Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2008 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 19 giugno 2008 |
Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari: prospetto dimostrativo dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari. |
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LA BANCA D'ITALIA
L'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 prevede che il coordinatore della vigilanza supplementare su enti creditizi, imprese di assicurazione e SIM appartenenti ad un conglomerato finanziario valuti i requisiti di adeguatezza patrimoniale di quest'ultimo e ne verifichi il calcolo mediante dati trasmessi dall'impresa regolamentata o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato. In relazione a tale attivita' di verifica, con provvedimento del 21 dicembre 2007, sono state date indicazioni sulle informazioni che i conglomerati a prevalente attivita' bancaria e assicurativa devono fornire all'autorita' che coordina l'esercizio della vigilanza supplementare. Con il presente provvedimento si forniscono indicazioni circa le informazioni che dovranno essere trasmesse dalle imprese capogruppo dei conglomerati finanziari che hanno a capo una SIM o una societa' di partecipazione finanziaria mista italiana e - tra le componenti italiane del gruppo - ricomprendono una o piu' SIM e non anche banche o imprese di assicurazione. I dati contenuti nell'accluso prospetto, riferiti al 31 dicembre di ciascun anno, vanno trasmessi alla Banca d'Italia entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo. La Banca d'Italia comunichera' le modalita' di invio direttamente ai soggetti interessati. I conglomerati - identificati sulla base dei dati al 31 dicembre 2006 - dovranno inviare le informazioni relative alla propria situazione al 31 dicembre 2007 entro il prossimo mese di luglio e, nel caso in cui non dispongano di un patrimonio sufficiente alla copertura dei requisiti richiesti, dovranno predisporre un piano di rientro da sottoporre alla Banca d'Italia. Roma, 19 giugno 2008
Il vice direttore generale: Finocchiaro |
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
Metodo del «consolidamento contabile». Conglomerato: XXXXXXX Anno (dati in Euro/milioni)
===================================================================== Numero voce| Denominazione voce |Segno|Importo ===================================================================== |Capitale e altri strumenti patrimoniali (al| | (1) |netto azioni proprie) | (+) | --------------------------------------------------------------------- (2) |Sovrapprezzi di emissione | (+) | --------------------------------------------------------------------- (3) |Riserve di utili | (+) | --------------------------------------------------------------------- |Capitale e riserve di pertinenza di | | (4) |terzi.... |(+/-)| --------------------------------------------------------------------- (5) |Utile (perdita) dell'esercizio |(+/-)| --------------------------------------------------------------------- (6) |Avviamento e altri elementi immateriali | (-) | --------------------------------------------------------------------- (7) |Passivita' subordinate computabili di cui: | | --------------------------------------------------------------------- | emesse e computabili da componenti | | (8) |finanziarie | (+) | --------------------------------------------------------------------- | emesse e computabili da componenti | | (9) |assicurative | (+) | --------------------------------------------------------------------- (10) |Altri elementi positivi | (+) | --------------------------------------------------------------------- (11) |Altri elementi negativi |(--) | --------------------------------------------------------------------- (12) |Filtri prudenziali di cui: | | --------------------------------------------------------------------- (13) | finanziari |(+/-)| --------------------------------------------------------------------- (14) | assicurativi.... |(+/-)| --------------------------------------------------------------------- (15) | variazione per rapporti reciproci |(+/-)| --------------------------------------------------------------------- |Totale dei mezzi patrimoniali del | | (16) |conglomerato | | --------------------------------------------------------------------- |Requisiti patrimoniali delle componenti | | (17) |finanziarie |(--) | --------------------------------------------------------------------- |Margine di solvibilita' richiesto delle | | (18) |componenti assicurative | (-) | --------------------------------------------------------------------- |Totale delle esigenze patrimoniali del | | (19) |conglomerato | | --------------------------------------------------------------------- (20) |Eccedenza (deficit) del conglomerato | |
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO.
Il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni generali, dei metodi di calcolo e dei principi tecnici contenuti in materia nel decreto legislativo n. 142/2005. Obiettivo del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale supplementare e' l'eliminazione del computo multiplo degli elementi patrimoniali a livello di conglomerato e della costituzione di fondi propri grazie a operazioni interne al gruppo. Il calcolo dei mezzi patrimoniali del conglomerato finanziario e' effettuato sulla base del metodo del «consolidamento contabile». I requisiti complessivi del conglomerato sono ottenuti come somma dei requisiti individuali di ciascuna componente del conglomerato, calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali. Tuttavia, in presenza di gruppi di SIM all'interno del conglomerato, si tiene conto del requisito consolidato e non di quello delle singole componenti del gruppo. Gli elementi che definiscono il patrimonio del conglomerato (es. passivita' subordinate) sono presi in considerazione secondo le definizioni e i limiti stabiliti dalle rispettive norme settoriali. Il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di un conglomerato finanziario avviene a partire dalla posizione consolidata risultante dal bilancio redatto dal conglomerato stesso in base ai principi IAS/IFRS. Sono illustrati di seguito lo schema di prospetto dimostrativo e le regole di compilazione delle singole voci che lo compongono. Istruzioni di compilazione delle singole voci. Nella descrizione delle voci si fa riferimento a quanto previsto nel provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 per cio' che concerne lo schema di bilancio consolidato dei gruppi di SIM. Le societa' di partecipazione finanziaria mista a capo dei conglomerati applicano in via analogica le previsioni di seguito indicate: (1) capitale e altri strumenti patrimoniali (al netto delle azioni proprie). In questa voce deve essere riportato l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto dai gruppi di SIM: 120 «Capitale» (+), 130 «Azioni proprie» (--); (2) sovrapprezzi di emissione. In questa voce deve essere riportato l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto dai gruppi di SIM: 150 «Sovrapprezzi di emissione» (+); (3) riserve di utili. In questa voce deve essere riportato l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto dai gruppi di SIM: 160 «Riserve» (+); (4) capitale e riserve di pertinenza di terzi. In questa voce deve essere riportato l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto dai gruppi di SIM: 190 «Patrimonio di pertinenza di terzi» (+/--); (5) utile (perdita) d'esercizio. In questa voce deve essere riportato l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto dai gruppi di SIM: 180 «Utile (perdita) d'esercizio» (+/--); (6) avviamento e altri elementi immateriali. In questa voce deve essere riportato l'ammontare della voce dell'attivo del bilancio consolidato redatto dai gruppi di SIM: 110 «Attivita' immateriali» (--) (che - come noto - ricomprende l'«Avviamento»); (7), (8) e (9) passivita' subordinate computabili. In queste voci devono essere riportate esclusivamente le passivita' subordinate emesse dalle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato (SIM, SGR, imprese d'assicurazione), che sono computabili - sulla base della normativa prudenziale a ciascuna di esse applicabili - per il calcolo dei «fondi propri» a livello settoriale, al netto degli eventuali rapporti reciproci. E' necessario evitare il verificarsi di doppi conteggi di elementi patrimoniali all'interno di un conglomerato; (10) altri elementi positivi. In questa voce deve essere riportato l'ammontare degli elementi che contribuiscono positivamente al patrimonio di vigilanza delle diverse componenti del conglomerato e che non siano gia' stati considerati in altre voci o nei filtri prudenziali; (11) altri elementi negativi. In questa voce deve essere riportato l'ammontare degli elementi che contribuiscono negativamente al patrimonio di vigilanza delle componenti del conglomerato e che non siano gia' stati considerati in altre voci o nei filtri prudenziali. Deve essere indicato l'ammontare degli elementi da dedurre secondo le pertinenti normative di settore. Si precisa che le partecipazioni detenute in assicurazioni, che sono oggetto di consolidamento contabile ai fini IAS/IFRS, non vanno dedotte. I conglomerati finanziari deducono il valore di tutte le partecipazioni minoritarie (bancarie, finanziarie e assicurative) non consolidate. Tali componenti non vanno pertanto considerate nel calcolo del requisito totale del conglomerato; (12) filtri prudenziali; (13) filtri prudenziali finanziari. In questa voce deve essere riportato il totale dei filtri prudenziali calcolato a livello di gruppo di SIM, secondo le modalita' stabilite dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007; (14) filtri prudenziali assicurativi. I conglomerati riportano in questa voce gli eventuali filtri prudenziali assicurativi per le componenti assicurative facenti parte del conglomerato. E' necessario evitare il verificarsi di doppi conteggi di elementi patrimoniali all'interno di un conglomerato, in funzione della sua struttura; (15) variazioni per rapporti reciproci (ai filtri prudenziali). In questa voce devono essere riportate le eventuali variazioni da apportare ai filtri prudenziali riportati nelle voci (13) e (14) in relazione al processo di consolidamento contabile; se un filtro prudenziale ha corretto (positivamente o negativamente) una posta del bilancio che si e' elisa - anche parzialmente - nel processo di consolidamento, tale filtro deve essere eliminato; (17) requisiti patrimoniali delle componenti finanziarie. In questa voce vanno riportati i requisiti patrimoniali delle componenti finanziarie del conglomerato. In presenza di gruppi di SIM all'interno del conglomerato debbono essere riportati i requisiti consolidati. L'importo della voce comprende anche l'eventuale «requisito teorico» relativo alle entita' non regolamentate operanti nel settore finanziario. Il «requisito teorico», qualora non sia ricompreso nel requisito consolidato del gruppo di SIM, e' calcolato per analogia sulla base delle regole settoriali vigenti nel settore finanziario; (18) margine di solvibilita' richiesto delle componenti assicurative. In questa voce va riportato il margine di solvibilita' individuale delle componenti assicurative del conglomerato calcolato secondo le pertinenti regole settoriali. |
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