Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 aprile 2008
Classificazione delle reti di trasporto regionale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, sentita la Conferenza Stato-regioni e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete Nazionale dei Gasdotti;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1, comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti e' effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita' nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti di Trasporto Regionale;
Visto l'art. 2, comma 7, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 settembre 2005, che stabilisce che le imprese di trasporto che gestiscono Reti di Trasporto Regionale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione decreto stesso, comunicano al Ministero delle attivita' produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, su supporto informatico, l'elenco dei gasdotti facenti parte delle rispettive Reti di Trasporto Regionale, nonche' il comma 8 dello stesso articolo che stabilisce che dette imprese sono tenute a comunicare allo stesso Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, eventuali variazioni intervenute o previste;
Vista l'istanza della societa' di trasporto Snam Rete Gas S.p.A. per l'inserimento nella Rete di Trasporto Regionale dei gasdotti, elencati per tratti nell'allegato A;
Vista l'istanza della societa' di trasporto Societa' Gasdotti Italia S.p.A. per l'inserimento nella Rete di Trasporto Regionale dei gasdotti, elencati per tratti nell'allegato B;
Vista l'istanza della societa' di trasporto Consorzio Media Valtellina per l'inserimento nella Rete di Trasporto Regionale dei gasdotti, elencati per tratti nell'allegato C;
Vista l'istanza della societa' di trasporto Retragas S.r.l. per l'inserimento nella Rete di Trasporto Regionale dei gasdotti, elencati per tratti nell'allegato D;
Vista l'istanza della societa' di trasporto Netenergy Service S.r.l. per l'inserimento nella Rete di Trasporto Regionale dei gasdotti, elencati per tratti nell'allegato E;
Vista l'istanza della societa' di trasporto Metanodotto Alpino S.r.l. per l'inserimento nella Rete di Trasporto Regionale dei gasdotti, elencati per tratti nell'allegato F;
Vista l'istanza della societa' di trasporto Carbotrade S.p.A. per l'inserimento nella Rete di Trasporto Regionale dei gasdotti, elencati per tratti nell'allegato G;
Vista l'istanza della societa' di trasporto Gas Plus Trasporto S.r.l. per l'inserimento nella Rete Regionale dei Gasdotti dei gasdotti, elencati per tratti nell'allegato H;
Viste le note dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data 8 marzo 2007, con le quali la medesima Autorita' ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico (di seguito denominato: Ministero) di non aver riscontrato elementi ostativi alla classificazione come Reti di Trasporto Regionale delle infrastrutture di trasporto delle societa' Metanodotto Alpino S.r.l., Retragas S.r.l., Snam Rete Gas S.p.A, Societa' Gasdotti Italia S.p.A., Consorzio della Media Valtellina e Societa' Carbotrade S.p.A.;
Vista la nota dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data 27 luglio 2007, con la quale la medesima Autorita' ha comunicato al Ministero di non aver riscontrato elementi ostativi alla classificazione come Reti di Trasporto Regionale delle infrastrutture di trasporto della societa' Netenergy Service S.r.l.;
Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 246/07 del 28 settembre 2007;
Vista la nota dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data 3 ottobre 2007, con la quale la medesima Autorita' ha comunicato al Ministero di non aver riscontrato elementi ostativi alla classificazione come Reti di Trasporto Regionale delle infrastrutture di trasporto della societa' Gas Plus Trasporto S.r.l.;
Ritenuto che sia necessario considerare, ai fini della determinazione dell'entrata in vigore della classificazione delle reti, l'attuale regime tariffario della societa' Gas Plus Trasporto S.r.l., in quanto tale societa' ha provveduto alla riclassificazione dell'attivita' di distribuzione in quella di trasporto, con decorrenza dal 1° ottobre 2009;
Sentita la Conferenza Stato Regioni la quale, nella riunione del 26 marzo 2008, ha espresso parere favorevole sullo schema del presente decreto;
Ritenuto opportuno individuare a mezzo di un decreto ministeriale, l'elenco dei gasdotti classificati come Reti di Trasporto Regionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000 relativamente alla Rete Nazionale dei Gasdotti;

Decreta:
Art. 1.
Classificazione delle Reti di Trasporto Regionale

1. A decorrere dalla data del presente decreto, sono classificati come Reti di Trasporto Regionale i seguenti gasdotti:
a) gasdotti della societa' Snam Rete Gas S.p.A. elencati per tratti nell'allegato A;
b) gasdotti della societa' Societa' Gasdotti Italia S.p.A. elencati per tratti nell'allegato B;
c) gasdotti del Consorzio Media Valtellina elencati per tratti nell'allegato C;
d) gasdotti della societa' Retragas S.r.l. elencati per tratti nell'allegato D;
e) gasdotti della Netenergy Service S.r.l. elencati per tratti nell'allegato E;
f) gasdotti della societa' Metanodotto Alpino S.r.l. elencati per tratti nell'allegato F;
g) gasdotti della societa' Carbotrade S.p.A. elencati per tratti nell'allegato G.
2. Sono classificati con decorrenza dal 1° ottobre 2009 come Reti di Trasporto Regionale i seguenti gasdotti:
a) gasdotti gestiti dalla societa' di trasporto Gas Plus Trasporto S.r.l. elencati per tratti nell'allegato H.
3. Fanno parte delle singole Reti di Trasporto Regionale, di cui ai commi 1 e 2, anche i servizi ad esse accessori, nei quali sono esemplificatamente compresi le apparecchiature, le strumentazioni e gli impianti necessari per il funzionamento, il controllo e la gestione delle reti.
 
Art. 2.
Regolazione del servizio di trasporto
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con proprie delibere, i criteri e le condizioni specifiche per la definizione dei Codici di rete dei soggetti che gestiscono esclusivamente Reti di Trasporto Regionale, sulla base delle quali i medesimi soggetti sono tenuti a predisporre i Codici di rete, nonche' le disposizioni in materia di regolazione della qualita' del servizio di trasporto e di qualita' del gas trasportato.
 
Art. 3.
Obblighi dei soggetti gestori delle Reti di Trasporto Regionale
1. Al fine della efficiente e sicura gestione delle Reti di Trasporto Regionale, i soggetti gestori, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 29 settembre 2005, devono possedere adeguate conoscenze e capacita' tecniche per l'esercizio delle reti, e garantire livelli e standard qualitativi e di sicurezza a tutela dei clienti direttamente allacciati alle medesime reti.
2. I soggetti gestori delle Reti di Trasporto Regionale sono tenuti, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, comma 6, del decreto di cui al comma 1, ad assicurare i livelli essenziali di qualita' e sicurezza relativi alla fornitura ai clienti finali, quali l'odorizzazione del gas nel caso di riconsegna diretta del gas a clienti finali civili, e l'assicurazione contro gli incidenti da gas.
 
Art. 4.
Aggiornamento dei dati relativi alle Reti di Trasporto Regionale
1. I soggetti gestori di Reti di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente.
2. Il Ministero si esprime entro il successivo 31 marzo, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e la Regione o le Regioni interessate.
3. L'aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale entra in vigore il 1° ottobre dell'anno in cui e' stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente a quello relativo alla presentazione della medesima istanza.
 
Art. 5.
Pubblicazione
1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione.
2. Gli allegati citati nel presente decreto sono pubblicati nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico
Roma, 22 aprile 2008
Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 108
 
Allegato A

----> Vedere immagini da pag. 5 a pag. 102 <----

----> Vedere immagini da pag. 103 a pag. 192 <----
 
Allegato B

----> Vedere immagini da pag. 193 a pag. 230 <----
 
Allegato C

----> Vedere immagine a pag. 231 <----
 
Allegato D

----> Vedere immagine a pag. 232 <----
 
Allegato E

----> Vedere immagine a pag. 233 <----
 
Allegato F

----> Vedere immagini da pag. 234 a pag. 249 <----
 
Allegato G

----> Vedere immagine a pag. 250 <----
 
Allegato H

----> Vedere immagine a pag. 251 <----
 
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