and trap del
campione deve essere di elevato grado di purezza ed
eventuali tracce di mercurio presenti devono essere
eliminate mediante una trappola d'oro (Trappola filtro)
inserita sulla linea del gas prima dell'ingresso nel
gorgogliatore.
3. Campo di applicazione.
Questo metodo consente la determinazione del mercurio
totale nelle deposizioni atmosferiche nell'intervallo di
concentrazione 0.04 - 100 ng/L. Per concentrazioni
superiori a 100 ng/L e' possibile rientrare nell'intervallo
indicato ricorrendo alla diluizione del campione.
4. Materiale e apparecchiature.
Rivelatore a fluorescenza atomica munito di mass flow
controller per il gas (CVFAS).
Mass Flow Controller (necessario nel caso in cui il
rivelatore CVFAS non ne sia provvisto).
Integratore o sistema equivalente di acquisizione
segnale dal CVFAS.
Cappa a Flusso Laminare di Classe 100.
Argon 5.0.
Azoto 5.0.
Bilancia analitica precisione 0.1 g.
Sistema di calibrazione costituito da: bagno
termostatico ad acqua, termometro, ampolla di vetro per
mercurio metallico, siringa gas tight.
Flussimetro a sfera regolabile a 300-500 cc/min.
Flussimetro a sfera regolabile a 30-40 cc/min.
Gorgogliatori in vetro borosilicato.
Tubi in Teflon da 1/4"e 1/8".
Tubi in Teflon da 3/8" per la preparazione delle
trappole di Soda Lime.
Raccordi per tubi in teflon con attacco da 3/8" a 1/4".
Pompa di campionamento a basso flusso.
Trappole in quarzo.
Quarzo ricoperto d'oro.
Trappola di Soda Lime.
Guanti Anti-Statici.
Pinzette Anti-Statiche.
Occhiali, Cuffie e Camici
Resistenze Ni-Cr.
Ventole di raffreddamento.
Contenitori in polietilene.
Bacinelle in teflon da 20 L con coperchio per procedura
di lavaggio «acid clean».
Rubinetto in Teflon.
Gorgogliatore per purge and trap da 100 ml.
Bottiglie in Teflon da 50, 100, 250, 500, 1000 ml.
Termometro digitale con sonda di temperatura > 500 °C.
5. Reattivi.
Tutti i reattivi, l'acqua utilizzata per il lavaggio
della vetreria e dei materiali utilizzati per la
preparazione delle soluzioni devono essere ad elevato grado
di purezza.
Tutti i reagenti devono riportare: numero di lotto,
data e procedura di preparazione.
Un Bianco reagenti deve essere effettuato per ogni
reagente preparato.
5.1 Acido Cloridrico.
Viene impiegato Acido Cloridrico concentrato (d = 1.40)
di grado ultrapuro.
5.2 Acido Nitrico.
Viene impiegato Acido Nitrico di grado ultrapuro.
5.3 Acetone.
Viene impiegato Acetone di grado ACS.
5.4 Acqua Milli-Q.
Acqua deionizzata con una conducibilita' di 18 M\Omega
/cm, preparata da un sistema ad Osmosi-Inversa. Viene
utilizzata per la preparazione di tutti i reagenti e per il
risciacquo di tutta la vetreria e materiali utilizzati per
l'analisi e il campionamento.
5.5 IdrossilAmmina Cloridrato.
Si sciolgono 30 gr di NH2OH.HCl in acqua Milli-Q per
arrivare al volume finale di 100 ml in un matraccio. Questa
Soluzione viene purificata tramite l'aggiunta di 0,5 ml di
SnCl2 e lasciata gorgogliare per 12 ore con Azoto (esente
da mercurio). La soluzione preparata deve essere conservata
in una bottiglia scura di Teflon in frigorifero per un
massimo di trenta giorni, allo scadere dei quali deve
essere preparata nuovamente.
5.6 Bromo MonoCloruro.
10.8 gr di Potassio Bromuro (KBr) vengono sciolti in 1
L di HCl Conc. di grado ultrapuro agitando la soluzione
tramite un piccolo magnete rivestito in Teflon. Quando
tutto il KBr e' disciolto si aggiungono 15.2 gr. di
Potassio Bromato (KBrO3) [2]. Questo processo porta alla
formazione di Bromo e Cloro gassosi, pertanto tutto il
trattamento deve essere effettuato rigorosamente sotto
cappa chimica. Dopo l'aggiunta del sale, la soluzione deve
raggiungere una colorazione giallo scuro. La soluzione di
BrCl preparata deve esser conservata a temperatura ambiente
sotto cappa. Tale soluzione deve essere preparata
nuovamente ogni mese. Prima dell'addizione della quantita'
opportuna ai campioni da analizzare, deve essere effettuato
un bianco della soluzione stessa come di seguito riportato
nella procedura «bianco dei reattivi».
[2] Per ridurre il contenuto di mercurio nei reagenti
di partenza si consiglia di porre in muffola a 250 °C per
una notte il KBr e il KBrO3, quindi si lasciano raffreddare
in essiccatore contenente gel di silice e carbone attivo.
Quest'operazione e' consigliata ogni qualvolta si deve
preparare la soluzione di BrCl.
5.7 Cloruro Stannoso.
In un matraccio da 100 ml si solubilizzano 20 gr di
SnCl2 con circa 70 ml di acqua Milli-Q; si aggiungono alla
soluzione 10 ml di HCl Conc. di grado ultrapuro e si porta
a volume con acqua Milli-Q. Per eliminare dalla soluzione
eventuali tracce di mercurio si lascia passare all'interno
della stessa un flusso di Azoto (esente da mercurio) a
300-400 cc/min per una notte. La soluzione preparata viene
conservata in frigorifero a +4 °C in una bottiglia di
Teflon scura per un massimo di trenta giorni allo scadere
dei quali la soluzione deve essere preparata nuovamente.
5.8 Soluzione Madre di mercurio.
La soluzione Madre di mercurio e' una soluzione
standard (1000 mg/l in HNO3).
5.9 Standard Secondario (100 ng Hg/ml).
Lo Standard Secondario si ottiene trasferendo 100 mL
della soluzione madre (1 mg/ml in HNO3) dentro un matraccio
da 1 L cui si aggiungono 5 ml di BrCl conc., si porta a
volume con acqua Milli-Q e si agita vigorosamente. La
soluzione e' stabile per piu' di un anno.
5.10 Standard di Lavoro (2ng Hg/ml).
Lo Standard di Lavoro viene preparato prelevando 2 µl
di Standard Secondario successivamente trasferiti in un
matraccio da 100 ml, con l'aggiunta di 1 ml di BrCl e
portando a volume con acqua Milli-Q. Lo Standard di Lavoro
deve essere preparato ogni trenta giorni.
5.11 Lana di quarzo.
Viene utilizzata per la preparazione delle trappole
campione, trappole analitiche e trappole soda Lime. Prima
dell'uso viene riposta in muffola a 500 °C per due/tre ore
al fine di eliminare eventuali tracce di mercurio presenti
all'interno della stessa, si lascia raffreddare in
essiccatore contenente gel di silice e carbone attivo e si
conserva in buste di polietilene con chiusura a zip.
5.12 Soda Lime (Calce Sodata).
La Trappola Soda Lime viene utilizzata per adsorbire
l'umidita' e gli alogeni nella fase di Purge and Trap del
mercurio dal campione, poiche' la presenza di umidita' e/o
alogeni riduce l'efficienza delle trappole e, quindi,
l'affidabilita' delle stesse.
La Trappola di Soda Lime puo' essere realizzata con un
tubo di teflon della lunghezza di 10 cm e del diametro
esterno di 3/8" con alle due estremita' due raccordi in
teflon da 3/8" a 1/4". L'impaccamento della trappola viene
eseguito nel seguente modo: ad una delle due estremita'
avvitare il raccordo in teflon, inserire dalla parte
opposta uno strato di circa 1 cm di lana di quarzo,
riempire il tubo con la Soda Lime fino a circa 1.5 cm
dall'estremita' del tubo, inserire uno strato di lana di
quarzo di circa 1 cm e avvitare il secondo raccordo in
teflon. Nelle due estremita' da 1/4" inserire e avvitare
due pezzi di tubo in Teflon da 1/4" della lunghezza
appropriata per il posizionamento nella linea del purge and
trap dove viene condizionata come descritto nella sezione
6.2.
5.13 Preparazione delle Trappole d'oro.
I granuli di oro o di quarzo ricoperti con oro, usati
nelle trappole vengono impaccati in un tubicino di quarzo
di 10-12 cm di lunghezza avente all'interno due
dentellature come illustrato in Figura 2.
(Omissis).
Ogni trappola contiene approssimativamente 0.7 gr di
granuli di quarzo ricoperti d'oro o di oro mescolato con
granuli di quarzo e sono impaccati usando della lana di
quarzo posizionata all'interno delle dentellature. I
granuli, la lana di quarzo ed il tubicino devono essere
condizionati a 600 °C per un'ora prima della preparazione e
tutto l'occorrente (tubicini, tappi e pinzette di teflon)
deve essere pulito usando la procedura precedentemente
descritta.
Dopo la preparazione le trappole vengono identificate
tramite un codice per poter rintracciare la data di
preparazione, i bianchi e le risposte analitiche di ogni
singola trappola.
Le trappole prima dell'uso devono essere condizionate
mediante riscaldamento a 500 °C per 5 minuti facendo
passare un flusso di Argon a 300 cc/min al fine di
eliminare tutte le eventuali impurita' presenti all'interno
della trappola. Questa procedura di condizionamento e
pulizia viene eseguita due volte.
6. Analisi.
6.1. Analisi dei campioni
Ad un'aliquota di campione da 100 ml, introdotta in
bottiglie di teflon da 125 ml, si addiziona l'1% (v/v) di
BrCl, si chiude la bottiglia e si lascia reagire al buio
per almeno 24 ore agitando periodicamente. Nel caso in cui
i campioni presentino un elevato contenuto di materiale
particellare la quantita' di BrCl che si aggiunge a 100 ml
di campione deve essere del 5%. Allo scadere delle 24h la
soluzione deve avere una colorazione giallina dovuta ad un
eccesso di BrCl. Nel caso in cui la soluzione risulti
incolore deve essere ripetuto il trattamento con il BrCl.
Nel gorgogliatore (Figura 3) si versano 100 ml di
campione trattato con il BrCl. Si aggiungono 250 µL della
soluzione di Idrossilammina cloridrato o una quantita'
maggiore rapportata alla quantita' di BrCl aggiunta al
campione, si chiude e si lascia reagire per 5 min. per
ridurre l'eccesso di BrCl nella soluzione. Trascorsi i 5
min. la soluzione diventa incolore indicando che tutto il
BrCl e' stato ridotto.
Si aggiungono alla soluzione cosi' trattata 500 µL di
Cloruro Stannoso, si inserisce nella linea del purge and
trap una trappola d'oro campione, precedentemente pulita,
all'estremita' libera della Soda Lime Trap (Figura 3), si
apre il regolatore di gas impostato a 450 cc/min e la
soluzione si lascia gorgogliare per 7 min. La trappola
campione viene successivamente inserita nella linea
analitica (Figura 4) assicurandosi che la parte contenente
il quarzo ricoperto di oro sia completamente avvolta dalla
resistenza. Si lascia passare un flusso di Argon per 2 min.
all'interno della linea analitica in modo da pulire
completamente la stessa dall'aria ambiente filtrata
all'interno del sistema durante l'inserimento della
trappola campione.
(Omissis).
Si procede quindi al desorbimento della trappola
campione attivando il riscaldamento della resistenza (R1)
per 2 min.; il mercurio desorbito viene trasportato dal gas
carrier nella linea ed intrappolato sulla seconda trappola
del sistema (trappola analitica). Si procede quindi al
raffreddamento della trappola campione mediante
l'attivazione della ventola di raffreddamento (V1) e
contemporaneamente si attiva il riscaldamento della
resistenza (R2) per 2 min. all'interno della quale si trova
la trappola analitica. Il mercurio desorbito viene
trasportato per mezzo del gas Carrier (Argon), regolato a
35 cc/min da un mass flow controller (MFC), nella cella di
misura del rivelatore a fluorescenza atomica. Alla fine dei
due minuti si attiva la ventola (V2) per il raffreddamento
della trappola analitica.
Il segnale del rivelatore viene acquisito mediante un
integratore o un sistema di acquisizione dati per
convertire il segnale in area usata successivamente per i
calcoli. Il rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS) deve
essere settato in modo da dare una risposta di 1000 mV per
1 ng di standard di Hg, mentre la linea di base viene
impostata a 5 mV.
(Omissis).
6.2 Condizionamento Trappola Soda lime e Pulizia del
Sistema.
Prima di analizzare la serie di campioni, e' necessario
condizionare la Trappola di Soda Lime e pulire la linea
riempiendo il gorgogliatore con 50 ml di acqua Milli-Q,
aggiungendo 1 ml di SnCl2 e lasciando gorgogliare per 15-20
min. a 450 cc/min. Successivamente si effettua un bianco di
sistema per accertare l'assenza di contaminazioni.
6.2.1 Bianco di Sistema.
Si collega una trappola pulita alla Trappola Soda Lime
e si aggiunge 1 ml di SnCl2 alla soluzione utilizzata
precedentemente per la pulizia del sistema, quindi si
lascia gorgogliare per 5 min. a 450 cc/min.
Successivamente si procede all'analisi come descritto
precedentemente per i campioni.
6.2.2 Bianco Reagenti.
Prima di ogni serie di analisi deve essere effettuato
un Bianco per testare i reagenti impiegati per l'analisi
dei campioni. Il Bianco viene effettuato su un campione
precedentemente analizzato e quindi esente da mercurio. Per
un'aliquota di 100 ml di campione, si utilizzano: 1 ml di
BrCl, 0.25 ml di NH2OH HCl e 0.5 ml di SnCl2.
Si inserisce una trappola pulita immediatamente dopo la
Trappola Soda Lime e si lascia gorgogliare per 7 min. a
450cc/min. Successivamente si procede all'analisi come
descritto precedentemente per i campioni.
Il risultato ottenuto servira' per determinare il
limite di rilevabilita' del metodo e per il calcolo della
concentrazione del campione.
6.3 Curva di Calibrazione e Standard di Controllo.
La curva di calibrazione deve essere effettuata prima
di ogni serie di analisi, con un minimo di quattro punti.
Per ogni standard si inserisce una trappola campione
pulita immediatamente dopo la Trappola Soda Lime. Nel
gorgogliatore contenente 100 ml di acqua Milli-Q, si
addiziona l'aliquota di standard di lavoro e 1 ml di SnCl2
e si lascia gorgogliare per 7 min. a 450 cc/min. Alla fine
del processo si analizza la trappola campione seguendo la
procedura descritta per il campione.
Gli Standard di controllo devono essere analizzati ogni
sei campioni, nella maniera precedentemente descritta.
6.3.1 Calcolo della Concentrazione di mercurio.
La Concentrazione di mercurio totale nelle deposizioni
atmosferiche viene espressa in ng/L.
La Concentrazione di mercurio viene calcolata mediante
la seguente formula:
Hg ng/L = (C - B)/V x 1000.
Dove:
C = Concentrazione in ng di Hg ricavata dalla curva
di calibrazione;
B = Concentrazione in ng di Hg del bianco calcolato
come segue:
B = Bianco dei reagenti + Bianco del sistema
analitico;
V = Volume dell'Aliquota Analitica.
7. Risoluzione dei Problemi.
Uno dei problemi piu' ricorrenti e' quello di un
cattivo funzionamento delle trappole che, come accennato in
precedenza, devono essere identificate. Ogni campione deve
essere associato alla o alle singole trappole in modo da
tracciare un'analisi dell'andamento delle stesse nel corso
delle determinazioni.
Il contatto delle trappole con vapori di alogeni o il
surriscaldamento delle stesse possono renderle
inutilizzabili.
Pertanto e' consigliabile controllare spesso la
Trappola Soda Lime, sostituirla quando necessario e
controllare che la temperatura di desorbimento non superi i
550 °C.
Se durante l'analisi si osserva una risposta bassa del
rivelatore e' possibile che vi sia qualche perdita
all'interno della linea analitica o in quella di
gorgogliamento. Ispezionare le trappole campione e Soda
Lime e tutti i raccordi.
Se durante l'analisi si osservano picchi molto larghi o
non se ne rilevano affatto, il problema potrebbe derivare
da una possibile perdita nella linea analitica.
L'allargamento dei picchi puo' anch'essere dovuto ad un
basso flusso di gas o condensa all'interno delle trappole,
oppure ad un inadeguato riscaldamento. In questi casi e'
consigliabile sostituire le trappole.
Se la linea di base risulta non stabile e' possibile
che la lampada UV sia esaurita. Dopo la sostituzione della
stessa lo strumento si deve stabilizzare per almeno 24 ore
fin quando la lampada non va a regime. Se il problema
persiste, la causa potrebbe derivare da fluttuazioni di
corrente o variazioni della temperatura interna della
lampada.
La temperatura ambiente della stanza dove viene
utilizzato il rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS)
deve essere mantenuta tra i 20-22 °C. Per temperature
superiori ai 26 °C potrebbe verificarsi un incremento del
rumore di fondo.
8. Bibliografia.
Horvat, M., Kotnik, J., Fajon, V., Logar, M., Zvonaric,
T., Pirrone, N. (2003) Speciation of Mercury in Surface and
Deep-Sea waters in the Mediterranean Sea. Atmospheric
Environment, Vol. 37/S1, 93-108.
CEN/TC 264/WG 25: Speciation for Validation
Measurements of a Method for Determination of Mercury in
Ambient Air and Deposition. (URL:
http://www.cs.iia.cnr.it/CEN/index.htm).».



 
Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 giugno 2008
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del la-voro, della
salute e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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