Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2008 |
Costituzione della Struttura di consulenza giuridico-amministrativa del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, per la soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3687). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizione di protezione civile», ed in particolare l'art. 1 che prevede la nomina di un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato all'emergenza rifiuti in Campania; Visto, in particolare, l'art. 15, comma 2, del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che prevede la costituzione, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle strutture di supporto al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato all'emergenza rifiuti in Campania; Visto il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, recante «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 recante «Organizzazione delle Strutture di Missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e determinazione degli emolumenti spettanti al personale coinvolto nelle relative attivita»; Considerato che il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, continua ad assolvere i compiti di Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando in tale veste le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' alla materia di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che la complessita' degli interventi per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania e per far fronte ai compiti d'istituto di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, rendono necessaria la costituzione di un'apposita Struttura di consulenza giuridico-amministrativa per il Sottosegretario di Stato nominato ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla costituzione di una Struttura di supporto che fornisca la necessaria assistenza giuridico-amministrativa al Sottosegretario di Stato; Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
Dispone:
Art. 1.
Struttura di consulenza giuridico-amministrativa
1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' istituita, presso il Dipartimento della protezione civile, un'apposita Struttura di consulenza giuridico-amministrativa per il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90. 2. La struttura di cui al comma 1 e' coordinata dal Capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato, e supporta, sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Sottosegretario medesimo nell'espletamento delle attivita' da porre in essere per il superamento della situazione emergenziale di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e al decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, nonche' per far fronte ai compiti d'istituto in premessa citati. |
| Art. 2.
Composizione della struttura di consulenza ed emolumenti spettanti
1. La struttura di consulenza e' composta da un magistrato ordinario, da collocarsi in posizione di fuori ruolo, da un magistrato amministrativo, da due unita' di personale di livello dirigenziale non generale, di cui una scelta tra il personale di livello dirigenziale non generale presso il Dipartimento della protezione civile ed una unita', appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da nominarsi ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. La struttura di consulenza e' altresi' costituita da due unita' di personale appartenenti alla pubblica amministrazione civile o militare, anche in posizione di comando. 2. Al personale di cui al comma 1, fatta eccezione per le due unita' di personale con incarico di livello dirigenziale non generale, e' riconosciuta un'indennita' mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 70% del trattamento economico in godimento, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90. 3. Alle due unita' di personale di livello dirigenziale non generale, fermo il trattamento economico in godimento, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. |
| Art. 3.
Individuazione dei componenti della struttura di consulenza
1. Con successivo decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sono individuati i componenti della struttura di consulenza giuridico-amministrativa e sono determinati i corrispondenti trattamenti economici. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2008 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta |
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