Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 giugno 2008 |
Autorizzazione all'«OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l.», in Brescia, ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformita'; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza del 23 novembre 2006, acquisita in atti il 1° dicembre 2006 al n. 69992, con la quale la societa' «OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l.», con sede legale in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione; Vista la nota del 3 luglio 2007, acquisita in atti il 20 luglio 2007 al n. 42484, con cui la societa' «OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l.», con sede legale in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia, ha integrato la documentazione inviata precedentemente; Acquisiti gli ulteriori elementi integrativi trasmessi dalla societa' richiedente con nota del 19 giugno 2008. In atti il 19 giugno 2008 al protocollo n. 0005362. Considerato che la societa' «OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l.», con sede legale in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
Decreta: Art. 1.
1. La societa' «OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l.», con sede legale in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia e' autorizzata in conformita' all'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli: Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale; Modulo B - esame CE del tipo; Modulo C1 - conformita' al tipo; Modulo F - verifica su prodotto; Modulo G - Verifica CE di un unico prodotto;
Art. 2.
1. La presente autorizzazione ha la validita' di tre anni. 2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l., con sede legale in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994. 3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. 4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003. 5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro. 6. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica, Ufficio VII. 7. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l., con sede legale in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia, per un periodo non inferiore a dieci anni.
Art. 3.
1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - si riserva la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII. 3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 25 giugno 2008 Il direttore generale: Mancurti |
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