Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate alla definitiva chiusura di situazioni di criticita' determinatesi nel territorio della regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3688).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, e successive proroghe, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, tra gli altri, nei territori delle province di Forli' - Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna colpiti dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali del periodo 4-8 ottobre 1996 e la successiva ordinanza di protezione civile del 19 novembre 1996, n. 2476, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, e successive proroghe,con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3237 del 12 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2002, e successive proroghe,concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001 e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3276 del 28 marzo 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, successive proroghe, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forli' Cesena e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3292 del 6 giugno 2003;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3357 del 14 maggio 2004 recante interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nei territori dei comuni di Canossa e Baiso, in provincia di Reggio Emilia, a seguito dei movimenti franosi verificatisi nel mese di febbraio 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2005, e successive proroghe,concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza nel territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, a causa di una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatesi il 12 marzo 2005 e l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3449 del 15 luglio 2005;
Vista la nota del 20 giugno 2008 dell'assessore alla sicurezza territoriale difesa del suolo e della costa e protezione civile della regione Emilia-Romagna relativa alla richiesta di adottare apposita ordinanza di protezione civile finalizzata a disciplinare, in regime ordinario, gli interventi necessari al superamento di situazioni di criticita' in atto nel territorio regionale, mediante il trasferimento al bilancio regionale delle residue risorse finanziarie necessarie per la liquidazione di interventi gia' programmati in corso di esecuzione da parte dei soggetti interessati;
Ravvisata quindi l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni gia' intraprese in regime straordinario, nonche' conseguire il definitivo superamento dei contesti di criticita' di cui ai sopra citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attivita' di assistenza alle popolazioni e agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumita' pubblica e privata per il ripristino dello stato dei luoghi conseguenti alle avversita' atmosferiche ed agli eventi alluvionali verificatisi nel territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna nel mese di ottobre 1996, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1996, e successive proroghe, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile del 19 novembre 1996, n. 2476, e' autorizzato a trasferire alla regione Emilia-Romagna le risorse tuttora disponibili sulla contabilita' speciale n. 1292 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna della Banca d'Italia, quantificate in euro 22.128,95, di cui alla tabella in allegato A, e specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, dell'esecuzione del residuo intervento contenuto nel piano approvato per il superamento del citato contesto emergenziale denominato «Realizzazione di opere di difesa per l'ampliamento della sezione del torrente Pisciatello in localita' Macerone, Villa Casone e adeguamento argini e manufatti - esecuzione di rilievi» - cod. 201FO22, che risulta in corso di ultimazione a cura del soggetto attuatore all'uopo individuato nel piano medesimo, e di cui all'allegato 1.
 
Art. 2.
1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, incaricato di provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Ravenna nel mese di maggio 2002, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2002, e successive proroghe, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2002, n. 3237, e' autorizzato a trasferire alla regione Emilia-Romagna le risorse tuttora disponibili sulla contabilita' speciale n. 3077 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna della Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima ordinanza, quantificate in euro 4.894.607,97, di cui alla tabella in allegato A, e specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, dell'esecuzione dei residui interventi contenuti nei piani approvati per il superamento del citato contesto emergenziale analiticamente elencati nel allegato 2, che risultano in corso di ultimazione a cura dei soggetti attuatori gia' individuati nei piani medesimi.
 
Art. 3.
1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, incaricato di provvedere, per gli ambiti territoriali di propria competenza, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nei territori dei comuni di Ottone e Cerignale nel mese di ottobre 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2002, e successive proroghe, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003, n. 3276, e' autorizzato a trasferire alla regione Emilia-Romagna le risorse tuttora disponibili sulla contabilita' speciale n. 3095 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna della Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della medesima ordinanza, quantificate in euro 232.388,97, di cui alla tabella in allegato A, e specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, dell'esecuzione dei residui interventi contenuti nei piani approvati per il superamento del citato contesto emergenziale analiticamente elencati nell'allegato 3, che risultano in corso di ultimazione a cura dei soggetti attuatori gia' individuati nei piani medesimi.
 
Art. 4.
1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, commissario delegato per il compimento delle attivita' connesse alla messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e private ed ai successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici, nonche' a porre in essere tutte le iniziative necessarie a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, ad eliminare le situazioni di pericolo esistenti favorendo il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori dei comuni di S. Sofia, Bagno di Romagna - Civitella di Romagna, Galeata, Verghereto, Sarsina, Mercato Saraceno e Rocca S. Casciano, colpiti dalla crisi sismica iniziata nel mese di gennaio 2003, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, e successive proroghe, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2003, n. 3292, e' autorizzato a trasferire alla regione Emilia-Romagna le risorse tuttora disponibili sulla contabilita' speciale n. 3098 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna della Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima ordinanza, quantificate in euro 1.253.591,19, di cui alla tabella in allegato A, e specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, dell'esecuzione dei residui interventi contenuti nei piani approvati per il superamento del citato contesto emergenziale analiticamente elencati nell'allegato 4, che risultano in corso di ultimazione a cura dei soggetti attuatori gia' individuati nei piani medesimi.
 
Art. 5.
1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi ed alla riduzione del rischio per persone e cose diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nei territori dei comuni di Canossa e Baiso, in provincia di Reggio Emilia, a seguito dei movimenti franosi verificatisi nel mese di febbraio 2004, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2004, n. 3357, e' autorizzato a trasferire alla regione Emilia-Romagna le risorse tuttora disponibili sulla contabilita' speciale di posizione n. 3106 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna della Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza, quantificate in euro 540.558,95, di cui alla tabella in allegato A, e specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, dell'esecuzione dei residui interventi contenuti nei piani approvati per il superamento del citato contesto emergenziale analiticamente elencati nell'allegato 5, che risultano in corso di ultimazione a cura dei soggetti attuatori gia' individuati nei piani medesimi.
 
Art. 6.
1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, commissario delegato con l'incarico di fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano, in provincia di Bologna, causata da una frana di crollo nelle gole di Scascoli verificatasi il 12 marzo 2005, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2005, e successive proroghe, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2005, n. 3449, e' autorizzato a trasferire alla regione Emilia-Romagna le risorse tuttora disponibili sulla contabilita' speciale n. 2992 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna della Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della medesima ordinanza, quantificate in euro 2.533.505,31, di cui alla tabella in allegato A, e specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, dell'esecuzione dei residui interventi contenuti nei piani approvati per il superamento del citato contesto emergenziale analiticamente elencati nell'allegato 6, che risultano in corso di ultimazione a cura dei soggetti attuatori gia' individuati nei piani medesimi.
 
Art. 7.
1. Le eventuali economie che matureranno a completamento degli interventi compresi nella tabella in allegato A saranno restituite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il presidente della regione Emilia-Romagna, una volta effettuati i trasferimenti di cui sopra, provvede alla rendicontazione conclusiva delle attivita' svolte in attuazione di ciascuna delle ordinanze sopra richiamate ai sensi di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia ed alla chiusura delle sunnominate contabilita' speciali.
3. La regione Emilia-Romagna provvede, nel rispetto delle vigenti ed ordinarie disposizioni normative, al completamento degli interventi in parola, direttamente ovvero mediante i soggetti attuatori gia' individuati.
 
Art. 8.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2008

Il Presidente: Berlusconi
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 11 a pag. 15 <----
 
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